F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUGLIANO GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AP Turris Calcio ASD), SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD – (nota n. 14105/1162 pf17-18 GP/AS/ac del 27.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUGLIANO GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AP Turris Calcio ASD), SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD - (nota n. 14105/1162 pf17-18 GP/AS/ac del 27.6.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha deferito dinanzi a questo Tribunale:

- il Signor Giuseppe Giugliano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di AP Turris Calcio ASD, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A5 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dip. Interregionale, pubblicato in Roma in data 09.06.2017, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.07.2017, ore 18.00, la fidejussione di euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- la Società AP Turris Calcio ASD per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Giuseppe Giugliano: giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per AP Turris Calcio ASD: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti dalla segnalazione della Covisod del 13-20 Marzo  2018 che la Società AP Turris Calcio ASD e, per essa, il suddetto legale rappresentante pro-tempore, Signor Giuseppe Giugliano, non ha provveduto ad effettuare gli adempimenti contestati nel deferimento, come risulta in modo palmare e peraltro non contestata, né in sede istruttoria, né in questa sede, dagli atti depositati dalla Procura Federale. Ciò costituisce violazione disciplinare come sanzionato dall’art. 10, comma 3, CGS in relazione al punto 5 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dip. Interregionale pubblicato in Roma in data 09.06.2017.

Da   tutto   quanto   su   esposto   deriva   la   responsabilità   del   deferito   per   immedesimazione organica, e della citata ASD per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:

- per il Signor Giuseppe Giugliano: giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per AP Turris Calcio ASD: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

 

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