F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TESSARI GABRIELE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pro San Bonifacio), AGRESTI FEDERICO (all’epoca dei fatti Vice Presidente Responsabile Squadre Femminili e legale rappresentante della Società ASD Pro San Bonifacio), SOCIETÀ ASD PRO SAN BONIFACIO – (nota n. 1456/1230 pf17-18 GP/AA/mg del 3.8.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TESSARI GABRIELE (all’epoca
dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pro San Bonifacio), AGRESTI FEDERICO (all’epoca dei fatti Vice Presidente Responsabile Squadre Femminili e legale rappresentante della Società ASD Pro San Bonifacio), SOCIETÀ ASD PRO SAN BONIFACIO - (nota n. 1456/1230 pf17-18 GP/AA/mg del 3.8.2018).
Il deferimento
Con nota del 3 Agosto 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, i Sig.ri Tessari Gabriele, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pro San Bonifacio, e Agresti Federico, all’epoca dei fatti Vice Presidente Responsabile Squadre Femminili e legale rappresentante della Società ASD Pro San Bonifacio per violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2017/2018 con n. 21 calciatrici (ovvero Belfanti Veronica, Bressan Consuelo, Cedolini Caterina, Conti Giulia, Corra Chiara, Cumerlato Martina, De Gregori Giulia, Faccio Giulia, Ferroli Federica, Fortin Silvia, Frigotto Eveljn, Guiotto Valeria, Lovato Nicole, Lunardi Giulia, Mantoan Silvia, Menti Michela, Pirmati Alessandra, Santacatterina Lisa, Santuliana Roberta, Scalet Roberta e Tessari Giada) entro il termine previsto dalla normativa Federale; nonché la Società ASD Pro San Bonifacio, alla quale appartenevano i deferiti al momento della commissione dei fatti a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS.
I deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione del 18 Ottobre 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Enrico Liberati riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la seguente sanzione:
- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Gabriele Tessari;
- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Federico Agresti;
- ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la ASD Pro San Bonifacio.
È comparso personalmente il Sig. Federico Agresti anche per delega degli altri deferiti.
Motivi della decisione
L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 6 Giugno 2018.
Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 3 Agosto 2018, è fondato e va accolto nei sensi e statuizioni che seguono.
Il Procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario della LND, del 16/04/2018 n. 294, pervenuta alla Procura Federale in pari data, concernente il mancato deposito dell’accordo economico da parte della ASD Pro San Bonifacio – serie B, degli accordi economici relativi a n. 21 calciatrici: Belfanti Veronica, Bressan Consuelo, Cedolini Caterina, Conti Giulia, Corra Chiara, Cumerlato Martina, De Gregori Giulia, Faccio Giulia, Ferroli Federica, Fortin Silvia, Frigotto Eveljn, Guiotto Valeria, Lovato Nicole, Lunardi Giulia, Mantoan Silvia, Menti Michela, Pirmati Alessandra, Santacatterina Lisa, Santuliana Roberta, Scalet Roberta e Tessari Giada.
Dopo la ricezione della comunicazione di conclusione delle indagini, la Società ASD Pro San Bonifacio ha fatto pervenire in Procura Federale una memoria difensiva con la quale rilevava che:
- 15 atlete (Belfanti Veronica, Bressan Consuelo, Cedolini Caterina, Conti Giulia, Corra Chiara, De Gregori Giulia, Ferroli Federica, Fortin Silvia, Lovato Nicole, Mantoan Silvia, Menti Michela, Santacatterina Lisa, Santuliana Roberta, Scalet Roberta e Tessari Giada) nella s.s. 2017/2018 avevano svolto esclusivamente attività di Calcio a 5 nel Campionato Regionale Veneto di Serie C2 girone A;
- 6 atlete (Cumerlato Martina, Faccio Giulia, Frigotto Evelyn, Guiotto Valeria, Lunardi Giulia e Firmati Alessandra) non avevano svolto alcuna attività per la Società, in quanto alcune trasferitesi altrove e altre non più presentatesi.
La Procura Federale avviava a tal fine un supplemento di indagine dalla quale risultava che:
- le 15 atlete, indicate dalla Società ASD Pro San Bonifacio come calciatrici non partecipanti al Campionato Nazionale di Calcio a 11, a seguito di apposita verifica sull’anagrafe Federale AS400 e di una nota di chiarimento pervenuta dalla Divisione Femminile il 13.07.2018 risultavano regolarmente tesserate nella s.s. 2017-2018 dalla suddetta Società con il codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente ai Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11;
- le restanti 6 atlete, a seguito di apposita verifica sull’anagrafe Federale AS400, risultavano regolarmente tesserate nella s.s. 2017-2018 dalla suddetta Società con il codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente ai Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11. Seguiva l’atto di deferimento.
Il Tribunale, alla luce dei fatti emersi e all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, ravvisa sussistenti profili di responsabilità in capo ai deferiti. I fatti accertati dalla Procura sono stati adeguatamente e sufficientemente provati.
Segnatamente, ciò che rileva ai fini della fondatezza della incolpazione è il fatto storico e oggettivo della presenza delle atlete sull’anagrafe Federale AS400, ivi iscritte con il codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente al tesseramento per i Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11.
La circostanza che poi le atlete non avessero partecipato agli allenamenti e anche alle partite del relativo campionato, se può valere come circostanza attenuante sotto il profilo soggettivo della condotta ascritta agli incolpati ai fini della giusta determinazione della sanzione da applicare al caso concreto (le atlete non sono mai state utilizzato nel Campionato a 11 né avrebbero preso parte ai relativi allenamenti), non esime comunque i medesimi dalla violazione consumata costituendo il suddetto tesseramento sufficiente indice di prova della responsabilità.
Il comportamento dei deferiti si concretizza, dunque, nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 94 ter co. 2 delle N.O.I.F. (nella parte in cui tale ultima norma testualmente dispone:” (…) Gli accordi relativi ai Campionati
di calcio femminile devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi (…); Il deposito dei suddetti accordi deve essere effettuato a cura della Società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice”).
Il Tribunale, per le ragioni dianzi esposte, reputa procedere in via equitativa ad una riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale attesa la natura e l’entità degli illeciti contestati.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
- mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Gabriele Tessari;
- mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Federico Agresti;
- ammenda di € 200,00 (duecento/00) per la ASD Pro San Bonifacio.
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