F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/FTN del 01 Ottobre 2018 RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO PIETRO LO MONACO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB. RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PRESIDENTE DEL CDA E AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. MASSIMO ANTONINO DE SALVO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB. RICORSO EX ART. 30 E 32 CGS CONI DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO SPA IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE UNICO RANUCCI STEFANO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB. RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE EX ART. 33 CGS CONI E CON RICHIESTA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 32, COMMA 3 CGS CONI DELLA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. MASSIMO SECONDO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB. RICORSO EX ART. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ ROBUR SIENA SPA IN PERSONA DEL PRESIDENTE NONCHÉ LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. ANNA DURIO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

 

RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO         PIETRO LO MONACO,   AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

 

RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PRESIDENTE DEL CDA E AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. MASSIMO ANTONINO DE SALVO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

 

RICORSO EX ART. 30 E 32 CGS CONI DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO SPA IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE UNICO RANUCCI STEFANO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

 

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE EX ART. 33 CGS CONI E CON RICHIESTA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 32, COMMA 3 CGS CONI DELLA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. MASSIMO SECONDO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

 

 RICORSO EX ART. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ ROBUR SIENA SPA IN PERSONA DEL PRESIDENTE NONCHÉ LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. ANNA DURIO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.

I ricorsi

1) Con ricorso depositato in data 21 Agosto 2018 la Società Calcio Catania Spa, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Federico Tedeschini, dall’Avv. Giuseppe Gitto, dall’Avv. Eduardo Chiacchio e dall’Avv. Ida Linda Reitano, chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare:

- della delibera n. 47 del 13 Agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale è stato introdotto il comma 3 dell’art. 50 delle NOIF;

- della delibera n. 48 del 13 Agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale sono state annullate le disposizioni contenute nel comunicato ufficiale n. 54 del 30 Maggio 2018, modificando, con effetto immediato, l’art. 49 delle NOIF, prevedendo, per il campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anziché 22;

- della delibera n. 49 del 13 Agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale è stato disposto di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico;

- del calendario relativo al campionato di Serie B 2018/2019 pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B con il C.U. n. 10 del 14 Agosto 2018.

Tale ricorso veniva attivato contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, La Lega Nazionale Professionisti Serie A, La Lega Italiana Calcio Professionisti, la Ternana Calcio Spa, il Novara Calcio Spa, la FC Pro Vercelli 1892 Srl, la Robur Siena Spa, la Virtus Entella Srl e la Procura Generale dello Sport.

Con provvedimento presidenziale del 22 Agosto 2018 l’istanza cautelare veniva rigettata e veniva fissata l’udienza di merito al 12 Settembre  2018

2) Con memoria di costituzione depositata in data 12 Settembre  2018 la Società Novara Calcio Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Cota, dal Prof. Avv. Alessandro Lolli e dall’Avv. Fabrizio Duca, nel costituirsi nel giudizio promosso dal Catania Calcio Srl, formulava anche ricorso autonomo per l’annullamento delle predette delibere commissariali e del calendario relativo al campionato di Serie B;

3) In data 12 Settembre  2018 la Società Pro Vercelli 1892 Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare Di Cintio e dall’Avv. Flavia Tortorella, presentavano autonomo ricorso avverso i medesimi provvedimenti impugnati dalla Società Catania Calcio, formulando istanza di riunione fra i predetti ricorsi ex art. 32, comma 4 del CGS CONI.

Il ricorso veniva depositato presso questo Tribunale a seguito della pronuncia dell’11 Settembre  2018 della quale veniva pubblicato il solo dispositivo, con la quale il Collegio di Garanzia CONI ha dichiarato inammissibile i ricorsi promossi avverso le delibere sopra individuate, ritenendo che i predetti ricorsi avrebbero dovuto essere presentati dinanzi agli organi di giustizia federale;

4) In data 12 Settembre  2018 la Robur Siena Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio De Rensis e dal Prof. Avv. Francesco Di Ciommo, presentavano autonomo ricorso avverso i medesimi provvedimenti impugnati dalla Società Catania Calcio, dei C.U. n. 100/L dell’11 Settembre  2018 e n. 101/L dell’11 Settembre  nella parte in cui inserisce il Robur Siena fra le Società nell’organico della Serie C, stagione 2018/2019 il Robur Siena, nonché ogni altro atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti atti e delibere, compreso il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B nella persona del Presidente Avv. Mauro Balata datato 31 Luglio 2018, prot. 53, comunicato in pari data con il quale la predetta Lega B si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal C.U. n. 18 del 18 Luglio 2018;

5) In data 12 Settembre  2018 la Ternana Calcio Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Giotti, Massimo Proietti, Mario R. Spasiano, presentavano autonomo ricorso avverso i medesimi provvedimenti impugnati dalla Società Catania Calcio, dei C.U. n. 100/L dell’11 Settembre  2018 e n. 101/L dell’11 Settembre  nella parte in cui inserisce la Ternana Calcio fra le Società nell’organico della Serie C stagione 2018/2019 il Robur Siena, nonché ogni altro atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti atti e delibere, compreso il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B nella persona del Presidente Avv. Mauro Balata datato 31 Luglio 2018, prot.53, comunicato in pari data con il quale la predetta Lega B si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal C.U. n. 18 del 18 Luglio 2018;

Il ricorso veniva depositato presso questo Tribunale a seguito della pronuncia dell’11 Settembre  2018 della quale veniva pubblicato il solo dispositivo, con la quale il Collegio di Garanzia CONI ha dichiarato inammissibile i ricorsi promossi avverso le delibere sopra individuate, ritenendo che i predetti ricorsi avrebbero dovuto essere presentati dinanzi agli organi di giustizia federale;

Le costituzioni in giudizio

Per resistere alle ragioni dei ricorrenti si sono costituite in giudizio per ogni ricorso sopra indicato, la Federazione Italiana Giuoco Calcio con il patrocinio degli Avv.ti Prof. Giulio Napolitano e Giorgio Vercillo, e la Lega Nazionale Professionisti Serie B con il patrocinio degli Avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani, insistendo per il rigetto dei ricorsi.

La ricostruzione dei fatti

Preliminarmente è opportuno ripercorrere, sinteticamente, i fatti oggetto del presente giudizio.

- Con delibera del 30 Maggio 2018, pubblicata in C.U. n. 54, il Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche FIGC) aveva stabilito di “fissare i criteri e le procedure di cui all’Allegato A) per l’integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e Serie B 2018/2019”. A tal riguardo va precisato che tale delibera veniva impugnata dal Novara Calcio dinanzi a questo Tribunale che, con decisione del 17 Luglio 2018 (C.U. n. 7/TFN), confermata con decisione della Corte Federale d’Appello del 6 Agosto 2018 (C.U. n. 008/CFA), accoglievano le relative istanze e affermavano l’illegittimità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC nella parte in cui aveva disposto che dovessero essere escluse dalle procedure di ripescaggio le Società sanzionate in via disciplinare per mancato pagamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo fine carriera nei confronti dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori, in riferimento alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Le Società Ternana, Pro Vercelli e Siena hanno impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia del CONI per ottenerne l’annullamento e, quindi, la conferma della delibera del Commissario Straordinario sui criteri di ripescaggio e integrazione dell’organico del Campionato di Serie B. In via cautelare, i ricorrenti richiedevano la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata. Il Presidente del Collegio di Garanzia (con decreto presidenziale prot. n. 544 del 10 Agosto 2018) concedeva la misura cautelare, sospendendo gli effetti della decisione impugnata e disponeva la trattazione del merito della questione nell’udienza pubblica del 7 Settembre  2018. Il Collegio di Garanzia, con provvedimento n. 664/18 del 7 Settembre  2018 ha confermato, in sede collegiale, il decreto cautelare presidenziale del 10 Agosto 2018. Con provvedimento prot. 677/18 dell’11 Settembre  2018 il Collegio di Garanzia del CONI ha, infine, dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti.

- Nel contempo tutte le Società ricorrenti, a seguito di comunicato del 18 Luglio 2018 con il quale la FIGC stabiliva il termine perentorio del 27 Luglio 2018 per la presentazione delle domande delle Società interessate  a  candidarsi  per  l’integrazione  dell’organico  di  Serie  B,  presentavano  domanda,  in considerazione della mancata concessione della Licenza Nazionale alle Società FC Bari 1908 Spa, US Avellino 1912 ed AC Cesena per il campionato di Serie B 2018/2019;

- La Lega Nazionale Professionisti di Serie B, competente ad emettere le certificazioni sul possesso dei titoli idonei a concorrere al ripescaggio, in virtù della citata delibera del Commissario Straordinario della FIGC n. 18/2018, avrebbe, quindi, dovuto, entro il termine del 30 Luglio 2018, completare le operazioni ad essa demandate e comunicare alla FIGC le squadre che avevano superato il vaglio dei titoli. Il 31 Luglio 2018 la LNPB comunicava, tuttavia, di non aver completato la procedura in quanto, sulla base di quanto approvato con delibere assembleari del 10 e del 30 Luglio, assunte all’unanimità, intendeva ridurre l’organico del Campionato di Serie B da 22 fino ad un massimo di 20 squadre.

- Il Commissario Straordinario della FIGC il 3 Agosto insisteva nel chiedere alla LNPB di provvedere agli adempimenti necessari all’integrazione del Campionato di Serie B a 22 squadre, ma la Lega di B, con comunicato stampa n. 9 del 10 Agosto 2018, informava che il calendario ufficiale del Campionato di Serie B sarebbe stato redatto e pubblicato il successivo 13 Agosto con l’organico ridotto di 19 squadre, a causa dell’esclusione di Bari, Avellino e Cesena e senza la previsione di un’integrazione.

- Le determinazioni della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, quindi, sono state impugnate, davanti al Collegio di Garanzia, dalle Società Ternana e Pro Vercelli in data 13.8.2018. Le Società innanzi avevano anche avanzato un’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati, ma la misura cautelare era stata negata dal Presidente del Collegio di Garanzia con decreto prot. n. 558 del 14 Agosto 2018, tenuto anche conto che con il precedente decreto presidenziale sopra citato prot. n. 544 del 10 Agosto 2018 era stata sospesa la sentenza della Corte d’Appello Federale n. 8 del 2018 con la quale era stato “annullato e sostanzialmente modificato il citato C.U. n. 54, il quale doveva ritenersi in vigore fino alla decisione nel merito del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite.

- Il 13 Agosto 2018, il Commissario Straordinario della FIGC, visti i molteplici ricorsi pendenti sia sulla mancata ammissione al Campionato di Serie B sia sui criteri di ripescaggio e visto il chiaro intendimento espresso dall’Assemblea della Lega di B, ha ritenuto di dover adottare le delibere impugnate. Con la prima delibera (in Comunicato n. 47) ha modificato, aggiungendo un terzo comma, l’art. 50 delle NOIF, in forza del quale il Consiglio Federale, con Maggioranza di tre quarti dei componenti, ha la facoltà di modificare il numero delle squadre partecipanti ad un campionato con effetto immediato, nel caso in cui emergano concreti rischi per il regolare inizio del medesimo. Con la delibera di cui al C.U. n. 48, il Commissario Straordinario ha deciso di annullare con effetto immediato il C.U. n. 54 del 30 Maggio 2018, che dettava i criteri per la partecipazione alle procedure di ripescaggio, e di modificare contestualmente, d’intesa con la LNPB e sentite le componenti tecniche, l’art. 49 delle NOIF, portando il numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie B, per la stagione 2018/2019 a 19 squadre (rispetto alle 22 prima previste), mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4 squadre). Infine, con la delibera di cui al C.U. n. 49/2018, il Commissario Straordinario ha deciso l’interruzione della procedura di integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019. Nella stessa data la Lega di B ha provveduto a pubblicare il calendario del Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2018/2019, a 19 squadre (in C.U. n. 10 del 14 Agosto 2018).

- Tali provvedimenti sono stati impugnati davanti al Collegio di Garanzia dello Sport dalla Ternana e dalla Pro Vercelli per gli stessi motivi qui riproposti. Le istanze cautelari proposte dalle parti sono state respinte dal Presidente del Collegio di Garanzia con i decreti presidenziali prot. n. 560 del 16 Agosto 2018 e n. 564/2018 del 17 Agosto 2018, in considerazione della circostanza che, con il prima citato decreto presidenziale prot. n. 544 del 10 Agosto 2018, era stata sospesa l’esecutività della citata decisione n. 8/2018 della Corte Federale di Appello della FIGC, che doveva ritenersi, quindi, in vigore fino alla trattazione del merito dei ricorsi, fissata per il 7 Settembre  2018, e tenuto conto del prevalente interesse pubblico “all’apertura del Campionato”.

- Nel contempo, la Società Catania Calcio, con il ricorso in epigrafe, impugnava i  sopra indicati provvedimento innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale.

- Il Collegio di Garanzia del Coni, a seguito dell’udienza del 7 Settembre  2018, con decreto collegiale prot.663/18 del 7 Settembre  2018 confermava i decreti presidenziali citati e successivamente con provvedimento n. 676/18 dell’11 Settembre  (le cui complete motivazioni sono state pubblicate con decisione n. 62 del 25 Settembre  2018) dichiarava inammissibili i ricorsi, ritenendo che gli atti in questione devono ritenersi impugnabili solo davanti agli organi della giustizia federale e non già alla competenza in unico grado del Collegio di Garanzia;

- A seguito di tale pronuncia, pervenivano, in data 12 Settembre  2018 i ricorsi di tutte le altre Società innanzi a questo Tribunale.

- All’udienza del 12 Settembre  2018 il Tribunale Federale, al fine di consentire una trattazione unitaria delle vicende in contestazione, anche al fine di valutare approfonditamente e compiutamente i diversi interessi contrapposti, rinviava l’udienza relativa alla trattazione del ricorso del Catania Calcio Srl al 28 Settembre  2018.

- Analogamente veniva fissata la data del 28 Settembre  2018 per la trattazione degli altri ricorsi.

- Nel contempo avverso le pronunce del Collegio di Garanzia le Società Pro Vercelli e Ternana hanno proposto ricorso al TAR Lazio con contestuale richiesta di concessione di misure cautelari urgenti. Con decreto presidenziale n. 5412/18 venivano concesse le misure cautelari richieste, poi revocate con successivo provvedimento dal Presidente della Sezione I ter del Tar Lazio.

- Con ordinanza collegiale n. 5690 del 27 Settembre  2018 il Tar adito ha rigettato la richiesta di sospensiva così come è stata rigettata, con ordinanza n. 10243 del 27 Settembre  2018 la richiesta di sospensiva della decisione prot. 677/18 del Collegio di Garanzia del CONI con il quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso avverso la decisione della Corte Federale d’Appello del 6 Agosto 2018 (C.U. n. 008/CFA)

Il dibattimento

All’udienza del 28 Settembre , il Presidente, previa riunione dei ricorsi per evidenti connessioni soggettive e oggettive, ha dato la parola alle parti.

Preliminarmente i legali della Società Pro Vercelli 1892 e quelli della Ternana hanno chiesto la sospensione del giudizio in ragione della pendenza dell’appello innanzi al Consiglio di Stato dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio, allegando al riguardo la pronuncia n. 14140 del 18.6.2017 della Suprema Corte di Cassazione.

Alla richiesta di sospensione si sono associate la Società Ternana e Robur Siena, mentre la Società Novara Calcio e la FIGC si sono rimessi alla valutazione del Tribunale adito.

Il Catania Calcio Srl e la Lega Nazionale Serie B si sono invece opposti alla predetta richiesta.

Nel corso della discussione le parti ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento dei propri motivi di ricorso e le parti resistenti per il rigetto dello stesso.

I motivi della decisione

Preliminarmente questo Tribunale deve rigettare la richiesta di sospensione del procedimento richiesta da alcune delle parti ricorrenti in ragione del fatto che, al momento non risulta in alcun modo annullata né sospesa la pronuncia del supremo organo della giustizia sportiva che ha individuato in questo Tribunale il giudice naturale per l’esame dei ricorsi in oggetto, tanto più che la celerità della decisione potrà dare modo alle parti in causa di esperire altrettanto celermente gli eventuali ulteriori gradi di giudizio.

Alla luce degli atti di causa e degli scritti difensivi questo Tribunale è giunto alle conclusioni che seguono.

Preliminarmente deve evidenziarsi che i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti commissariali lamentandone la legittimità sotto svariati profili che qui possono sintetizzarsi:

- eccesso di potere e la conseguente nullità delle delibere del Commissario Straordinario, per violazione dell’art. 6, comma 2, e 28 bis, comma 3, lett. b), Statuto FIGC, in relazione agli artt. 11, comma 3, e 13, comma 1, delle NOIF;

- la carenza di poteri del Commissario Straordinario in ordine alla modifica dell’ordinamento dei campionati, per violazione dell’art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto FIGC;

- l’eccesso di potere, lo sviamento di potere, la disparità di trattamento nonché l’ingiustizia manifesta delle delibere del Commissario Straordinario impugnate;

- la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 delle NOIF e la violazione e falsa applicazione dei principi di affidamento e di legittima aspettativa;

- l’eccesso di potere, lo sviamento, la contraddittorietà e il contrasto con precedenti.

- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, dello Statuto FIGC ed eccesso di potere;

- nullità delle delibere emanate dal Commissario Straordinario FIGC, per violazione dell’art. 13 NOIF e violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990, per la mancata sottoscrizione del Segretario Federale;

- eccesso di potere, sviamento di potere, abuso d’ufficio, violazione e/o falsa applicazione della delibera della giunta del CONI n. 52 del 1 Febbraio 2018;

- illegittimità del Comunicato Ufficiale n. 47 del 13 Agosto 2018, eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50, comma 2, NOIF, del principio di retroattività e del principio di democrazia;

- illegittimità del C.U. n. 48 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza, illogicità e/o contraddittorietà dei provvedimenti;

- illegittimità del C.U. n. 49 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 50 NOIF;

- violazione dell’art. 3 dello Statuto FIGC - Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 6 CEDU - violazione dell’art. 97 Costituzione.

Sotto altro profilo le sole Società Siena Robur e Ternana hanno specificatamente impugnato anche il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B datato 31 Luglio 2018, n. 53 con il quale la predetta Lega si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal C.U. n. 18 del 18 Luglio 2018 (autonomamente impugnato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI dalla Società Ternana Srl e dalla Società Pro Vercelli, con riferimento ai verbali di assemblea della Lega Nazionale Serie B del 10 Luglio e del 30 Luglio).

Con riferimento ai  ricorsi in argomento questo  Tribunale deve farsi  carico di valutare l’eccezione formulata dalla difesa della FIGC in ordine alla sussistenza o meno di un diritto in capo alle Società che, pur non avendo conquistato sul campo il diritto alla partecipazione al campionato, ambiscono ad essere integrati negli organici del predetto campionato.

Il Tribunale ritiene che tale diritto non sia rinvenibile nell’ordinamento federale, tanto è vero che non risulta in alcun modo normato dagli Statuti Federali, né dalle normative federali; al riguardo, l’art. 49 delle NOIF prima delle modifiche contestate si limitava a disciplinare il numero delle squadre facenti parte del campionato, nonché il numero delle promozioni e retrocessioni; alcuna norma invece disciplina l’obbligo o la possibilità di procedere ad integrazioni dell’organico, né sembra possibile individuare nelle ricorrenti tale diritto dal semplice fatto che le NOIF individuino il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati.

L’unica disposizione relativa alle modalità per colmare eventuali carenze di organico la si rinviene, sempre nell’art. 49 delle NOIF, in base al quale “Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti”. Tale disposizione, sebbene non più applicabile a seguito dell’abolizione della Serie C - 2° Divisione, comunque sembra fissare un principio secondo il quale l’eventuale integrazione degli organici è questione che involge l’organizzazione e l’ordinamento dei campionati e, pertanto, deve avvenire previa proposta o  quantomeno  dietro  consenso  delle competenti leghe  che, fra l’altro, rappresentano le Società che hanno conseguito la licenza a seguito delle positive prestazioni sportive.

Ciò premesso, ritiene il Collegio, che la FIGC, nel perseguimento dei propri fini e nella realizzazione degli obiettivi statutari, quale la promozione e la disciplina del gioco del calcio, goda di un’ampia discrezionalità nell’an - legata all’opportunità ed alla convenienza della scelta da effettuare – nell’individuare eventuali attività da porre in essere per disporre eventuali integrazioni degli organici, in quanto espressione di una specifica competenza funzionale volta a perseguire, nel bilanciamento degli interessi delle varie Società affiliate e dell’interesse alla fruizione del gioco del calcio ed in assenza di specifici vincoli normativi e statutari, le modalità di realizzazione di tali obiettivi.

Tali attività, ivi compreso quella oggetto del presente contenzioso, rientrano in tale fattispecie e non sono sindacabili sotto il profilo della loro legittimità da questo Tribunale, se non per manifesta illogicità che, nel caso di specie, non sembra sussistere.

I ricorrenti, pertanto, vantavano un interesse semplice (cd. interesse amministrativamente protetto) alla conclusione della procedura che non può trovare tutela in questa sede.

Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, come nel caso di specie, la FIGC si è dapprima determinata a concedere alle odierne ricorrenti l’opportunità di fare domanda per ottenere la Licenza Nazionale per l’integrazione dell’organico per la partecipazione al campionato di Serie B in quanto, da un lato non ha precluso alle stesse la possibilità di iscriversi e prendere parte al campionato di Lega Pro, al quale le stesse hanno diritto di partecipare in base ai meriti acquisiti sul campo, in secondo luogo in quanto tale esercizio del potere organizzativo è pur sempre revocabile ed emendabile in ragione di oggettive esigenze di interesse pubblico che nel caso di specie sembrano sussistere.

Al riguardo occorre evidenziare che l’andamento dei fatti sopra indicati, unitamente alle circostanze verificatesi nel momento storico in cui sono state adottate le deliberazioni censurate inducono questo Tribunale a ritenere che non vi fossero le condizioni oggettive per il Commissario Straordinario, di procedere a concludere positivamente la procedura de qua, nell’imminenza di dare avvio regolare e tempestivo al campionato di Serie B.

Depongono in tale senso, da un lato le più volte evidenziate incertezze interpretative sui criteri di esclusione dal novero dei soggetti da ripescare (evidenziate in prima battuta anche dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con una nota trasmessa alla FIGC), criteri rimasti sub iudice fino all’11 Settembre  2018 e tuttora pendenti innanzi ai giudici amministrativi, i ricorsi pendenti in ordine al denegato rilascio della Licenza Nazionale e la conseguente ammissione al campionato proposti da alcune Società, e le ripetute istanze della Lega Serie B che, in rappresentanza delle Società che avevano conquistato sul campo il diritto di partecipare al campionato, insisteva nel disciplinare diversamente l’organico del campionato.

Il Collegio ritiene, pertanto, che in tale ottica il Commissario Straordinario, nell’esercizio delle sue prerogative (poteri del Consiglio Federale che, nella delibera della Giunta Nazionale del CONI non sembrano limitati all’ordinaria amministrazione) abbia dapprima emanato una norma di rango regolamentare di chiusura volta a garantire, anche per il futuro, nei casi di specie, modifiche con effetto immediato all’ordinamento dei campionati, proprio al fine di consentire il regolare svolgimento degli stessi ed evitare, come  in questo  caso, un’impasse istituzionale che  avrebbe, in quel particolare momento, danneggiato i già precari delicati equilibri delineatisi e, solo successivamente, abbia annullato (rectius revocato) il proprio comunicato con il quale aveva disposto le condizioni per procedere all’eventuale integrazione degli organici, decidendo, per quest’anno, di non avvalersi di tale prerogativa, prevedendo, pertanto, che solo chi avesse conquistato il proprio diritto sul campo, partecipasse al campionato di Serie B (d’intesa con la stessa LNPB).

Nei provvedimenti impugnati, fra l’altro, si ritiene siano sufficientemente evidenziati i motivi di prevalente interesse pubblico che hanno condotto alle decisioni qui contestate.

Al riguardo va evidenziato che più volte la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittimo un provvedimento di secondo grado con il quale, in ragione degli interessi pubblici sottesi, addirittura a seguito di una procedura ad evidenza pubblica già aggiudicata, è stato revocato un atto di aggiudicazione provvisoria, ritenendo, ad esempio, che:

“La decisione dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse,  non è neanche da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell’unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale” (Tar Piemonte, sez. II, 17 Luglio 2017, 861).

Nel caso di specie non è stata emanata alcuna graduatoria ufficiale; anche tale circostanza non può che incidere sulla sussistenza dell’interesse ad agire proprio in quanto non è dato conoscere ufficialmente neanche quali sarebbero state le Società concretamente interessate al positivo provvedimento di integrazione in quanto in possesso dei requisiti legittimanti la concessione della licenza.

Al riguardo è sufficiente evidenziare l’attuale pendenza innanzi agli organi di giustizia amministrativa dei ricorsi presentati dalle Società Ternana, Pro Vercelli e Siena avverso la pronuncia della Corte Federale d’Appello che ha ritenuto illegittimi alcuni criteri di esclusione indicati nel C.U. 56/18, problematica non risolta dalla pronuncia di improcedibilità per difetto di interesse del Collegio di Garanzia del CONI, nonché la presenza, per la Società Calcio Catania, di una sanzione, a titolo di responsabilità oggettiva e presunta ex art. 7, commi 4 e 5 del CGS FIGC, scontata nella stagione sportiva 2016/2017 per effetto del C.U. 24/TFN del 12 Ottobre 2016 non impugnato da parte di alcuni dei deferiti (direttore sportivo p.t. della Società Calcio Catania Spa e dalla stessa Società), sanzione, tra l’altro, che non si può prevedere come sarebbe stata valutata dagli organi federali ai fini della procedura di “ripescaggio” revocata. L’insussistenza dell’interesse a ricorrere induce a ritenere superata anche la questione relativa alla mancata  impugnativa  della  nota  prot.  53  del  31  Luglio  53  del  Presidente  della  Lega  Nazionale Professionisti Serie B trasmessa a tutte le Società ricorrenti e delle relative delibere assembleari della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 10 Luglio 2018 (già resa nota mediante comunicato stampa pubblicato in pari data) e del 30 Luglio 2018 (resa nota mediante comunicato stampa in pari data),  con i quali la Lega Nazionale Serie B disponeva il cd “blocco di ripescaggi”, in quanto autonomamente lesivi (tanto è vero che tali atti hanno formato oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia da parte delle Società Ternana e Pro Vercelli), avuto riguardo sia alla inapplicabilità dei termini di sospensione feriale ai procedimenti in corso in ragione della loro intrinseca natura di urgenza (vedasi Collegio di Garanzia CONI, 8 Maggio 2017, n. 34), sia all’eventuale possibilità di rimessione in termini dei ricorrenti (in questo caso la sola Ternana), evidenziata dal Collegio di Garanzia nella propria decisione n. 62 del 2 Settembre  2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibili i ricorsi presentati dalle Società Calcio Catania Spa, Novara Calcio Spa, Ternana Calcio Spa, FC Pro Vercelli 1892 Srl, Robur Siena Spa.

Dispone addebitarsi le tasse.

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