F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 31/FTN del 26 Ottobre 2018 RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. NOVELLINO VINCENZO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO. RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL IN PERSONA DEL PRESIDENTE NONCHÉ LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. DEMETRIO PRATICÒ, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO. RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ PRO PIACENZA 1919 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. MAURIZIO PANNELLA, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO. RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. OSCAR BECCHIO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. NOVELLINO VINCENZO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

 

RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL IN PERSONA DEL PRESIDENTE NONCHÉ LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. DEMETRIO PRATICÒ, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI  AL COM.  UFF N.  59 DEL  30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L  DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

 

RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ PRO PIACENZA 1919 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. MAURIZIO PANNELLA, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

 

RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. OSCAR BECCHIO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

I Ricorsi

Con separati ricorsi ex artt. 30 e 32 CGS CONI tra loro sovrapponibili, le Società Matera Calcio Srl, URBS Reggina 1914 Srl, Pro Piacenza 1919 Srl e AC Cuneo 1905 Srl hanno impugnato in termini dinanzi a questo tribunale chiedendone l’annullamento, previa declaratoria di sospensione immediata ex art. 30, comma 12, CGS, la delibera assunta dal Commissario Straordinario della FIGC pubblicata sul C.U. n. 59 del 30 Agosto 2018 e del Comunicato Ufficiale ed il Comunicato Ufficiale n. 91/L del 30 Agosto 2018 pubblicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega-Pro) nella parte in cui stabiliscono che “preso atto che successivamente al rilascio ed al deposito presso le Leghe delle suddette fideiussioni, con ordinanza n.3424 del 20 Luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 Luglio) la VI sezione del Consiglio di Stato ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld Spa avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco ex art.107T.U.B. ed il diniego di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 dello stesso T.U.B.;

considerato che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld Spa ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta Società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo;

atteso che le fideiussioni rilasciate dalla Finworld Spa, in quanto provenienti da soggetto non legittimato ai sensi della normativa statale vigente, non sono più utilmente spendibili nell’ambito del sistema di garanzie previsto dalla Federazione, con la conseguenza che, per le Società che si sono avvalse delle garanzie prestate dalla Finworld si rende necessaria l’assegnazione di un termine per ottenere e produrre una garanzia sostitutiva; (omissis).

D e l i b e r a

le sopra menzionate Società di Serie B e di Serie C che, in sede di iscrizione al Campionato di competenza 2018/2019, hanno prestato fideiussione rilasciata dalla Società Finworld Spa, devono depositare presso la Lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 28 Settembre  2018, garanzia fideiussoria nelle modalità previste dai Comunicati Ufficiali nn. 49 e 50 del 24 Maggio 2018, rispettivamente di euro 800.000,00 per le prime e di euro 350.000,00 per le seconde.

L’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000,00 per le Società di Serie B e di euro 350.000,00 per le Società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019”.

Le anzidette Società hanno contestualmente richiesto l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti atti e delibere.

Il ricorso, oltre che alla FIGC, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro, è stato notificato anche alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, ed alle Società US Città di Palermo Spa, US Lecce Spa, Arzachena Costa Smeraldo Calcio Srl, SS Juve Stabia Srl, AS Lucchese Libertas 1905 Srl, Rende Calcio 1968 Srl, Siracusa Calcio Srl e SS Teramo Calcio Srl.

Omesso ogni provvedimento sulla richiesta di sospensione e fissata in via d’urgenza l’udienza per il merito, si è costituita in termini la sola FIGC chiedendo il rigetto dei ricorsi, per il cui accoglimento le Società ricorrenti hanno insistito con separate memorie.

Il dibattimento

Alla riunione del 19.9.2018, presenti anche i legali rappresentanti delle Società URBS Reggina 1914 Srl e Pro Piacenza 1919 Srl, previa riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i difensori delle parti si sono riportati ai propri scritti. All’esito  della  discussione,  riservata  la  pubblicazione  della  motivazione  con  separato Comunicato, il procedimento è stato deciso come da dispositivo pubblicato con Com. Uff. n. 29 del 19.10.2018.

I motivi della decisione

1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa della FIGC sull’assunto della mancanza della mancanza di un interesse attuale e concreto delle ricorrenti, perché non ancora emanato l’atto applicativo della delibera, di per sé ritenuta non autonomamente impugnabile.

L’eccezione, invero, è priva di pregio.

In disparte il rilievo che né il CGS del Coni, né quello della FIGC differiscono il diritto di impugnativa delle delibere alla successiva fase della loro attuazione, vi è che nella fattispecie in esame la sussistenza dell’interesse ad agire è data dalla idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alle parti che hanno proposto la domanda, altrimenti esposte al rischio concreto ed attuale, ove disatteso il precetto previsto dalla delibera impugnata, di vedersi sottoposte ad un procedimento disciplinare ed alle relative conseguenze sanzionatorie.

2. Quanto ai motivi di ricorso, si osserva quanto segue.

Con il primo motivo le ricorrenti hanno eccepito la “carenza di poteri del Commissario straordinario in ordine alla modifica dell’ordinamento dei campionati e la violazione dell’art. 27 comma 3 lett. d) statuto F.I.G.C.”.

A loro dire, la delibera di cui al C.U. n. 59 del 30.08.2018 sarebbe invalida poiché adottata da un soggetto (i.e.: il Commissario Straordinario della F.I.G.C.) privo di legittimazione e dei necessari poteri, in quanto nominato, giusta deliberazione n. 52 del 1 Febbraio 2018 della Giunta Nazionale del CONI, solo per il compimento di “tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e di vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari, al fine di consentire la corretta ricostruzione degli Organi Federali – in tutte le sue componenti - e la celebrazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva”.

Il corretto espletamento del mandato, pertanto, secondo la tesi delle ricorrenti, avrebbe dovuto essere circoscritto alla salvaguardia della corretta ricostruzione degli Organi Federali.

Il motivo è infondato.

Il dato letterale della delibera di nomina della Giunta del CONI porta ad escludere che al Commissario   Straordinario   siano   stati   conferiti   unicamente   poteri   volti   alla   ordinaria

amministrazione, essendo invece palesemente finalizzata, la nomina, proprio al compimento “di tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento ………” non solo “in relazione alle funzioni di controllo e di vigilanza sulle strutture federali”, bensì “anche” in relazione a dette funzioni, come esplicitato dall’uso della congiunzione “anche”, peraltro senza alcuna limitazione e distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione.

Tanto trova conferma anche nel C.U. n. 1/FIGC del 2.2.2018, laddove è espressamente esplicitato che al Commissario sono stati conferiti tutti i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale e, quindi, anche quelli di stabilire i requisiti e i criteri di ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe Professionistiche attribuiti al Consiglio Federale dall’art. 8 dello Statuto.

In senso conforme, sul punto, depongono anche le precedenti delibere di questo tribunale (v. C.U. n. 74 del 25.6.2018, confermata anche dal Collegio di Garanzia, e C.U. n. 22 del 1.10.2018 all’esito dei procedimenti riuniti promossi dalle Società Calcio Catania Spa, Novara Calcio Spa e Ternana Calcio Spa).

3. Con il secondo motivo le ricorrenti hanno censurato la illegittimità della delibera per “eccesso di potere – sviamento di potere – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta e violazione dei principi di affidamento e di legittima aspettativa – attuale validità della fideiussione rilasciata da Finworld”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.

Conformemente a quanto previsto dalla Federazione con il C.U. n. 50 del 24.5.2018, e dalla Lega Pro con C.U. n.239/L del 6.6.2018, le Società ricorrenti presentavano entro il termine perentorio del 30.6.2018 la domanda di iscrizione al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2018/2019.

Gli anzidetti comunicati prevedevano, altresì, a carico delle Società richiedenti, l’onere di depositare entro il medesimo termine l’originale della garanzia a favore della stessa Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di €. 350.000,00 da rilasciarsi da uno dei soggetti indicati alle lettere a), b) (soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del TUB abilitati alla emissione di fideiussioni) e c) di cui al Titolo I, n. 1, Lett. E del C.U. n.50. Vi è che tutte le Società di che trattasi depositavano una fideiussione rilasciata dalla Finworld Spa e, per quanto è dato sapere, tutte ottenevano la Licenza Nazionale ed erano iscritte al campionato di competenza.

In particolare, la fideiussione rilasciata in favore della Società URBS Reggina 1914 Srl risulta emessa il 28.6.2018 e pervenuta il 30.6.2018; quella rilasciata in favore della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl risulta emessa il 2.7.2018 e pervenuta il 5.7.2018; quella in favore della Società Matera Calcio Srl risulta emessa il 28.6.208 e pervenuta il successivo 29.6.2018; quella in favore della Società A.C. Cuneo 1905 Srl risulta emessa il 6.7.2018 e pervenuta il 7.7.2018.

Prima che le Società depositassero le rispettive fideiussioni e, comunque, a soli quattro giorni dalla scadenza del termine del 30.6.2018, con nota del 26.6.2018 la Lega Pro informava che la posizione della Finworld risultava sub iudice in quanto la Banca d’Italia le aveva negato l’autorizzazione per l’iscrizione all’Albo Unico ex art. 106 TUB e che, rigettata dal TAR Lazio

l’istanza cautelare di sospensione della efficacia del diniego, la stessa era invece stata accolta dal Consiglio di Stato.

Nello specifico, dalla documentazione versata in atti risulta che:

con la pronuncia n.10918/2017 il TAR Lazio aveva dichiarato in parte improcedibili ed in parte infondati i ricorsi di primo grado avverso la cancellazione dall’elenco ex art. 107 TUB ed il diniego del 29.11.2016 di iscrizione all’Albo di cui all’art. 106 del medesimo TUB;

il Consiglio di Stato, che già con ordinanza n. 2462 del 24.6.2017, ormai priva di rilevanza giuridica per intervenuta decisione del TAR, aveva accolto l’istanza cautelare, con successiva ordinanza n. 426 del 31.1.2018, in accoglimento dell’istanza incidentale cautelare ancora proposta da Finworld, sospendeva nuovamente gli effetti degli atti impugnati in primo grado;  su istanza della Banca d’Italia, alfine, il Consiglio di Stato, ancora pendente il secondo grado, visto il decreto presidenziale n. 3190 dell’11.7.2018, con ordinanza pubblicata il 20.7.2018 revocava  l’ordinanza  n.  426/2018,  di  cui  disponeva  la  cessazione  dell’efficacia,  con conseguente ripristino della efficacia della sentenza impugnata e degli effetti degli atti impugnati in primo grado, in quanto non prestata da Finworld Spa la cauzione tramite polizza fideiussoria sino all’importo di €. 20.000.000,00 prevista dalla ordinanza n. 2642/2017 essendo stata accolta, con la revocata ordinanza n. 426/2018, l’istanza cautelare di detta Società sul presupposto dell’avvenuto deposito di una fideiussione successivamente definita “falsa” dal soggetto da cui si assumeva essere stata rilasciata.

Con nota del 13.7.2018 la Lega Pro informava le Società interessate dell’ordinanza dell’11.7.2018, secondo la FIGC, come riferito in detta nota, ritenuta “ragionevolmente tale da privare di efficacia ogni eventuale garanzia che sia stata sinora rilasciata dalla menzionata Finworld Spa”. Preannunciava, altresì, la Lega, che ove fosse emersa dagli ulteriori approfondimenti disposti dalla FIGC presso l’Ente di Vigilanza l’inefficacia ed invalidità delle garanzie già rilasciate sino all’11.7.2018, sarebbe stato concesso un ulteriore termine di dieci giorni per provvedere alla sostituzione delle stesse  con altre conformi  ai  requisiti richiesti,  sotto  comminatoria delle ipotizzate sanzione di punti di penalizzazione e di ammenda pari all’importo della garanzia richiesta.

Con l’impugnata delibera commissariale, alfine, veniva posto a carico delle Società avvalsesi della fideiussione rilasciata da Finworld Spa di provvedere alla loro sostituzione entro il termine del 28.9.2018, sotto comminatoria di procedimento disciplinare e delle sanzioni ivi previste.

Vi è che la delibera fonda il proprio presupposto sull’esistenza del contenzioso, ad oggi ancora in corso, tra la Banca d’Italia e la Finworld e sulla reviviscenza della pronuncia del TAR e degli atti impugnati dinanzi a quel giudice.

Ometteva, però, la delibera, da un lato, di considerare la estraneità al detto contenzioso della Federazione e delle richiedenti l’iscrizione; dall’altro, di valutare che solo in data 11.7.2018 la Banca d’Italia, per ammissione della stessa (v. nota B.d’I. 8.8.2018 indirizzata alla Società URBS Reggina versata in atti, non contestata), aveva proceduto alla cancellazione della Società Finworld dall’Albo degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del TUB e che, pertanto, sino ad allora, le Società ricorrenti avevano legittimamente fatto affidamento sulla regolarità e ritualità degli atti posti in essere dall’Intermediario, al momento del rilascio delle fideiussioni ancora iscritto all’Albo con il numero 197 (v. documentazione allegata alle memorie delle parti ricorrenti, non  contestata).

Si consideri, peraltro, che nella richiamata nota dell’8.8.2018 la Banca d’Italia, pur correttamente omessa ogni valutazione sull’efficacia civilistica dei contratti di garanzia fideiussoria, per tale motivo non ammessa né esclusa, precisava che l’eventuale conferma in sede di merito della pronuncia del TAR avrebbe comportato, per la Società Finworld, l’obbligo previsto dall’art. 10, comma 5, del d. lgs. n. 141/2010 di “porsi in liquidazione ovvero modificare l’oggetto sociale escludendo ogni riferimento alle attività riservate”.

Ora, in disparte l’inconferente rilievo di parte resistente in ordine alla insindacabilità nel merito di atti rientranti nel potere discrezionale della Federazione e, per essa, del suo Commissario Straordinario, non si discute, qui, dei requisiti e degli adempimenti richiesti per la partecipazione al campionato di competenza, bensì della loro modificazione intervenuta allorché le richiedenti vi avevano già provveduto nel rispetto di quelli precedentemente adottati, con accollo dei relativi oneri, a nulla rilevando, ancora, il pur congruo termine concesso per provvedere alla sostituzione della garanzia, in ogni caso comportante ulteriori oneri economici.

Tanto, è ancora più vero ove si consideri che, alla data del 26.6.2018, quando le fideiussioni di poi presentate dalle odierni resistenti non erano state ancora emesse, la stessa Lega riferiva unicamente dell’esistenza di un contenzioso tra l’Intermediario e la Banca Centrale, all’epoca ancora iscritto all’Albo di cui all’art. 106 del TUB e che, con la nota del 13.7.2018, quando già cancellata l’iscrizione dal detto Albo, riferiva ancora ed unicamente della necessità di approfondimenti in corso da parte della Federazione che, a sua volta, nella delibera impugnata, dogmaticamente assunta l’inefficacia delle fideiussioni medio tempore emesse, ne sanciva la loro non spendibilità in ambito federale con la previsione delle sanzioni ivi specificate.

A tale proposito, peraltro, pur considerato il potere discrezionale riconosciuto al Consiglio federale e qui esercitato dal Commissario, non può farsi a meno di evidenziare la particolare gravità delle sanzioni previste che, in ogni caso, non possono non tenere conto della natura e della gravità dei fatti costituenti violazione di norme.

Trattasi, all’evidenza, di misure in grado di incidere negativamente sul normale svolgimento dell’attività delle Società interessate e dello stesso Campionato di competenza, che vanno ben oltre il principio di afflittività che permea il sistema, nella specie caratterizzate da evidente squilibrio rispetto a situazioni analoghe (lo stesso C.U. n. 50 del 24.5.2018 prevedeva la sanzione di un solo punto di penalizzazione ove depositato in ritardo l’originale della garanzia), per di più in una situazione di assoluta incertezza anche per la Federazione e la Lega Pro che, all’indomani del decreto presidenziale dell’11.7.2018 preannunciavano unicamente ulteriori approfondimenti di poi sfociati, a distanza di circa ben due mesi ed in assenza di ulteriori chiarimenti, nella delibera qui impugnata.

Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, i ricorsi devono essere accolti e, per l’effetto, accertata l’illegittimità, per la parte impugnata, della delibera di cui al Com. Uff. n. 59 del 30.08.2018 e del Com. Uff. n. 91/L del 30.08.2018 della Lega Pro, ne va disposto l’annullamento.

4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono altresì pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti con il terzo ed il quarto motivo dei ricorsi, riferiti all’eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà (terzo motivo) e alla illegittimità, inammissibilità e/o arbitrarietà, irragionevolezza e, comunque violazione di principi di buon andamento e imparzialità della P.A. (quarto motivo).

5. Ricorrono giuste ragioni per la compensazione delle spese.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

accoglie i ricorsi riuniti e, per l’effetto, annulla, nella parte impugnata, la delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al Com. Uff n. 59 del 30.08.2018 e il Com. Uff. n. 91/L del 30.08.2018 della Lega Pro.

Compensa le spese tra le parti. Nulla per la tassa.

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