F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONE DANILO (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS all’interno e nell’interesse della Società SSDARL Città Di Campobasso), PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dellaSSDARLCittà Di Campobasso), SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO – (nota n. 737/1056 pf17-18 GC/GP/ma del 18.7.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONE DANILO (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società SSDARL Città Di Campobasso), PERRUCCI GIULIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dellaSSDARLCittà Di Campobasso), SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 737/1056 pf17-18 GC/GP/ma del 18.7.2018).
Il deferimento
La squadra mobile presso la Questura di Campobasso, con nota 21 Febbraio 2018 proc. 116/2018, informava la Procura Federale, per le valutazioni di competenza, che in data 11 Febbraio 2018, al termine della gara tra la SSD Città di Campobasso e la Società Olympia Agnonese, valevole per il Campionato di Serie D, che si era disputata nello stadio Romagnoli di Campobasso, si erano verificati sul campo di giuoco scontri con aggressioni fisiche e verbali, che erano consistiti in schiaffi, calci e pugni tra i giocatori ed i dirigenti di entrambe le squadre.
Si precisava con la predetta nota che il ruolo principale nel citato contesto lo aveva assunto il Sig. Leone Danilo, nato a Napoli l’8 Maggio 1986 e residente a Volla in Provincia di Napoli Viale Vesuvio n. 42, facente parte della SSD Città di Campobasso, il quale, entrato indebitamente sul terreno di giuoco, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso, colpiva con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria e con due schiaffi al volto un dirigente di detta squadra, così determinando la rissa di cui sopra.
La Procura Federale, aperto il fascicolo ed avviate le indagini, accertava che il Leone, che all’epoca del fatto, pur non ricoprendo alcuna carica all’interno della SSD Città di Campobasso, in diversi articoli di stampa era indicato come dirigente della Società e che egli, nelle condizioni di tempo e di luogo riportate nella nota della Questura, aveva effettivamente tenuto il comportamento che era stato descritto.
Lo stesso referto dell’arbitro, che aveva diretto la gara, riportava che una delle due persone che erano entrate in campo, lo aveva insultato e minacciato, puntandogli un dito della mano verso il volto e che questa persona era il Sig. Danilo Leone, che gli era stato indicato essere il Presidente della Società.
Veniva sentito come persona informata dei fatti il Sig. Giulio Perrucci, effettivo Presidente della SSD Città di Campobasso, il quale riferiva che il Leone non aveva alcun tipo di rapporto con la Società e che non era mai stato autorizzato a rilasciare dichiarazioni in nome e per conto della Società; egli seguiva le partite della squadra come tifoso ed, essendo stato in precedenza inibito su provvedimento degli Organi di Giustizia Sportiva, non frequentava più lo stadio.
Venivano altresì sentiti il dirigente ed il calciatore della Società Olympia Agnonese, che confermavano di essere stati colpiti da una persona poi identificata per il Leone.
Costui, in sede d’audizione, aveva dichiarato all’organo inquirente che in effetti non ricopriva nella Società alcun ruolo e che era la persona che, in quanto sponsor, pagava le spese di trasferta della squadra; in merito agli episodi che gli venivano contestati, dichiarava che al termine di quella gara si era acceso un parapiglia tra i giocatori, per cui egli si era portato sul campo per cercare di ricreare la calma ed evitare che la situazione degenerasse; negava di aver usato le mani ed ammetteva di aver avuto una discussione con i dirigenti della squadra antagonista, che era stata solo verbale senza alcun contatto fisico.
In questo contesto, la Procura Federale, ritenendo accertati i fatti per come descritti nella nota della Questura, acquisiti numerosi articoli di stampa che indicavano il Leone quale co- Presidente della Società e richiamata la decisione del Tribunale Federale Territoriale della Campania del 12.12.2016, pubblicata sul C.U. n. 67 del 12.01.2017, che aveva comminato al Leone la inibizione di anni quattro, non impugnata e divenuta pertanto definitiva, con atto datato 18 Luglio 2018 deferiva a questo Tribunale il Sig. Danilo Leone, all’epoca dei fatti persona che svolgeva anche pubblicamente attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS - FIGC all’interno e nell’interesse della SSD Città di Campobasso, al quale contestava la violazione degli artt. 1 bis comma 1, 22 comma 8 e 19 comma 11.4 CGS - FIGC, perché, sebbene fosse inibito, partecipava attivamente alla gestione societaria della ASD Città di Campobasso e perché al termine della gara in oggetto era entrato sul terreno di giuoco, aveva insultato e minacciato l’arbitro, che aveva accusato di aver concesso un ingiusto rigore alla squadra avversaria ed aveva colpito un dirigente ed un calciatore della squadra suddetta, così scatenando una rissa tra i tesserati delle due squadre, che avrebbe potuto determinare fatti di violenza all’interno ed all’esterno dello stadio tra le opposte tifoserie.
Venivano altresì deferiti il Sig. Giulio Perrucci, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Città di Campobasso, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS - FIGC e la Società ASD Città di Campobasso a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC per quanto ascritto al Presidente Perrucci ed al Leone, nonchè dell’ulteriore violazione dell’art. 12 comma 5 stesso codice per gli episodi di violenza ascritti al Leone.
Il Perrucci è stato deferito in quanto, pur essendo a conoscenza della inibizione del Leone, che era in corso, consentiva, o comunque non impediva, che il Leone partecipasse attivamente alla gestione societaria, attraverso rapporti con terzi e con organi di stampa, il pagamento dei costi di trasferta della squadra, la presenza in sala stampa al termine di ogni gara di campionato.
Il dibattimento
Alla riunione del 4 Ottobre 2018 è comparsa la Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua), la quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con le seguenti sanzioni: Leone Danilo inibizione 30 (trenta) mesi con preclusione derivante dalla precedente inibizione, evidenziata nella parte motiva del deferimento; Perrucci Giulio inibizione 6 (sei) mesi; ASD Città di Campobasso ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento).
Sono altresì comparsi il Perrucci e la ASD Città di Campobasso, assistiti dagli Avv.ti Francesco ed Antonino Mancini, i quali hanno chiesto il proscioglimento, ovvero sanzioni ridotte rispetto al chiesto; il Perrucci ha rilasciato spontanee dichiarazioni, affermando che non era a conoscenza della inibizione del Leone.
Nessuno è comparso per il Leone, né sono pervenuti da parte di quest’ultimo scritti difensivi.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue. I fatti oggetto del deferimento risultano ampiamente provati.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazione rese in sede d’indagine dalle persone coinvolte è emerso che effettivamente il Leone si era reso protagonista del comportamento violento che gli è stato ascritto; ne è prova, tra l’altro, il referto dell’arbitro della gara, che ha attestato che il Leone lo aveva insultato e minacciato; “rientrando nello spogliatoio - si legge in detto referto - domandavo al Sig. (…) della Società Campobasso chi fosse questo estraneo con la barba ed il cappotto nero e mi rispondeva dicendo quello è il Presidente Danilo Leone”. Risulta altresì provato il ruolo svolto dal Leone nelle attività riconducibili alla ASD Città di Campobasso; egli, per sua stessa ammissione, era lo sponsor che pagava le trasferte della squadra.
Tale realtà non poteva essere sconosciuta al Perrucci, né tanto meno poteva essergli ignota la circostanza della inibizione del Leone, attesa - tra l’altro - la presunzione di conoscenza, sottesa ad ogni tesserato ed in particolare a chi ricopra cariche apicali, come è quella facente capo al Perrucci, dei provvedimenti di qualsivoglia natura pubblicati sui Comunicati Ufficiali; e l’inibizione del Leone era stata pubblicata sul C.U. n. 67 del 12.01.2017 del Tribunale Federale Territoriale Regione Campania.
D’altro conto, il Perrucci, entrando in contraddizioni con le proprie successive tesi difensive, aveva dichiarato in sede d’indagine che il Leone, a motivo della inibizione, non frequentava più lo stadio e che era un semplice tifoso; egli aveva dunque ammesso la conoscenza del provvedimento inibitorio, ma non aveva assunto alcuna iniziativa perché al Leone fosse preclusa la presenza in Società, se non altro come sponsor che pagava il costo delle trasferte della squadra (circostanza non smentita dal Perrucci).
Pertanto, risultando accertati i fatti e ritenute corrette le pene richieste, il deferimento va accolto ed inflitte le sanzioni come da parte dispositiva.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare così provvede:
accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: Leone Danilo inibizione mesi 30 (trenta) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, derivante dalla precedente inibizione, evidenziata nella parte motiva del deferimento; Perrucci Giulio inibizione mesi 6 (sei); ASD Città di Campobasso ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento).
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