F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCARELLA FABIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Rende Calcio 1968 Srl), SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL – (nota n. 2656/39 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  COSCARELLA  FABIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Rende Calcio 1968 Srl), SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL - (nota n. 2656/39 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018).

Il deferimento

Con atto del 18/09/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sig. Coscarella Fabio, Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl;

- la Società Rende Calcio 1968 Srl;

per rispondere:

1) Il Sig. Coscarella Fabio, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

2) la Società Rende Calcio 1968 Srl:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Coscarella Fabio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro- tempore della Società Rende Calcio 1968 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00.

Nei termini assegnati il Sig. Coscarella e la Società Rende Calcio 1968 Srl hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Coscarella Fabio, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei);

- per la Società Rende Calcio 1968 Srl, la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Le difese degli incolpati, invece, hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti.

Motivi della decisione

Ai sensi del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, è fatto obbligo di depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00.

L’ultimo comma della menzionata lettera E) dispone, poi, che l’inosservanza degli adempimenti previsti tra cui anche quello indicato dal punto 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Trattasi di illecito disciplinare che si perfeziona al solo vano trascorrere del termine perentorio indicato nel più volte menzionato Comunicato ufficiale, a nulla rilevando come errore scusabile– forza Maggiore l’invocato impedimento riguardante il disguido della mancata consegna dell’originale della garanzia a causa della chiusura per festa del patrono di Roma da parte della Società che ha rilasciato la fideiussione.

Conseguentemente, dell’illecito disciplinare rispondono l’Amministratore unico e la Società, quest’ultima a titolo di responsabilità a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, nonché propria ex art. 10, comma 3, del CGS

La sanzione, tenuto conto che trattasi di condotta recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni

- 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Coscarella Fabio;

- 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019 a carico della Società Rende Calcio 1968 Srl.

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