F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/FTN del 28 Settembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZAMPARINI MAURIZIO (all’epoca dei fatti socio e “patron” della Società US Città Di Palermo Spa), SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA – (nota n. 640/1378 pf17-18 GP/GT/vdb del 16.7.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZAMPARINI MAURIZIO (all’epoca dei fatti socio e “patron” della Società US Città Di Palermo Spa), SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA - (nota n. 640/1378 pf17-18 GP/GT/vdb del 16.7.2018).

Il deferimento

Con atto del 16 Luglio 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Zamparini Maurizio (all’epoca dei fatti socio e “patron” della Società US Citta di Palermo Spa); e la Società US Citta di Palermo Spa per rispondere:

1) Zamparini Maurizio della violazione dell’art. 1 bis, comma 5, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata in data 18/06/2018 sul quotidiano “La Gazzetta dello Sport” e di un’intervista resa a RMC Sport e pubblicata in data 19/06/2018 sul sito “www.ansa.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. La Penna Federico, arbitro della gara Frosinone - Palermo disputata in data 16/06/2018, nonché per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Società Frosinone Calcio; nelle citate interviste, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “C’è stato un atteggiamento intimidatorio e violento, hanno  intimidito l’arbitro, come in occasione del rigore che aveva decretato giustamente. È stata un’associazione a delinquere. L’intimidazione dell’arbitro è sotto gli occhi di tutti …”, “si è organizzata una corrida …è stato un incontro illegale”, È stata una partita organizzata come intimidazione” ed “E' stato uno spettacolo indecoroso. Una gara diretta da un incapace e che oggi scopriamo essere un amico di famiglia degli Stirpe”,

2) la Società US Citta di Palermo Spa della violazione dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma    2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente  rilevanti posti in essere dal proprio socio e “patron”, Sig. Zamparini Maurizio.

La sola deferita, Società US Citta di Palermo Spa, ha fatto pervenire memoria difensiva a mezzo dei difensori Avv.ti Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera e Gaetano Terracchio.    

Il dibattimento

Alla riunione del 21 Settembre  2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Enrico Liberati, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione ed € 25.000,00 (venticinquemila/00) di ammenda per il Sig. Zamparini Maurizio;

- € 25.000,00 (venticinquemila/00) di ammenda per la Società US Citta di Palermo Spa.

È comparso per la deferita Società US Città di Palermo l’Avv. Gaetano Terracchio, il quale si è riportato alla memoria difensiva ed alle conclusioni ivi rassegnate depositata nell’interesse del suo assistito.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato sull’an e in parte nel quantum per le seguenti considerazioni. La posizione della Procura Federale:

“- le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Zamparini Maurizio sono pubbliche, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione (pubblicazione su testata giornalistica e su sito web);

- le medesime dichiarazioni, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione del Sig. La Penna Federico, arbitro della gara Frosinone - Palermo disputata in data 16/06/2018, nonché della Società Frosinone Calcio. Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell’altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere e per giunta sono state proferite da un dirigente apicale di una Società rappresentativa a livello nazionale, la cui condotta deve anche essere portatrice di valori positivi e costruttivi per coloro che si avvicinano al mondo dello sport; tutto ciò senza contare che il rilievo della Società rappresentata determina una diffusione delle dichiarazioni, con conseguente Maggiore vis lesiva delle stesse;

- dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio socio e “patron”, Sig. Zamparini Maurizio, consegue la responsabilità oggettiva della Società US Città di Palermo Spa;

considerato che né il Sig. Zamparini Maurizio, né la Società US Città di Palermo Spa, hanno provveduto in alcun modo a smentire o rettificare le innanzi indicate dichiarazioni”.

La posizione della Società US Citta di Palermo Spa:

Nella memoria difensiva vengono sollevate due questioni pregiudiziali unitamente a deduzioni sul merito della vicenda.

Con la prima eccezione viene rilevato un presunto errore nell’identificazione del numero di registro della Procura Federale.

In merito a tale eccezione nulla è stato controdedotto dal rappresentante della Procura, ma la stessa si appalesa comunque infondata.

Infatti, a tutto concedere, si è in presenza di un mero errore materiale che non è in grado di inficiare tutto l’iter del procedimento.

Con una seconda eccezione, viene dedotta l’omessa comunicazione sia dell’avviso di conclusione delle indagini che dell’atto di deferimento, relativamente alla posizione del Sig. Maurizio Zamparini.

L’eccezione è destituita di fondamento.

Il rappresentante della Procura ha depositato in atti le due cartoline postali, comprovanti la ricezione, a mezzo di raccomandata A/R, da parte del Sig. Zamparini di entrambi gli atti rispettivamente in data 5/7/2018 (avviso di conclusione delle indagini) e 2/8/2018 (atto di deferimento) ai sensi dell’art. 38, comma 8 lettera c).

Pertanto la notifica dei due atti è correttamente andata a buon fine.

Nel merito la difesa ha invocata l’assenza di lesività delle dichiarazioni e comunque l’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 5, comma 3 CGS, sul presupposto che le “dichiarazioni rese riguardano episodi che si sono effettivamente verificati”.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È stato evidenziato in procedimenti di natura disciplinare speculari al presente caso, che l’art. 5 commi 1, 2 e 3 CGS prevede il divieto per i soggetti dell’ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società o di organismi operanti nell’ambito CONI, FIGC, UEFA o FIFA (comma 1); prevede altresì che le Società sono responsabili ai sensi dell’art. 4 delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati, nonché dai soggetti di cui all’art. 1 bis comma 5 (comma 2).

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’articolo, la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è suscettibile di essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

La norma, che si riconduce, pur ampliandone la portata, all’art 7  del  Codice  di  comportamento sportivo del CONI del 30.10.2012, trova riscontro nel caso in esame, ben potendo rientrare le dichiarazioni di cui si discute nell’ambito dell’art. 5 comma 1 CGS: “…È stata un’associazione a delinquere…; è stato un incontro illegale…; … È  stato  uno  spettacolo  indecoroso.  Una  gara diretta  da  un  incapace  e  che  oggi  scopriamo  essere  un  amico  di  famiglia  degli  Stirpe”.

Le dichiarazioni, peraltro, non sono state smentite dal diretto interessato, che neppure ne ha sminuito il contenuto e quindi essendo incontestato il fatto  storico,  questo  Tribunale  è tenuto a decidere in merito alla natura “denigratoria” o meno delle affermazioni.

Ebbene, rilevato che quello che si contesta non è il diritto di dissentire dalle decisioni arbitrali, è indubitabile come, accusare il Direttore della gara nei termini sopra esposti, travalichi i limiti della libertà di critica e di opinione e ne leda, invece, la reputazione.

Non può sorgere dubbio alcuno in relazione alla contrarietà ai principi federali delle dichiarazioni rese dal Sig. Zamparini.

Le stesse infatti, consideratone il tenore, il contenuto, il contesto in cui sono state utilizzate, gli strumenti di diffusione e le finalità perseguite (indipendentemente da un intento doloso del loro autore) sfociano obiettivamente - tenuto conto del sentimento medio percepito dalla collettività, quale criterio valutativo della condotta applicato secondo equità - in una vera e propria denigrazione dell’operato dell’arbitro di gara ovvero potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio alla dignità della persona e dell’istituzione dalla stessa rappresentata.

Non sono persuasive, sul punto, le argomentazioni difensive svolte dai deferiti.

Il diritto (legittimo) di critica non può scadere in espressioni e commenti denigratori, il cui contenuto ecceda i confini di una leale critica, tali cioè che l’ordinamento civile, prima ancora che quello sportivo, ovvero il sentimento comune avverte in quel  determinato  momento storico come offensivi e indecorosi per l’istituzione cui sono indirizzati. Tanto più, quando queste dichiarazioni sono rilasciate da soggetti tesserati che ricoprono, altresì, ruoli istituzionali primari all’interno dell’ordinamento sportivo e che, con la propria condotta, dovrebbero anche essere veicolo di valori positivi e costruttivi, specie per i più giovani che si avvicinano al mondo dello sport.

In definitiva, con riferimento ai precetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, del CGS la responsabilità dell’incolpato, in relazione all’an risulta sufficientemente provata.

In ordine al quantum ragioni di equità inducono a ridurre la sanzione di circa 1/3. Conclusivamente,  assorbite  tutte  le  altre  questioni,  il  deferimento  deve  essere  in  parte accolto.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Federale  Nazionale  -  Sezione  Disciplinare,  in  parziale  accoglimento  del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione ed € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per il Sig. Zamparini

Maurizio

- € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la Società US Citta di Palermo Spa.

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