F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUERRISI GIROLAMO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Calcio Cittanovese), BATTISTA GIUSEPPE (Calciatore, matricola 5.646.701, all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5, del CGS), CANANZI PASQUALE (all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Cittanovese), FERRARO FRANCESCO (all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Cittanovese), SOCIETÀ ASD CALCIO CITTANOVESE – (nota n. 1573/1336 pf17-18 GC/GP/rc dell’8.8.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUERRISI GIROLAMO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Calcio Cittanovese), BATTISTA GIUSEPPE (Calciatore, matricola 5.646.701, all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5, del CGS), CANANZI PASQUALE (all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Cittanovese), FERRARO FRANCESCO (all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Cittanovese), SOCIETÀ ASD CALCIO CITTANOVESE - (nota n. 1573/1336 pf17-18 GC/GP/rc dell’8.8.2018).
Il deferimento
Con nota del 8 Agosto 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, i Sig.ri Guerrisi Girolamo (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Calcio Cittanovese), Battista Giuseppe (Calciatore, matricola 5.646.701, all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5, del CGS), Cananzi Pasquale (all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Cittanovese), Ferraro Francesco (all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Cittanovese) e la Società ASD Calcio Cittanovese, per rispondere:
Guerrisi: in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società: della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art, 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe Battista e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, così privandolo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nelle condizioni anzidette, nel corso delle gare Calcio Cittanovese – Gravina del 25/11/2017, Calcio Cittanovese – Taranto del 09/12/2017 e Calcio Cittanovese – Roccella del 06/01/2018, valevoli per il campionato Juniores Nazionali;
Battista: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle NOIF, per aver egli disputato le gare Calcio Cittanovese – Gravina del 25/11/2017, Calcio Cittanovese – Taranto del 09/12/2017 e Calcio Cittanovese – Roccella del 06/01/2018, valevoli per il campionato Juniores Nazionali, nelle fila della Società ASD Calcio Cittanovese, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, privo quindi di specifica copertura assicurativa;
Cananzi: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Battista Giuseppe, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate ai Direttori di Gara, attestando così, falsamente, il regolare tesseramento del citato calciatore e consentendo quindi la sua partecipazione alla gara nonostante questi non si fosse sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e fosse privo di specifica copertura assicurativa;
Ferraro: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Battista Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta, consegnata al Direttore di Gara, attestando così, falsamente, il regolare tesseramento del citato calciatore e consentendo quindi la sua partecipazione alla gara nonostante questi non si fosse sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e fosse privo di specifica copertura assicurativa;
ASD Calcio Cittanovese: in punto di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto rispettivamente ascritto al Signor Girolamo Guerrisi (già suo Presidente all’epoca dei fatti), nonché ai Signori Giuseppe Battista (calciatore), Pasquale Cananzi e Francesco Ferraro (dirigenti accompagnatori).
Il patteggiamento
Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale Avv. Enrico Liberati e per i deferiti Guerrisi Girolamo, Cananzi Pasquale, Ferraro Francesco e la Società ASD Calcio Cittanovese, l’Avv. Vincenzo Infantino, munito di mandato speciale anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Guerrisi Girolamo, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3 (gg. 40), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); per il Sig. Cananzi Pasquale, sanzione base inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita di 1/3 (gg. 20), sanzione finale inibizione di giorni 40 (quaranta); per il Sig. Ferraro Francesco, sanzione base inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita di 1/3 (gg. 10), sanzione finale inibizione di giorni 30 (trenta); per la Società ASD Calcio Cittanovese, sanzione base penalizzazione di punti 3 (tre), da scontare nel Campionato Juniores Nazionale, s.s. 2018- 19 e ammenda di € 600,00 (seicento), diminuita di 1/3 (1 punto ed € 200,00), sanzione finale penalizzazione di punti 2 (due), da scontare nel Campionato Juniores Nazionale, s.s. 2018-19 e ammenda di € 400,00 (quattrocento).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Guerrisi Girolamo, Cananzi Pasquale, Ferraro Francesco e la Società ASD Calcio Cittanovese, a mezzo del proprio difensore Avv. Vincenzo Infantino, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;
visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Il procedimento è proseguito per Battista Giuseppe.
Il dibattimento
Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Enrico Liberati riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti di Battista Giuseppe la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.
Nessuno è comparso per la parte deferita.
Motivi della decisione
La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.
Il Tesserato, che ha ritenuto di non presentare difese e che neppure è comparso all’odierna convocazione, ritualmente notificata, ha svolto attività agonistica nella condizione di svincolato.
Più in particolare, egli, svincolato al termine della stagione 2016/2017, ha ripreso l’attività sportiva nella stagione 2017/2018 senza tuttavia essere tesserato per la società a favore della quale ha erogato le sue prestazione.
Il deferimento s’appalesa, pertanto, fondato con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, ritenute congrue, salvo quanto appena precisato.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
per il Sig. Guerrisi Girolamo, inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); per il Sig. Cananzi Pasquale, inibizione di giorni 40 (quaranta);
per il Sig. Ferraro Francesco, inibizione di giorni 30 (trenta);
per la Società ASD Calcio Cittanovese, penalizzazione di punti 2 (due), da scontare nel Campionato Juniores Nazionale, s.s. 2018-19 e ammenda di € 400,00 (quattrocento).
Infligge al Sig. Battista Giuseppe, la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali e con decorrenza dal primo tesseramento utile.
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