F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/FTN del 17 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL – (nota n. 1262/1229 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 1262/1229 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Il deferimento

Con atto del 31/7/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Miani David, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Morgia Massimo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 C.A. del 8.2.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza dell’11.10.2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Miani David, l’inibizione di mesi 6 (sei); per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Con nota del 28 Marzo  2018, la Lega Nazionale Dilettanti ha trasmesso alla Procura Federale la decisione dell’8.2.2018, con la quale il Collegio Arbitrale ha condannato L’Aquila Calcio 1927 Srl al pagamento della somma di 4.010,00 in favore dell’allenatore Massimo Morgia, ma non ha indicato il motivo di detta trasmissione.

Invero, con la menzionata pronuncia dell’8 Febbraio il Collegio Arbitrale ha condannato la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl al pagamento della somma di 4.010,00 in favore dell’allenatore Massimo Morgia, oltre ad € 10,00 quale interesse equitativamente calcolato ed ha disposto, altresì, di inviare gli atti alla Procura Federale per avere le parti in questione pattuito la corresponsione di un premio di € 10.000,00 in caso di vittoria di campionato.

A fronte di tale duplice disposizione, come detto, con la menzionata nota del 28 Marzo  2018, la LND non specifica se rimette la decisione in questione perché ha acquisito la notizia che la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl non ha ottemperato alla condanna di pagamento ovvero perché in esecuzione della seconda disposizione riguardante la pattuizione relativa al premio di vittoria di campionato.

Atteso che il presente deferimento si basa sulla contestazione del mancato pagamento da parte della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl delle somme disposte dal Collegio Arbitrale in favore del Sig. Massimo Morgia e che dagli atti del presente procedimento non risulta alcuna prova al riguardo, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Dispone l’acquisizione a cura della Procura Federale delle prove circa il comportamento contestato di omesso pagamento ai sensi degli artt. 94 ter, comma 11, delle NOIF e 8, commi 9 e 10, CGS, al Sig. Miani David, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl e alla medesima Società L’Aquila Calcio 1927 Srl.

Con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

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