F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/FTN del 24 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VISENTINI MARIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl), SOCIETÀ SSD AC DELTA CALCIO ROVIGO SRL – (nota n. 1537/1267 pf17-18 AA/GT/mg del 7.8.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VISENTINI MARIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl), SOCIETÀ SSD AC DELTA CALCIO ROVIGO SRL - (nota n. 1537/1267 pf17-18 AA/GT/mg del 7.8.2018).
Il deferimento
Con nota del 7 Agosto 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Visentini Mario, Presidente e legale rappresentante della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 6 calciatori (Cristian Bala, Jonatan Alberto Alessandro, Gianni Careri, Enrico Gherardi, Davide Masiero e Pierangelo Tarantino) per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa Federale; nonché la Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.
I deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione del 18 Ottobre 2018, il rappresentante della Procura Federale, Avv. Enrico Liberati, si è riportato all’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi la seguente sanzione:
- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Visentini Mario;
- ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl. Nessuno è comparso per i deferiti.
Motivi della decisione
L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 3 Luglio 2018.
Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 7 Agosto 2018, è privo di fondamento. Il Procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario della LND, del 22/2/2018 n. 668.23, pervenuta alla Procura Federale in pari data, concernente il mancato deposito degli accordi economici di n. 6 calciatori (Cristian Bala, Jonatan Alberto Alessandro, Gianni Careri, Enrico Gherardi, Davide Masiero e Pierangelo Tarantino) per la stagione sportiva 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa Federale.
Dopo la ricezione della comunicazione di conclusione delle indagini, la Società Delta Calcio Rovigo ha fatto pervenire in Procura Federale, in data 18/7/2018, una memoria difensiva con la quale rilevava che gli accordi economici dei sei atleti erano stati spediti con raccomandata A/R ricevuta dal Dipartimento Interregionale LND in Roma, Piazzale Flaminio n. 9 in data 30 Agosto 2018 ed esibiva, a tal fine, sia gli accordi economici sottoscritti che la cartolina di ricevimento postale.
La Procura Federale replicava, nell’atto di deferimento che: “la produzione delle sole ricevute di spedizione e di ricevimento della raccomandata del 30/08/2017 non consente di ritenere provato il contenuto della raccomandata medesima e, conseguentemente, l’invio dei detti accordi economici, in assenza peraltro di una nota di accompagnamento alla citata comunicazione che indichi un elenco dei documenti trasmessi”.
Ad avviso di questo Tribunale, il deferimento non è meritevole di un positivo scrutinio per le seguenti considerazioni.
Quando si spedisce una raccomandata (o quando la si riceve) la prova legale della sua consegna è data dall’avviso di ricevimento (taluni, impropriamente, la chiamano “ricevuta di ritorno”). Questo talloncino, però, indica solo la data e il soggetto che ha firmato, al momento della ricezione dell’atto, sul registro del postino, ma non specifica “cosa” materialmente la busta contenesse né se, al suo interno, vi fossero effettivamente tutti i fogli necessari per comprendere il significato della comunicazione. Insomma, la raccomandata a.r. dà la certezza della effettiva spedizione della missiva, ma non del suo contenuto.
Il tema è rappresentato quindi dalla “presunzione di corrispondenza di contenuto”.
Secondo il più recente e rimeditato orientamento della Cassazione, condiviso dal Collegio, sussiste una presunzione di corrispondenza tra la raccomandata effettivamente ricevuta dal destinatario e la copia che il mittente esibisce, asserendo di avere spedito.
La questione si era posta per le cartelle di pagamento di Equitalia.
La Cassazione in passato aveva statuito che spettava al mittente dimostrare il contenuto della raccomandata e a questa regola non poteva sottrarsi Equitalia, laddove aveva inviato la cartella di pagamento per posta e il contribuente contestava di averla ricevuta oppure ne contestava il contenuto. È onere del mittente (Equitalia) si legge in alcuni passaggi delle decisioni della Cassazione (sent. n. 2625/2015) fornire la dimostrazione dell’esatto contenuto della raccomandata. In mancanza di tale dimostrazione, la prova dell’avvenuta notifica della cartella veniva meno e quindi la notifica stessa era nulla. In sintesi, le notifiche da parte della Società di riscossione sono legittime, ma cadono se, in giudizio, il contribuente si limita ad affermare che il contenuto del plico è diverso da quello che Equitalia sostiene che sia e se quest’ultima non dà prova contraria, ossia dell’effettivo contenuto della raccomandata.
Tale orientamento è stato di recente capovolto dalla stessa Suprema Corte di Cassazione (cfr. sezione I, 22 Maggio 2015, n. 10630).
La Corte ha chiarito, re melius perpensa, che la prova del ricevimento di una raccomandata (con l’avviso di ricevimento) comporti sì, sempre, la presunzione di conoscenza del suo contenuto, ma spetta al destinatario della stessa dimostrare che la busta era vuota o aveva un contenuto diverso. Dunque è quest’ultimo che, se vuol contestare l’effettivo contenuto della raccomandata, deve dare prova di ciò che dice.
Negli stessi termini è intervenuta in misura ancor più approfondita sempre la Suprema Corte, sezione V, 22 Giugno 2018, n. 16528 la quale ha ribadito che (pag. 29/32): “la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006;
n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. sez. I, 22 Maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322 del 14/11/2014; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13; n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005; n. 15802 del 28/7/2005; n. 22133 del 24/11/2004; n. 771 del 20/1/2004; n. 11528 del 25/7/2003; n. 4878/1992; 4083/1978; cfr. Cass. ord. n. 20786 del 2/10/2014, per la quale tale presunzione non opererebbe - con inversione dell'onere della prova - ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza). L'orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. vicinanza della prova, poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato), in ipotesi anche avvalendosi di testimoni, che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto. Merita dunque di essere confermato il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602, art. 26 (così come, più in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione dl conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito). Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo il contribuente fornito la prova dell'asserita assenza, all'interno della busta notificatagli, di parte dei fogli che componevano la cartella di pagamento impugnata, detta notifica deve ritenersi validamente perfezionata”.
Facendo corretta applicazione dei suddetti principi al caso di specie, non può non evidenziarsi che la raccomandata A/R risulta correttamente spedita dalla Società sportiva alla LND (che ha comprovato documentalmente la circostanza); la raccomandata risulta, altresì, ricevuta dal suo destinatario, come confermato per tabulas dalla stessa Procura Federale nell’atto di deferimento.
Per contro, non è stato fornito dal destinatario del plico (LND), e nel procedimento in esame dalla Procura Federale sulla quale incombevano i relativi accertamenti istruttori, alcuna prova circa il diverso contenuto della busta o l’assenza al suo interno dei documenti recanti gli accordi economici con i 6 calciatori.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rigetta il deferimento per infondatezza degli atti di incolpazione e, per l’effetto, proscioglie i deferiti dalle contestazioni loro ascritte.
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