F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 33/FTN del 30 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZELATORE ELISABETTA (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. della Società Taranto FC 1927 Srl sino al 06/11/2017), GIOVE MASSIMO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. della Società Taranto FC 1927 Srl dal 07/11/2017), SOCIETÀ TARANTO FC 1927 Srl – (nota n. 1586/1310 pf17-18 GT/GC/blp dell’8.8.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZELATORE ELISABETTA (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. della Società Taranto FC 1927 Srl sino al 06/11/2017), GIOVE MASSIMO (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. della Società Taranto FC 1927 Srl dal 07/11/2017), SOCIETÀ TARANTO FC 1927 Srl - (nota n. 1586/1310 pf17-18 GT/GC/blp dell’8.8.2018).

 

Il deferimento

Con provvedimento del 08 Agosto 2018 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale f.f. deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Zelatore Elisabetta, nata il 22.09.1959 a Taranto, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro – tempore della Società Taranto FC 1927 Srl sino al 06/11/2017, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver consegnato nei termini agli ex tesserati Stendardo Mariano, Maurantonio Roberto, Altobello Errico, la busta paga relativa alla mensilità retributiva di Giugno  2017;

- Giove Massimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro – tempore della Società Taranto FC 1927 Srl dal 07/11/2017, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver consegnato nei termini agli ex tesserati Stendardo Mariano, Maurantonio Roberto, Altobello Errico, la certificazione unica 2018 (ex modello CUD) relativa all’anno 2017;

- la Società Taranto Football Club 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Zelatore Elisabetta, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro – tempore  della Società Taranto FC 1927 Srl sino al 06/11/2017 e dal Sig. Giove Massimo, Presidente  del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro – tempore della Società Taranto FC 1927 Srl dal 07/11/201.

Le memorie difensive

La Sig.ra Zelatore Elisabetta ha presentato memoria difensiva in data 06/08/2018, nella quale, dopo avere dedotto che:

- ai sensi della legge 4 del 1953, la consegna della busta paga deve avvenire al momento della corresponsione della retribuzione: pertanto, tenuto conto che la mensilità di Giugno  2017 è stata corrisposta in data 5 Maggio 2018, essa deve ritenersi estranea al fatto addebitatole poiché a quella data aveva già ceduto le quote di capitale sociale detenute e rassegnato le dimissioni da ogni carica sociale;

- l’invio telematico della certificazione Unica avrebbe dovuto essere effettuato entro il 3 Aprile 2018;

chiede l’archiviazione del procedimento.

La Società Taranto Football Club 1927 Srl, in persona del Legale rappresentante p.t. Gino Montella, ha presentato memoria difensiva a ministero dell’avv. Fabio Fistetto e prodotto tre comunicazioni di avvenuto ricevimento della Certificazione Unica 2018 relativa agli atleti Stendardo, Maurantonio e Altobello, corredate della relativa certificazione; certificazioni che risultano ricevute telematicamente dall’Agenzia delle Entrate in data 6.3.2018.

Ritiene, in via principale, il difensore della Società Taranto FC Srl insussistenti le violazioni contestate perché: a) la Certificazione Unica è stata regolarmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate in data 06.03.2018, ben potendosi effettuare la consegna dei documenti ai lavoratori in un momento successivo; b) per ciò che concerne la consegna delle buste paga, al termine del procedimento arbitrale tra Società e calciatori la stessa Società ha ritenuto sufficiente offrire in visione, in tale occasione, le buste paga al difensore dei tesserati.

In via subordinata, egli chiede che la sanzione venga determinata in misura proporzionata e coerente con il sistema sanzionatorio previsto dalla fonte normativa statale previsto per le violazioni del medesimo genere (art. 5, L. 4/1953 come modificato dall’art. 22, D. Lgs n. 151/2015, che contempla la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900,00). 

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha formulato le seguenti  richieste:

- inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti della Signora Zelatore Elisabetta;

- inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti del Signor Giove Massimo;

- ammenda di euro 800,00 (euro ottocento/00) nei confronti della Società Taranto Fc Srl.

Per i deferiti è comparso il solo legale del Taranto Football Club 1927 Srl, che ha insistito nella richiesta di proscioglimento della propria assistita da ogni addebito e ribadite le ragioni espresse nella memoria difensiva in ordine al criterio di calcolo dell’eventuale ammenda da applicarsi.

I motivi della decisione

L’indagine origina dall’esposto inviato dall’avv. Luca Miranda alla Società Taranto Football Club 1927 Srl alla Lega Italiana Calcio Professionistico, alla Co.Vi.So.C. c/o F.I.G.C. e alla Procura Federale c/o F.I.G.C., a tutela e nell’interesse dei calciatori Stendardo, Maurantonio e Altobello. Nell’esposto il legale lamentava l’omessa consegna “alle scadenze” delle buste paga relative alla mensilità retributiva di Giugno 2017 e della Certificazione Unica 2018 (ex modello CUD). Lamentava, inoltre, che, alla data dell’esposto, non risultava corrisposta la mensilità di Giugno . Giova premettere, in punto di qualificazione giuridica del rapporto che intercorre tra la Società e i calciatori, che la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce - come chiarito anche dall’Agenzia delle entrate - oggetto di contratto di lavoro subordinato e che la remunerazione produce reddito da lavoro dipendente.

Il regime fiscale cui sottoporre il relativo rapporto è, pertanto, quello proprio dei redditi da lavoro dipendente: il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione al lavoratore e contestualmente al pagamento deve consegnargli un prospetto paga che consenta al dipendente di verificare come sia stato determinato il suo compenso. La consegna del prospetto (id est, la busta paga) al lavoratore deve, dunque, avvenire uno actu al pagamento della retribuzione. La consegna del prospetto può avvenire in forma cartacea, seguita dalla sottoscrizione di una ricevuta (sulla copia della stessa busta paga), a mezzo e-mail, a mezzo pec, oppure tramite la pubblicazione online sul sito web aziendale in apposita area riservata. Il modello C.U. 2018 deve essere, invece, consegnato (al soggetto che percepisce le somme) dai sostituti di imposta entro il 31 Marzo  2018 (prorogato per il periodo di imposta 2017 al 3 Aprile 2018). I sostituti di imposta devono consegnare ai lavoratori la certificazione unica in forma cartacea o tramite e-mail.

Nella vicenda in esame, il Collegio, sulla base della versata documentazione, tenuto conto degli accertamenti eseguiti ed esaminate le memorie, ha appurato che:

- il Sig. Altobello ha ricevuto la certificazione Unica in data 10.05.2018;

- il Sig. Stendardo ha ricevuto la certificazione Unica in data 15.05.2018 (la Società indica la diversa data del 10.05.2018);

- il Sig. Maurantonio ha ricevuto la certificazione Unica in data 25.05.2018;

- le certificazioni tengono conto solo delle retribuzioni effettivamente corrisposte, erogate fino al mese di Maggio 2017;

- nessuno dei calciatori ha ricevuto la busta paga relativa alla mensilità di Giugno  2018;

- la mensilità di Giugno  2017 è stata corrisposta ai tre calciatori il giorno martedì 5 Giugno  2018 soltanto a seguito e a tacitazione delle tre procedure arbitrali incardinate dinanzi al Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico.

È del tutto evidente, alla stregua di quanto sopra esposto, che la Certificazione Unica 2018 sia stata consegnata ai Signori Stendardo, Maurantonio e Altobello in data successiva rispetto a quella stabilita dalle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (n. 10729/2018).

Come pure evidente appare la circostanza che le buste paga non siano state consegnate tempestivamente ai calciatori, sia all’epoca in cui era presidente del consiglio di amministrazione la Sig.ra Elisabetta Zelatore sia all’epoca in cui era presidente il Sig. Massimo Giove.

Quanto alle  retribuzioni, è vero che  il loro pagamento  è stato posticipato a motivo  delle procedure arbitrali e comunque effettuato a favore dei creditori, sia pure solo a conclusione delle procedure medesime; tuttavia, ciò che rileva ai fini del presente procedimento, in cui è all’esame il giudizio di disvalore concernente la correttezza formale della condotta societaria e dei suoi rappresentanti, è che in occasione del pagamento la Società si limitò ad offrire soltanto in visione le buste paga al difensore dei calciatori senza provvedere - come sarebbe stato doveroso (per legge statale), corretto e leale (secondo l’ordinamento sportivo) - alla loro consegna materiale.

Se anche tale condotta fosse imputabile (come asserito in tesi) a mera disattenzione, ciò che conta ai fini dell’integrazione della violazione disciplinare contestata dalla Procura è la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa che non appare, nella circostanza, non revocabile in dubbio in capo a professionisti del settore, tenuto conto della diligenza professionale media loro richiesta.

L’incedere dei fatti, delle condotte e delle omissioni sopra evidenziate comprovano la circostanza che la signora Zelatore Elisabetta (in carica sino al 6 Novembre 2017) e la Società Taranto FC Srl sono da ritenersi responsabili della mancata erogazione delle retribuzioni relative alla mensilità di Giugno  2017, cui è conseguita la mancata consegna della relativa busta paga. La condotta dei deferiti s’appalesa distonica rispetto ai canoni di lealtà, probità e correttezza protetti dalla norma invocata nel deferimento.

Comprovata in fatto s’appalesa anche la circostanza della tardiva consegna da parte della Società Taranto Football Club 1927 Srl ai calciatori Stendardo, Maurantonio e Altobello della Certificazione Unica 2018  nonché della  omessa consegna  ai medesimi  delle buste  paga all’esito del pagamento eseguito a tacitazione delle procedura arbitrale (buste paga offerte soltanto in visione). La responsabilità coinvolge il Sig. Giove Massimo, in carica dal 07.11.2017 e fino almeno sino al mese di Luglio 2018 (epoca degli accertamenti svolti dalla Procura Federale), cui va ascritta la violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza per non aver consegnato nei termini agli ex tesserati Stendardo Mariano, Maurantonio Roberto, Altobello Errico la certificazione unica 2018 (ex modello CUD) relativa all’anno 2017.

Non appare persuasiva, infine, la tesi patrocinata dalla difesa della Società Taranto circa i limiti di quantificazione delle misure sanzionatorie pecuniarie. L’ordinamento sportivo, pur vivendo all’interno del più generale ordinamento statale e con questo dovendo operare in sintonia dei valori, gode di una propria autonomia costituzionalmente riconosciuta (art. 2 Cost.) per la risoluzione delle questioni tecniche e incontra soltanto i limiti che discendono dalle norme e dai principi dell’ordinamento generale (inclusi quelli di matrice comunitaria); sicché, il richiamo operato dalla difesa societaria al sistema sanzionatorio fiscale statale, indicato come limite sovrano, s’appalesa inconferente in quanto la fonte statale evocata ha un campo oggettivo di applicazione del tutto estraneo alle questioni tecniche in cura all’ordinamento sportivo e persegue finalità di interesse pubblico non sovrapponibili a quelle affidate all’ordinamento settoriale, di modo che le sue norme non esprimono principi vincolanti per il medesimo.

La violazione contestata dalla Procura federale, in altri e riassuntivi termini, non impinge nella normativa fiscale bensì nella violazione dei canoni di lealtà e correttezza sportiva posti a presidio di interessi specifici di settore, per la tutela dei quali l’ordinamento sportivo dispone di ampia facoltà nella determinazione delle misure immunitarie, nei limiti sopra evidenziati.

In conclusione, i deferimenti devono ritenersi fondati e le richieste della procura federale congrue in relazione alle violazione contestate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga:

- mesi 1 (uno) di inibizione alla Signora Zelatore Elisabetta;

- mesi 1 (uno) di inibizione al Signor Giove Massimo;

- € 500,00 (euro cinquecento/00) di ammenda alla Società Taranto FC Srl.

 

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