F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/FTN del 03 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA – (nota n. 474/1294 pf17-18 GP/AS/ac del 12.7.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA - (nota n. 474/1294 pf17-18 GP/AS/ac del 12.7.2018).
Il deferimento
Con deferimento notificato il 12 Luglio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Rugi Massimo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Colligiana, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A 2, 4 e 5 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali (ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse), copia del versamento per l’iscrizione al campionato nonché la fideiussione; 2) la USD Colligiana, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.
La Procura chiede all’Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l’azione disciplinare.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della CO.VI.SO.D., pervenuto alla Procura in data 20.3.2018.
Il dibattimento
All’udienza del 27 Settembre 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Rugi Massimo: inibizione di giorni 50 (cinquanta);
- per la Società USD Colligiana, l’ammenda di € 3.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. RUGI, nella suddetta qualità, violando l’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A 2, 4 e 5 del
C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, non ha provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copie del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali (ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse), del versamento per l’iscrizione e la fideiussione ivi previsti.
Sussistono, pertanto, le violazioni oggetto di deferimento. Dalla responsabilità del Sig. Rugi consegue quella della Società.
Il solo mancato rispetto del termine determina di per sé l’illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.
Ed invero, la presunzione di colpa, seppure iuris tatum, non ha trovato congruente, adeguata e sufficiente giustificazione causale in grado di recidere il nesso di causalità efficiente tra condotta (omissiva) ed evento.
Le richieste della Procura s’appalesano congrue.
Il dispositivo
Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Rugi Massimo: inibizione di giorni 50 (cinquanta);
- per la Società USD Colligiana, l’ammenda di € 3.000,00 (Euro mille/00).
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