F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENTILE ANGELO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Acireale), SOCIETÀ ASD ACIREALE – (nota n. 1254/1265 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENTILE ANGELO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Acireale), SOCIETÀ ASD ACIREALE - (nota n. 1254/1265 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).
Il deferimento
Con atto del 31/7/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Gentile Angelo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Acireale, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver parzialmente corrisposto all’allenatore, Sig. Gianluca Mancuso, le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo dell’8.2.2018 (Vertenza 97/78), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- la Società ASD Acireale, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante come sopra descritto.
Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
All’udienza dell’11.10.2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Gentile Angelo l’inibizione di mesi 6 (sei); per la Società ASD Acireale, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato.
Con esposto del 13.4.2018, il Sig. Gianluca Mancuso segnalava alla Procura Federale che della somma di € 2.803,00 disposta dal Collegio Arbitrale con lodo dell’8.2.2018, la Società ASD Acireale corrispondeva all’interessato soltanto una parte.
In effetti, con lodo dell’8.2.2018, pubblicata con C.U. n. 1 del 12.2.2018, il Collegio Arbitrale condannava la ASD Acireale al pagamento della somma di € 2.803,00, in favore dell’allenatore Sig. Gianluca Mancuso. Agli atti, invece, risultano corrisposti dalla Società € 1.906,45 e non anche la restante somma di € 893,55.
Tenuto conto che di tale omissione rispondono disciplinarmente la Società e il suo Presidente, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
P.Q.M.
Visti gli artt. 94 ter, comma 13, delle NOIF e 8, commi 9 e 10, CGS, infligge le seguenti sanzioni:
- inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Gentile Angelo;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società ASD Acireale.
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