F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 29/FTN del 19 Ottobre 2018 RICORSO DELLA SOCIETÀ FC JUVENTUS SPA PER L’IMPUGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 43-BIS DEL CGS FIGC E DELL’ART. 9.10 DELLO STATUTO – REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, DELLA DELIBERA ASSUNTA IN DATA 26.7.2018 DALL’ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGANAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.

RICORSO DELLA SOCIETÀ FC JUVENTUS SPA PER L’IMPUGNAZIONE AI SENSI DELL’ART.    43-BIS DEL CGS FIGC E DELL’ART. 9.10 DELLO STATUTO – REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE  PROFESSIONISTI  SERIE  A,  DELLA  DELIBERA  ASSUNTA  IN  DATA  26.7.2018 DALL’ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGANAZIONALE PROFESSIONISTI  SERIE A  IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto il ricorso in epigrafe, presentato da FC Juventus Spa;

visto l’atto di rinuncia al menzionato ricorso depositato alla odierna udienza dalla Società ricorrente;

vista la nota della Lega resistente, che non si oppone alla rinuncia stessa;

ritenuto che la rinuncia, pur non essendo regolare perche non notificata ai sensi di legge, dimostra che la FC Juventus Spa non ha più interesse a ottenere una pronuncia sul merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone addebitarsi la tassa.

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