F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/FTN del 03 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DALLE RIVE RINO (all’epoca dei fatti socio dalla data di costituzione al 13.11.2015, socio unico dal 13.11.2015 alla data del fallimento, amministratore, congiuntamente al Sig.Carmelo Faccio, dalla data di costituzione al 30.11.2015, e amministratore unico dal 30.11.2015 alla data del fallimento, nonché Presidente nelle s.s. 14-15, 15-16, 16-17 della Società FCD Altovicentino Srl) – (nota n. 642/862 pf17-18 GP/GC/blp del 16.7.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DALLE RIVE RINO (all’epoca dei fatti socio dalla data di costituzione al 13.11.2015, socio unico dal 13.11.2015 alla data del fallimento, amministratore, congiuntamente al Sig.Carmelo Faccio, dalla data di costituzione al 30.11.2015, e amministratore unico dal 30.11.2015 alla data del fallimento, nonché Presidente  nelle s.s. 14-15, 15-16, 16-17 della Società FCD Altovicentino Srl) - (nota n. 642/862 pf17-18 GP/GC/blp del 16.7.2018).

Il deferimento

La Presidenza Federale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 109/A del 23 Gennaio 2018, revocava l’affiliazione alla FIGC della Società Football Club Dilettantistico Altovicentino Srl, in seguito alla dichiarazione di fallimento della stessa, di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Vicenza il 3 Ottobre 2017 al n. 87/2017.

La Procura Federale, acquisiti gli atti della procedura fallimentare ed  accertato che dalla stagione sportiva 2015/2016 e sino alla data del fallimento il Sig. Rino Dalle Rive aveva ricoperto la carica di Presidente della Società, la gestione della quale era a lui riconducibile in via esclusiva, in data 16 Luglio 2018 deferiva a questo Tribunale il Dalle Rive per violazione dell’art. 1 bis comma1 CGS - FIGC in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 NOIF, a motivo della cattiva gestione della Società, che era stata tale da provocarne il dissesto economico, patrimoniale e finanziario, causa dell’insolvenza e del conseguente fallimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 27 Settembre  2018 è comparsa la Procura Federale (Dr. Luca Scarpa), la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento in una alle sanzioni a carico del Dalle Rive della inibizione di anni 2 (due) e dell’ammenda di € 6.000,00 (euro seimila).

Il deferito non è comparso, né ha fatto pervenire scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Dalla documentazione acquisita dal Tribunale Fallimentare di Vicenza e più in particolare dalla relazione del Curatore ai sensi dell’art. 33 L.F., è emerso che il Dalle Rive dal 13 Novembre 2015 era stato il socio unico della Società, detenendone l’intero capitale sociale; egli aveva ricoperto la carica di amministratore unico e, da ultimo, era stato lui personalmente a depositare in Tribunale l’istanza di fallimento ed a collaborare fattivamente con la Curatela per la ricostruzione dei fatti.

Il Dalle Rive, nell’audizione disposta da detta Curatela, aveva dichiarato che nella gestione della Società non aveva mai subito ingerenze altrui, tanto da  assumersi  la  totale responsabilità della stessa e che non era stato più in grado di investire nella Società le proprie personali risorse, come aveva fatto in passato, per le difficoltà, anch’esse di natura economica, che avevano interessato la sua attività imprenditoriale; questa per il Dalle Rive era stata la causa della crisi della Società.

In merito all’aspetto economico e patrimoniale della Società, è altresì emerso che la Società, stante la dichiarazione di fallimento, non aveva depositato il bilancio al 30 Giugno  2017, attraverso i bilanci degli esercizi precedenti (2014, 2015 e 2016); che pur a fronte delle ingenti perdite che si erano verificate e che erano dovute allo squilibrio esistente tra valore e costi della produzione, essa aveva esposto un patrimonio netto positivo; che, tuttavia, i bilanci esaminati avevano evidenziato una non equilibrata gestione economica e finanziaria, con costi ordinari d’esercizio che sopravanzavano largamente i ricavi e con flussi di cassa inadeguati a sostenere la esigenze per il normale svolgimento dell’attività aziendale.

Tali essendo le risultanze istruttorie, appare sufficientemente supportato da congruenti elementi di fatto l’impianto accusatorio della Procura Federale vertente sulla comprovata responsabilità del sig. Delle Rive; detta responsabilità viene correttamente ricondotta alla circostanza, obiettiva, che l’odierno deferito, dopo aver immesso nella Società  importanti risorse finanziarie a supporto delle necessità di cassa della stessa, non era stato più in grado di farlo per la crisi che aveva colto la sua attività (la Società Safond Martini Srl era in concordato preventivo e la Fonderia Anselmi Srl era fallita; di entrambe il Delle Rive possedeva l’intero capitale); egli faceva così mancare alla Società le risorse necessarie e per tal via concretizzava, nell’ottica dell’odierno deferimento, il nesso causale diretto tra la condotta gestionale del Dalle Rive e la decozione della Società.

Può, pertanto, affermarsi la fondatezza della parte motiva del deferimento. Non altrettanto a dirsi per quella afferente l’aspetto sanzionatorio.

Dalla relazione della Curatela Fallimentare, sopra richiamata, è emerso che la gestione societaria posta in essere dall’amministratore Dalle Rive non aveva evidenziato criticità e/o situazioni tali da far configurare la fattispecie di cui all’art. 2482 bis Cod. Civ. e che, in seguito all’esercizio 2016/2017, il Dalle Rive era intervenuto ulteriormente con apporti di patrimonio, versando in conto finanziamento soci infruttiferi la somma di € 104.506,82 necessaria per consentire alla Società di affrontare la gestione di quell’esercizio e di ripristinare la parità del capitale sociale.

Di questo comportamento virtuoso del Dalle Rive si deve tener conto, riconducendo le chieste sanzioni a suo carico entro limiti causalmente più proporzionati alla condotta tenuta  e, dunque, di minore entità.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e infligge al Sig. Rino Dalle Rive, nella qualità come in atti, l’inibizione di anni 1 (uno) e l’ammenda di € 2.000,00 (euro duemila).

 

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