F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSDSRL MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 1258/1095 pf17-18 GP/AA/MG del 31.7.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSDSRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 1258/1095 pf17-18 GP/AA/MG del 31.7.2018).

Il deferimento

Con provvedimento n. 1258/1095 pf17-18 GP/AA/MG del 31.7.2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Sdanga Antonio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri Mauro De Rita, Claudio Gentile e Fabio Loliva, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 67/Cae/2017-18, 71/Cae/2017-18 e 68/Cae/2017-18 del 1.02.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce;

- la Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il Signor Sdanga Antonio e la SSDSRL Manfredonia Calcio, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza del 11 Ottobre 2018, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento e ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Sdanga Antonio la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) e per la SSDSRL Manfredonia Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.700.00 (Euro millesettecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. Sdanga Antonio, nella suddetta qualità, violando l’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto ai calciatori Sigg.ri Mauro De Rita, Claudio Gentile e Fabio Loliva, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 67/Cae/2017-18, 71/Cae/2017-18 e 68/Cae/2017-18 del 1.02.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce;

I fatti sono stati comprovati e le responsabilità accertate all’esito dell’esame della documentazione in atti.

Alla responsabilità del Sig. Sdanga Antonio consegue quella diretta, ex art. 4, comma 1 CGS della Società  SSDSRL  Manfredonia  Calcio.

Il dispositivo

Il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Sdanga Antonio, inibizione di mesi 8 (otto);

- alla Società SSDSRL Manfredonia Calcio, penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.700,00 (Euro millesettecento/00).

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