F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 33/FTN del 30 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: APRILE ANTONIO (Amministratore della Società US Latina Calcio Srl dal 3.9.2015 al 2.2.2017), FERULLO ANGELO (Presidente della Società US Latina Calcio Srl dal 2.2.2017 al 8.2.2017), MAIETTA PASQUALE (Amministratore della Società US Latina Calcio Srl dal 1.9.2014 al 2.2.2017), WAINSTEIN REGINA DANIELA (Amministratore, nominata con atto del 27.2.2016, iscritta dal 2.2.2017 al 8.2.2017) – (nota n. 1578/478 pf17-18 GT/GC/blp dell’8.8.2018). Il caso portato a cognizione di questo Tribunale trae origine dal fallimento della US Latina Calcio Srl, dichiarato dal Tribunale di Latina in data 9 Marzo 2017. La Co.Vi.So.C., in forza degli artt. 19 Statuto FIGC, 80 ed 85 NOIF, aveva eseguito ispezioni presso la suddetta Società alle date del 26 Settembre e 18 Dicembre 2014; 17 Marzo , 22 Giugno e 18 Dicembre 2015; 5 Maggio 2016 e 10 Febbraio 2017.

 

DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   APRILE   ANTONIO (Amministratore della Società US Latina Calcio Srl dal 3.9.2015 al 2.2.2017), FERULLO ANGELO (Presidente della Società US Latina Calcio Srl dal 2.2.2017 al 8.2.2017), MAIETTA PASQUALE (Amministratore della Società US Latina Calcio Srl dal 1.9.2014 al 2.2.2017), WAINSTEIN REGINA DANIELA (Amministratore, nominata con atto del 27.2.2016, iscritta dal 2.2.2017 al 8.2.2017) - (nota n. 1578/478 pf17-18 GT/GC/blp dell’8.8.2018).

Il caso portato a cognizione di questo Tribunale trae origine dal fallimento della US Latina Calcio Srl, dichiarato dal Tribunale di Latina in data 9 Marzo  2017.

La Co.Vi.So.C., in forza degli artt. 19 Statuto FIGC, 80 ed 85 NOIF, aveva eseguito ispezioni presso la suddetta Società alle date del 26 Settembre  e 18 Dicembre  2014; 17 Marzo , 22 Giugno  e 18 Dicembre  2015; 5 Maggio 2016 e 10 Febbraio 2017.

Le ultime ispezioni avevano evidenziato che la Società aveva subìto continue perdite, che comprovavano l’incapacità della stessa di raggiungere l’equilibrio economico e finanziario, che fosse tale da garantire la continuità aziendale; aveva cumulato una forte esposizione debitoria verso l’Erario e maturato debiti di natura previdenziale; non aveva pagato con regolarità gli stipendi dei tesserati e gli oneri contributivi e fiscali ad essi connessi; aveva palesato, in sintesi, una gravissima carenza finanziaria aggravata dal sequestro della Guardia di Finanza di tutta la documentazione contabile, fiscale e societaria, in un contesto in cui gli amministratori e i sindaci erano stati penalmente indagati.

Questa, in sintesi, la situazione che aveva determinato la dichiarazione di fallimento della Società.

La Procura Federale, aperto il fascicolo finalizzato alla verifica circa la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 21 NOIF e di ulteriori violazioni commesse in ordine allo stato di decozione della Società, con atto datato 8 Agosto 2018 ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Antonio Aprile, amministratore unico della Società dal 3 Settembre  2015 al 2 Febbraio 2017; Angelo Ferullo, Presidente della Società dal 2 Febbraio 2017 all’8 Febbraio 2017; Pasquale Maietta, amministratore della Società dal 1° Settembre  2014 al 2 Febbraio 2017; Regina Daniela Wainstein, amministratrice della Società, nominata il 27 Dicembre  2016, iscritta il 2 Febbraio 2017 fino all’8 Febbraio 2017, ai quali ha contestato:

1°) Antonio Aprile, violazione dell’art. 1bis comma 5 CGS – FIGC in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati;

2°) Angelo Ferullo, a) violazione dell’art. 1bis comma 5 CGS – FIGC in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati; b) violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS in relazione all’art. 19 Statuto FIGC per aver tenuto irregolarmente la contabilità, in modo da impedire la compiuta ricostituzione del patrimonio ed il movimento degli affari;

3°) Pasquale Maietta, a) violazione dell’art. 1bis comma 5 CGS – FIGC in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati; b) violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS in relazione all’art. 19 Statuto FIGC per aver tenuto irregolarmente la contabilità, in modo da impedire la compiuta ricostituzione del patrimonio ed il movimento degli affari;

4°) Regina Daniela Wainstein, violazione dell’art. 1bis comma 5 CGS – FIGC in relazione all’applicazione degli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Società ed al dissesto economico – patrimoniale della stessa che ne hanno causato il successivo fallimento.

La memoria difensiva

Nel mentre i Sigg.ri Antonio Aprile, Angelo Ferullo e Pasquale Maietta (per quest’ultimo, con il limite evidenziato in prosieguo) non hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa. La Sig.ra Regina Daniela Wainstein ha depositato memoria difensiva, redatta nei termini, con la quale ha chiesto in via preliminare l’improcedibilità dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale a motivo della manifesta genericità ed indeterminatezza della incolpazione, in via principale il proprio proscioglimento perche il fatto non sussiste, ovvero non costituisce illecito sportivo.

Ha dedotto la resistente che, l’incolpazione è mancante dei fondamentali requisiti di chiarezza e precisione, risultando oscura ed indeterminata; che essa non ha mai ricoperto la carica di amministratrice della Società, essendo stata un semplice membro del Consiglio d’Amministrazione della stessa dal 27.12.2016 all’8 Febbraio 2017, data quest’ultima delle sue dimissioni; che non ha commesso alcuna irregolarità e che neppure avrebbe avuto il tempo di commettere; che ha accettato la carica di consigliere in considerazione degli impegni economici che la Società aveva assunto per abbattere il debito e per riequilibrare il patrimonio, ma che poi non erano stati rispettati, costituendo ragione per le sue dimissioni.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (dr. Luca Scarpa), che ha preliminarmente chiesto la restituzione degli atti relativamente alla posizione dei sigg. Maietta - per notifica del deferimento non andata a buon fine con motivazione “irreperibile” e con conseguente necessità di effettuare nuove verifiche anagrafiche - e Fabrizio Colletti, indicato come soggetto che avrebbe anch’egli ricoperto cariche sociali nella qualità di direttore generale della Società dal 1° Settembre  2014 fino al 2 Febbraio 2017 e che non sarebbe stato deferito unitamente ad altri per mero errore; nel merito ha eccepito l’infondatezza delle difese della Wainstein e, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per Aprile e Ferullo inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila); per Wainstein inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila).

Per la Wainstein sono comparsi gli avv.ti Malaspina e Scaramozzino, i quali si sono riportati alla memoria difensiva ed hanno insistito nell’accoglimento delle conclusioni ivi precisate. Nessuno è comparso per i Sigg. Antonio Aprile e Angelo Ferullo.

La decisione

Può essere accolta la richiesta di restituzione atti alla Procura Federale in relazione alla posizione del Sig. Pasquale Maietta, tenuto conto della carica e del ruolo ricoperti dal soggetto all’interno della Società nel periodo precedente la dichiarazione di fallimento e la necessità che ne vengano chiarite le eventuali responsabilità nell’ambito del procedimento istruito dalla Procura medesima.

Identica decisione non può essere assunta nei confronti del Sig. Fabrizio Colletti. La richiesta s’appalesa irrituale siccome relativa ad una persona evocata per la prima volta dalla Procura nel presente procedimento e solo ora in fase dibattimentale, nei cui confronti non risulta avviata alcuna indagine istruttoria né tanto più formalizzato alcun atto di deferimento.

Neppure s’appalesa accoglibile l’istanza avanzata dalla Procura Federale di sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis CGS – FIGC; la richiesta appare inconferente siccome estranea alle ipotesi tipizzate nell’art. 38, comma 5, C.G.S.–CONI perché si faccia luogo all’invocata sospensione.

Nel merito, come seguono le considerazioni del Collegio.

Risulta dagli atti del deferimento, più in particolare dall’analisi dei bilanci, che, quanto meno dal 2013 alla data della dichiarazione di fallimento, si era determinata all’interno della Società una situazione di squilibrio patrimoniale e di tensione finanziaria che aveva determinato l’impossibilità da parte della Società di onorare i debiti assunti. I bilanci relativi al biennio precedente la dichiarazione di fallimento si erano chiusi con perdite consistenti; i costi superavano di gran lunga i ricavi ed alcuna iniziativa era stata posta in essere dagli amministratori per ripianare (o tentare di ripianare) le perdite; la stessa ricapitalizzazione disposta nel corso dell’assemblea straordinaria del 27 Dicembre  2016 era rimasta inattuata; inoltre, le scritture contabili relative al periodo successivo al 27 Dicembre  2016 non erano state istituite e tenute, tanto che non era stato possibile ricostruire i fatti gestionali e le consistenze patrimoniali della Società  per il periodo intercorso dal 27.12.2016 fino alla data del fallimento. Di tutto ciò non possono che ritenersi responsabili coloro che, nel detto periodo, avevano ricoperto cariche sociali di assoluta rilevanza e che avevano il dovere anzi l’obbligo di attenuare se non impedire l’evento assumendo ogni azione e condotta utile allo scopo.

La versata documentazione unitamente ai fatti accertati disvelano la mala gestio che deve essere imputata a coloro, che avendo la responsabilità gestionale e rappresentativa della compagine, sono venuti meno ai propri doveri di lealtà, probità e correttezza dinanzi all’ordinamento sportivo.

Deve essere, pertanto, accolto il deferimento a carico dei Sigg.ri Antonio Aprile ed Angelo Ferullo per l’evidente e comprovata partecipazione causale dei medesimi al dissesto economico della Società, a cagione del ruolo ricoperto, della connessa responsabilità nonché della durata temporale della carica all’interno della compagine. Vanno, tuttavia, rideterminate – nei termini in dispositivo - le sanzioni chieste dalla Procura Federale a carico dei due deferiti limitatamente alla misura economica, che va diversificata, in ossequio al principio di proporzionalità, in ragione delle singole, distinte incolpazioni mosse dalla procura: una a carico del Sig. Aprile, due a carico del Sig. Ferullo.

Non merita, invece, accoglimento il deferimento nei confronti della signora Wainstein; costei ha ricoperto la carica di membro del C.d.A. della Società dal 27.12.2016 all’8 Febbraio 2017, un lasso di tempo assai breve in relazione al quale la Procura non ha fornito alcun elemento di prova, neppure minimo, in ordine alla partecipazione causale o concausale della medesima alla produzione dell’evento. Né dalla documentazione istruttoria sono emersi elementi fattuali in grado di evidenziare in termini causalmente idonei una qualsivoglia, concreta ed eziologicamente efficace forma di responsabilità. Di contro, va apprezzata positivamente la condotta della deferita che ha partecipato all’unica assemblea del consiglio di amministrazione indetta nel periodo sopra indicato per l’aumento di capitale della Società (di 3 milioni di euro a fronte dei 5 di debito); aumento che tuttavia non si è concretizzato. Le sue dimissioni, immediatamente rassegnate in coincidenza della mancata ricapitalizzazione, rappresentano un elemento idoneo a confortare la richiesta di proscioglimento invocata nella memoria difensiva. Le sopra riferite circostanze fattuali inducono il Collegio a ritenere insussistenti i presupposti della responsabilità personale in capo alla signora Wainstein, ovvero ad escludere una forma di partecipazione diretta dell’incolpata al dissesto della Società.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, così provvede: 1°) per quanto di ragione, rimette gli atti alla Procura Federale limitatamente alla posizione del Sig. Pasquale Maietta; 2°) proscioglie la Sig.ra Regina Daniela Wainstein; infligge al Sig. Antonio Aprile l’inibizione di anni 3 (tre) e l’ammenda di € 6.000,00 (seimila) ed al Sig. Angelo Ferullo l’inibizione di anni 3 (tre) e l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

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