F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 26/FTN del 11 Ottobre 2018 RICORSO EX ART. 43 BIS CGS FIGC DELLA SOCIETÀ AS VITERBESE CASTRENSE SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. LUCIANO PALLA, AVVERSO IL COM. UFF. N. 101/L DELL’11.09.2018 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO E IL COM. UFF. N. 104/L DEL 12.09.2018 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO.

RICORSO EX ART. 43 BIS CGS FIGC DELLA SOCIETÀ AS VITERBESE CASTRENSE SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. LUCIANO PALLA, AVVERSO IL COM. UFF. N. 101/L DELL’11.09.2018 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO E IL COM. UFF. N. 104/L DEL 12.09.2018 DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO.

Il ricorso

Con ricorso ex art. 43 bis CGS, la Società AS Viterbese Castrense Srl, in persona del legale rappresentante p.t., impugnava il C.U. 101/L dell’11.09.2018 a mezzo del quale veniva diramata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la composizione dei gironi del Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2018/2019, nonché il C.U. 104/L del 12.09.2018 contenente il calendario del Campionato di Serie C per la medesima stagione, chiedendo l’annullamento delle delibere e l’inserimento della AS Viterbese Castrense Srl nel girone B del campionato di Serie C.

In particolare, la Società ricorrente, inserita dalla Lega nel girone sud (girone C), contesta la violazione dei principi di parità di trattamento, di regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e di equa distribuzione interna delle risorse finanziarie, sanciti dall’art. 1 comma 3 dello Statuto Lega Pro.

La ricorrente lamenta come la collocazione all’interno del girone Sud (C) anziché in quello centro nord-ovest (A) piuttosto che in quello centro nord-est (B) le comporti un considerevole aggravio sia in termini economici che di dispendio di energie degli atleti costretti a sostenere trasferte estremamente impegnative con una media di quasi 1.200 KM a trasferta.

La definizione del girone C con la collocazione della AS Viterbese Castrense Srl nello stesso, avrebbe arrecato alla squadra un danno ingiustificato in virtù di criteri illogici e contraddittori.  A ben vedere, infatti, la Viterbese non sarebbe il club situato più a sud tra quelli inseriti nei gironi A e B, in quanto sia Olbia che Arzachena (collocate nel girone A) si trovano ad una latitudine più a sud di Viterbo.

In considerazione delle ragioni addotte, la AS Viterbese Castrense Srl, insiste per l’annullamento delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo di Lega Pro impugnate e per il conseguente inserimento nel girone B del campionato di Serie C.

La Lega Italiana Calcio Professionistico, si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva nei termini di rito chiedendo a questo Tribunale di respingere il ricorso stante la palese infondatezza dell’impugnativa.

La Lega Pro nel proprio scritto difensivo richiama preliminarmente l’art. 49 delle NOIF nella parte in cui, nel disciplinare la composizione dei gironi del campionato sancisce che “il campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle Società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio Direttivo della Lega Pro”.

La norma in questione non lascerebbe margini interpretativi sia nel fissare il tetto di 20 squadre per ciascuno dei tre gironi sia nell’attribuire la competenza in materia di composizione degli stessi al Consiglio Direttivo della Lega Pro.

Pertanto, anche per la stagione sportiva in corso, il Consiglio Direttivo, quale organo deputato, ha determinato la composizione dei gironi utilizzando gli stessi criteri adottati nelle precedenti due stagioni, 2016/2017 e 2017/2018.

Si tratta del criterio della latitudine per il girone sud (girone C) ed il criterio della latitudine unitamente alla longitudine per i gironi centro nord-ovest (A) e centro nord-est (B). Infatti, il solo criterio della latitudine, non sarebbe stato sufficiente a creare due gironi da 20 squadre ciascuno per tutto il centro nord.

Per ciò che concerne il girone C oggetto di contestazione, con il criterio della latitudine si è risalita la penisola da sud verso nord,  fissando una linea ideale al  raggiungimento della diciannovesima squadra, individuata appunto nella Viterbese Castrense.

Proprio in considerazione delle Maggiori distanze da percorrere per le trasferte da parte delle Società che militano nel girone meridionale, il Consiglio ha deciso di attribuire a tale girone 19 squadre anziché 20, così da evitare loro una trasferta stagionale. Ciò è stato reso possibile in quanto nella stagione sportiva 2018/2019 le squadre ammesse al campionato di Lega Pro da suddividere nei tre gironi sono 59.

Per quanto concerne il rilievo mosso dalla ricorrente laddove ha contestato la contraddittorietà, illogicità delle delibere impugnate nella parte in cui prevedono l’inserimento delle squadre sarde di Olbia e Arzachena nel girone A sebbene collocate geograficamente più a sud di Viterbo, la Lega Pro ha chiarito come tale scelta sia stata motivata dalla volontà di includere le squadre della Regione Sardegna nel girone ove sono collocate città e Regioni che garantiscono nel corso dell’anno migliori collegamenti con l’isola (in particolare Lombardia, Piemonte, Toscana).

Infine, la Lega evidenzia come l’inserimento della Viterbese Castrense tanto nel girone A quanto nel girone B avrebbe determinato un girone a 21 squadre con lo sforamento della soglia fissata a 20 squadre dal menzionato art. 49 NOIF.

Si chiede, pertanto, il rigetto del ricorso alla luce della piena legittimità delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo in quanto rispondenti alla normativa federale in materia.

Il dibattimento

Il TFN – Sezione Disciplinare, con provvedimento del Presidente datato 25.9.2018, accoglieva l’istanza di abbreviazione dei termini presentata in sede di ricorso, e fissava l’udienza di discussione al 5.10.2018.

All’udienza del 5 Ottobre 2018, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi chiedendo al Collegio l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegante.

I motivi della decisione

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

I provvedimenti impugnati in questa sede, infatti, sono legittima espressione del potere organizzativo degli organi Federali, nell’individuare ed applicare i criteri di composizione dei gironi del campionato di Lega Pro.

Il Tribunale Federale Nazionale, ritiene che il Consiglio Direttivo della Lega, quale organo competente ai sensi delle menzionate disposizioni federali, abbia correttamente agito seguendo criteri già adottati nelle due pregresse stagioni sportive ed improntati a ragionevolezza ed a parità di trattamento.

Insuperabile il dato normativo di cui all’art. 49 NOIF, laddove stabilisce che “il campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno “. Infatti, lo spostamento della ricorrente dal girone C a 19 squadre a uno dei gironi A o B già a 20 squadre comporterebbe il superamento della soglia e sarebbe, pertanto, illegittimo.

Legittime paiono, altresì, le ragioni che hanno indotto il Consiglio Direttivo ad inserire le due squadre sarde (Olbia e Arzachena) nel girone A in considerazione di una migliore copertura di collegamenti, anche nei mesi invernali, tra la Sardegna e le regioni del centro nord-ovest.

Nel senso di una complessiva consapevolezza e valutazione delle esigenze dei partecipanti al campionato, in particolare delle Maggiori distanze cui sono tenute le partecipanti al girone C, il Consiglio ha attribuito proprio a tale girone 19 squadre anziché 20, così da alleggerirle di una trasferta annuale.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, quindi, alla luce di quanto detto ed argomentato, respinge il ricorso presentato dalla Società AS Viterbese Castrense Srl, non emergendo agli atti alcuna violazione da parte del Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico dei principi di parità di trattamento, di regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e di equa distribuzione interna delle risorse finanziarie, sanciti dall’art. 1 comma 3 dello Statuto Lega Pro.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

respinge il ricorso presentato dalla Società AS Viterbese Castrense Srl. Dispone addebitarsi la tassa.

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