F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: REPPUCCIA FIORENTINO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Ebolitana Calcio 1925), SOCIETÀ ASD EBOLITANA CALCIO 1925 – (nota n. 14106/1202 pf17-18 GP AS/ac del 27.6.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: REPPUCCIA FIORENTINO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Ebolitana Calcio 1925), SOCIETÀ ASD EBOLITANA CALCIO 1925 - (nota n. 14106/1202 pf17-18 GP AS/ac del
27.6.2018).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha deferito dinanzi a questo Tribunale: il Signor Fiorentino Reppuccia, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Ebolitana Calcio 1925 per rispondere:
- il Signor Fiorentino Reppuccia della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 5 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dip. Interregionale pubblicato in Roma in data 09.06.2017, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.07.2017, ore 18.00, la fidejussione di € 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte alla effettuazione del predetto incombente;
- la Società ASD Ebolitana Calcio 1925 per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Signor Fiorentino Reppuccia: giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per ASD Ebolitana Calcio 1925: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Risulta infatti dalla segnalazione della Covisod del 19 Marzo 2018 che ASD Ebolitana Calcio 1925 e, per essa, il suo legale rappresentante pro-tempore, Signor Fiorentino Reppuccia, non ha provveduto ad effettuare gli adempimenti contestati nel deferimento, come risulta in modo palmare e peraltro non contestata, né in sede istruttoria, né in questa sede, dagli atti depositati dalla Procura Federale. Ciò costituisce violazione disciplinare come sanzionato dall’art. 10, comma 3, CGS in relazione al punto 5 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dip. Interregionale, pubblicato in Roma in data 09.06.2017.
Da tutto quanto su esposto deriva la responsabilità del deferito per immedesimazione organica, e della citata ASD per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS.
Il dispositivo
Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:
- per il Signor Fiorentino Reppuccia: giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per ASD Ebolitana Calcio 1925: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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