F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl), SOCIETÀ AS MELFI SRL – (nota n. 1448/1311 pf17-18 GT/GC/blp del 3.8.2018).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  MAGLIONE  GIUSEPPE (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl), SOCIETÀ AS MELFI SRL - (nota n. 1448/1311 pf17-18 GT/GC/blp del 3.8.2018).

Il deferimento

I calciatori, già tesserati della AS Melfi Srl, a nome  Battaglia  Simone,  Bruno  Francesco,  De Angelis Gianluca, De Vena Alessandro, Degiosa Roberto, Demontis Andrea, Esposito Alessio, Ferraro Agnello, Filomeno Francesco, Foggia Ciro, Gammone Antonio, Gava Eddi, Gragnaniello Raffaele, Grea Alessio, Laezza Giuliano, Mangiacasale Fabio, Marano Francesco, Obeng Francis e Romeo Samuele, con scritto 13 Aprile 2018 a firma dell’Avv. Luca Miranda, denunciavano alla FIGC Lega Pro, alla Co.Vi.So.C. ed alla Procura Federale che la Società AS Melfi Srl, anch’essa raggiunta da tale scritto, aveva rilasciato a predetti tesserati la Certificazione Unica 2018 (mod. CUD), certificativa della percezione di redditi 2017: redditi che tuttavia gli stessi tesserati negavano di avere realmente percepiti.

La Procura Federale, effettuate le conseguenti indagini, accertava la effettiva sussistenza della denunciata difformità, afferente l’anno 2017, tra gli emolumenti effettivamente ricevuti dai tesserati ed il dichiarato da parte della Società Melfi, sicché, con atto datato 3 Agosto 2018, deferiva a questo Tribunale il Sig. Giuseppe Maglione, quale Presidente all’epoca del fatto della Società Melfi, al quale veniva contestata la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC (violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza) per aver consegnato agli ex tesserati di cui sopra la descritta erronea certificazione, attestante la percezione di redditi mai realmente corrisposti.

Veniva, altresì, deferita la Società AS Melfi Srl in relazione all’art. 4 comma 1 CGS - FIGC per la colpa ascritta al proprio rappresentante legale.

La memoria difensiva

La Società AS Melfi Srl ed il Sig. Giuseppe Maglione hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva datata 12 Ottobre 2018, con la quale chiedono: declaratoria di incompetenza di questo Tribunale con conseguente improcedibilità/inammissibilità del deferimento, nonché la carenza di legittimazione ad agire in capo alla Procura Federale; in subordine, proscioglimento; in ulteriore subordine, nell’ipotesi di accoglimento del deferimento, la sanzione della semplice ammonizione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, è comparsa la Procura Federale (Dr. Luca Scarpa) la quale ha illustrato il deferimento, descritto le implicazioni fiscali derivanti dalla violazione ascritta ai deferiti, chiesta l’inibizione di mesi 1 (uno) a carico del Sig. Maglione e l’ammenda di € 2.000,00 (duemila) a carico della Società, motivando la richiesta di pena alla luce della sopravvenuta circostanza che la Società in data 12 Ottobre 2018 aveva rettificato le precedenti certificazioni.

Per i deferiti è comparso l’Avv. Gaetano Aita, già estensore della memoria, che si è riportato allo scritto difensivo ed ha insistito nell’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La decisione

Preliminarmente, deve essere scrutinata l’eccezione di competenza funzionale e territoriale del tribunale Federale nazionale, sollevata dalla difesa dei deferiti nella memoria difensiva in favore del Comitato Regionale per la Basilicata (Tribunale periferico). L’eccezione riposa sul rilievo che la società deferita sin dalla stagione precedente a quella in corso milita nel Campionato di Eccellenza di detta Regione.

La difesa articolata l’eccezione sull’assunto che il fatto contestato dalla Procura Federale, posto a base del deferimento, consiste nella emissione del CUD, avvenuta in data 28 Febbraio 2018, per cui doveva applicarsi l’art. 32 ter comma 6 CGS – FIGC, in forza del quale “è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale

il Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione” (virgolettato il testo della norma).

L’eccezione è fondata

La violazione dedotta in deferimento si è consumata uno actu nel momento stesso della emissione del CUD, avvenuta il 28 Febbraio 2018.

È con l’emissione del CUD, infatti, che la società ha posto in essere la condotta ritenuta lesiva dei valori protetti dall’ordinamento sportivo.

La circostanza che all’atto della corresponsione degli emolumenti  (stagione  sportiva 2016/2017) la Società militasse nel Campionato Lega Pro è irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie illecita poiché non si pone in rapporto di presupposizione consequenzialità con l’evento e neppure come atto prodromico di una fattispecie a formazione progressiva.

Ciò che rileva, infatti, è esclusivamente il dato storico della condotta palesatasi il 28 Febbraio 2018. È in questo preciso e unico momento che la società ha tenuto il comportamento attizio generativo, come causa e come effetto, della presunta difformità ordinamentale.

Ebbene, a quella data la Società era militante nel Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Basilicata per cui la competenza a decidere non può che spettare alla sezione periferica del Tribunale Federale sedente nel territorio della regione Basilicata, ai sensi dell’art. 30 commi 3 e 4 CGS – FIGC.

Il motivo va pertanto accolto ed assorbiti gli altri.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara la propria incompetenza; indica la competenza del Tribunale Federale a livello territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata; rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di ragione.

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