F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTINELLI PASQUALE (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Juve Stabia Srl), SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL – (nota n. 2607/36 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARTINELLI PASQUALE (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Juve Stabia Srl), SOCIETÀ SS JUVE STABIA SRL - (nota n. 2607/36 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

Il deferimento

Con atto del 17/09/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sig. Martinelli Pasquale, Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società SS Juve Stabia Srl;

- la Società SS Juve Stabia Srl; per rispondere:

1) Il Sig. Martinelli Pasquale, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Juve Stabia Srl:

a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, dell’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

2) la Società SS Juve Stabia Srl:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Martinelli Pasquale, Amministratore Unico e legale rappresentante pro- tempore della Società SS Juve Stabia Srl, come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, dell’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00.

Nei termini assegnati non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis) e per e per il deferito Martinelli Pasquale gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, muniti di mandato speciale anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Martinelli Pasquale, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Martinelli Pasquale a mezzo dei propri difensori, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui la dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

A questo punto, è stata discussa la posizione della Società deferita.

La Procura Federale ha chiesto irrogarsi la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società SS Juve Stabia Srl.

La difesa dell’incolpata, invece, ha chiesto il proscioglimento.

Motivi della decisione

Ai sensi del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, è fatto obbligo di depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00.

L’ultimo comma della menzionata lettera E) dispone, poi, che l’inosservanza degli adempimenti previsti, tra cui anche quello indicato dal menzionato punto 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Trattasi di illecito disciplinare che si perfeziona al solo vano trascorrere del termine perentorio indicato nel più volte citato Comunicato ufficiale n. 50.

Conseguentemente, dell’illecito disciplinare risponde la Società, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, nonché propria ex art. 10, comma 3, del CGS

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare.

P.Q.M.

Visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Martinelli Pasquale.

Per il resto infligge la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 a carico della Società SS Juve Stabia Srl.

 

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