F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUARINO RICCARDO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Napoli Femminile), SOCIETÀ ASD NAPOLI FEMMINILE – (nota n. 1263/1231 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUARINO RICCARDO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Napoli Femminile), SOCIETÀ ASD NAPOLI FEMMINILE - (nota n. 1263/1231 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1231 pf17-18, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.1263/1231pf17-18/GP/Aa/mg del 31 Luglio 2018 i seguenti soggetti:

- Guarino Riccardo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Napoli Femminile, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 3 calciatrici (Ciccarelli Carmela, Ragone Clelia, Spagnuolo Flavia) per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale;

- la Società ASD Napoli Femminile, per rispondere a titolo di  responsabilità  diretta,  ai  sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante  come  sopra  descritto.

Il dibattimento

All’ udienza tenutasi in data 11 Ottobre 2018, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver insistito nell’accoglimento del deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Guarino Riccardo, inibizione di mesi 3 (tre);

- per la Società ASD Napoli Femminile, l’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

É intervenuto l’Avv. Riccardo Guarino in rappresentanza di se stesso e dell’ASD Napoli Femminile, ribadendo la piena buona fede del proprio operato, giacché il mancato deposito è ascrivibile a mera dimenticanza in ragione del fatto che le calciatrice non hanno svolto alcuna attività  agonistica.

I motivi della decisione

Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene che il deferimento sia fondato, giacché il chiaro disposto dell’art.94 ter delle NOIF non ammette deroga alcuna, né la circostanza addotta dalla difesa può essere ritenuta una valida esimente.

Invero appare dimostrato per tabulas l’inadempimento contestato nell’atto di deferimento, vale a dire il mancato deposito nei termini degli accordi economici sopra meglio indicati.

Il Collegio ritiene, tuttavia, proprio alla luce della evidenziata buon fede e del fatto che la Società non risulta essere mai incorsa in sanzioni similari, congruo infliggere al Guarino Riccardo la

sanzione della inibizione per la durata di mesi 1(uno) ed alla Società la sanzione dell’ammenda pari ad € 200,00 (Euro duecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto irroga le seguenti sanzioni:

- per Guarino Riccardo, inibizione di mesi 1 (uno);

- per la Società ASD Napoli Femminile, l’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

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