F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BURZONI ALBERTO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SELLA GIANNI CARLO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL – (nota n. 2652/37 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  BURZONI  ALBERTO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AS Pro  Piacenza  1919  Srl), SELLA GIANNI CARLO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 2652/37 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

Il deferimento

Con atto del 18/09/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sig. Burzoni Alberto, Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl;

- Sig. Sella Gianni Carlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl;

- la Società AS Pro Piacenza 1919 Srl; per rispondere:

- Burzoni Alberto e Sella Gianni Carlo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 Giugno  2018, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Società AS Pro Piacenza 1919 Srl,

a)  a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Burzoni Alberto, Amministratore Unico e legale rappresentante  pro- tempore della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl e dal Sig. Sella Gianni Carlo, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, dell’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00;

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Nei termini assegnati tutti i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

La Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Burzoni Alberto e Sella Gianni Carlo, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno;

- per la Società AS Pro Piacenza 1919 Srl, penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda per condotta recidiva.

Le difese degli incolpati, invece, hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti.

Motivi della decisione

Ai sensi del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, è fatto obbligo di depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00.

L’ultimo comma della menzionata lettera E) dispone, poi, che l’inosservanza degli adempimenti previsti tra cui anche quello indicato dal punto 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Trattasi di illecito disciplinare che si perfeziona al solo vano trascorrere del termine perentorio indicato nel più volte menzionato Comunicato ufficiale, a nulla rilevando come causa di giustificazione – forza Maggiore l’invocato impedimento riguardante l’avvenuta cessione dell’intero capitale sociale dal momento che comunque la domanda è stata presentata nei termini sebbene incompleta.

Non è neppure condivisibile quanto sostenuto dalla difesa circa lo slittamento della scadenza del termine dal sabato 30 Giugno  al lunedì 2 Luglio 2018 atteso che l'equiparazione del sabato a giorno festivo, non ha carattere generale ma opera ex art. 151, comma 4, c.p.c. al solo fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato. Viceversa, a tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo, in base alle regole di scadenza delle obbligazioni civili, ovverosia dagli artt. 1187 e 2963 c.c. che, nel loro combinato disposto, prevedono la proroga per i soli termini in scadenza di giorno festivo, senza considerare il sabato a tale stregua.

Né, d’altronde, può in qualche modo ritenersi sanato, come sostenuto dai deferiti, il comportamento disciplinarmente censurato una volta che è intervenuta la Comunicazione ufficiale della Co.Vi.So.D. del 12 Luglio 2018 circa il rispetto dei “criteri legali ed economico- finanziari”. Infatti, tale comunicazione è valevole positivamente ai fini dell’ammissione al campionato ma non ai fini della derubricazione di eventuali illeciti disciplinari.

Quanto alla responsabilità del Sig. Sella, con l’intervenuta procura speciale da parte dell’amministratore unico in data 24 Maggio 2018 sono stati conferiti al medesimo poteri anche in ordine alla presentazione della domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019, la quale non può che essere presentata secondo le modalità indicate nel CU n. 50 del 24 Maggio 2018.

Conseguentemente, dell’illecito disciplinare rispondono l’Amministratore unico, il Procuratore speciale e la Società, quest’ultima a titolo di responsabilità a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, nonché propria ex art. 10, comma 3, del CGS

Va, peraltro, accolta la contestazione della Procura federale circa  la  condotta  recidiva  prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS in quanto la Società è stata sanzionata  per  illeciti disciplinari  aventi  la  stessa  natura  di  carattere  finanziario-amministrativo  (C.U.  n.   119   dell’11 Maggio   2018).

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare.

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Burzoni Alberto;

- 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Sella Gianni Carlo;

- 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della la Società AS Pro Piacenza 1919 Srl, nonché € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda per condotta recidiva.

 

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