F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIBBA MODOU (all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5, del CGS, avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento Federale) – (nota n. 1850/1340 pf17-18 GC/AA/ma del 22.8.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIBBA MODOU (all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5, del CGS, avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento Federale) - (nota n. 1850/1340 pf17-18 GC/AA/ma del 22.8.2018).

Il deferimento

Con provvedimento 1850/1340 pf17-18 GC/AA/ma del 22.08.2018 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Dibba Modou, all’epoca dei fatti non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 del CGS, avendo svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5 del CGS, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso Codice, nonché degli artt. 39 delle NOIF, per aver egli disputato le gare Mezzalara – Virtus Vecomp del 30/03/2018, Rimini – Mezzolara del 7/04/2018, Imolese – Mezzolara del 14/04/2018, valevoli per il Campionato Juniores Nazionali, nelle fila della Società SSD Mezzolara, senza averne titolo perché non tesserato.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 23.05.2018 il Dipartimento Interregionale L.N.D. segnalava alla Procura Federale, con nota prot. 866.13/mdA/segreteria/fc l’irregolarità di cui in epigrafe.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale, espletata l’indagine di rito, incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente  trascritto.

Il deferimento riguardava il solo Dibba Modou, avendo gli altri incolpati Sigg.ri Giancarlo Cantelli (Presidente), Luigi Presato e Alfonso Ammendola (dirigenti accompagnatori) nonché la stessa SSD ARL Mezzolara raggiunto un accordo ex art. 32 sexies comma 1 del CGS ed essendo pertanto stata definita nei loro confronti l’azione disciplinare.

Il deferito non ha depositato memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, chiedendo l’irrogazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica a carico dell’incolpato Dibba Modou, da scontarsi in caso di futuro nuovo tesseramento, in gare ufficiali.

Per il deferito nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.

Il sig. Dibba è stato utilizzato dalla società Mezzolara in posizione irregolare di non tesserato. Di tale condizione egli non poteva non esserne cosciente e consapevole essendo richiesto, per il tesseramento, il consenso dell’atleta. La sua condotta, pertanto, integra la fattispecie dell’illecito contestato.

Il deferimento della Procura Federale s’appalesa, pertanto, fondato con accoglimento delle richieste sanzionatorie ritenute congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dichiara la responsabilità disciplinare del Dibba Modou per i fatti a lui addebitati.

- dispone irrogarsi al medesimo la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in caso di futuro nuovo tesseramento, in gare ufficiali.

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