F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL – (nota n. 692/938 pf17-18 GC/GP/ma del 17.7.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO        1927 SRL - (nota n. 692/938 pf17-18 GC/GP/ma del 17.7.2018).

Il deferimento

Il Sig. David Miani, all’epoca dei fatti amministratore unico della Società L’Aquila Calcio 1927 per essere stato chiamato a ricoprire tale carica dall’assemblea dei soci del 22 Dicembre  2017, il 4 Dicembre  2017 subiva da questo Tribunale il provvedimento di inibizione di mesi 6 (sei), pubblicato sul C.U. n. 30/2017 TFN.

Il predetto, il 1° ed il 2 Gennaio 2018 sottoscriveva due accordi di carattere economico con altrettanti tecnici preposti all’attività della predetta Società e rappresentava la Società innanzi al Dipartimento Interregionale della LND ed al Comitato Regionale Abruzzo attraverso una comunicazione che aveva inviato ai nominati Enti il 30 Gennaio stesso anno.

La Procura Federale, accertata l’esistenza di siffatto comportamento del Miani, accertamento peraltro maturato nell’ambito di un esposto della Segreteria della LND del 29 Gennaio 2018, il cui oggetto rimaneva comunque estraneo al presente deferimento, il 17 Luglio 2018 deferiva a questo Tribunale il Sig. David Miani, al quale contestava la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 19 comma 2 e 22 comma 8 stesso Codice, perché aveva svolto attività rilevante nell’ambito federale,  come sopra descritta, che  gli era preclusa in ragione del provvedimento inibitorio, che l’odierno deferito non aveva impugnato e che era divenuto ad ogni effetto definitivo.

Veniva altresì deferita la Società Aquila Calcio 1927 Srl per la sussistenza della fattispecie prevista dall’art. 4 comma 1CGS – FIGC (responsabilità diretta per quanto ascritto al suo legale rappresentante).

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con le sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Miani e dell’ammenda di € 900,00 (novecento) a carico della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali si sono astenuti dal presentare scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Pacifici gli antefatti (la carica ricoperta dal Miani, il provvedimento di inibizione e la sua valenza temporale, l’attività svolta dal Miani in pendenza della inibizione), non può che essere affermata la responsabilità del deferito ed il suo assoggettamento al provvedimento punitivo. È certo, secondo il sedimentato orientamento degli organi di giustizia sportiva, che, nel caso in esame, le prestazioni compiute dalla persona inibita rientrano entrambe in quelle indicate nel comma 2 dell’art. 19 CGS – FIGC e che, quanto più in particolare alla sottoscrizione da parte del deferito degli accordi economici afferenti i due tecnici della Società, tale attività non è assimilabile a quella di natura amministrativa esercitata nell’ambito della Società, che, ai sensi del comma 8 della suddetta norma, è consentita all’inibito.

Poiché alla acclarata responsabilità del legale rappresentante segue quella della Società, il deferimento va pertanto totalmente accolto in una alle sanzioni richieste.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. David Miani, nella qualità, l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società L’Aquila Calcio 1927 Srl l’ammenda di € 900,00 (novecento).

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