F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/FTN del 31 Ottobre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORINI MENIO (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl), ALTANA DAVIDE (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl), SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL – (nota n. 2574/34 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORINI MENIO (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl), ALTANA DAVIDE (Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl), SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL - (nota n. 2574/34 pf18-19 GP/GC/blp del 17.9.2018).

Il deferimento

La Procura Federale,

visti gli atti del procedimento disciplinare n. 34pf18-19, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine all’inosservanza da parte della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl, dei seguenti adempimenti previsti dal C.U. n. 50 del 24 Maggio 2018: a) deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00”;

ha deferito Innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Fiorini Menio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl;

- il Sig. Altana Davide, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 Giugno  2018, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Fiorini Menio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl e dal Sig. Altana Davide, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 Giugno  2018, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000.

Le memorie

I deferiti depositavano una unica memoria a discolpa, insistendo per l'integrale proscioglimento in virtù della duplice incidenza di un errore scusabile riferito alla tempistica del deposito della prescritta documentazione di garanzia; e della rimessione in termini per la proroga relativa al deposito di una nuova garanzia fidejussoria concessa con il C.U. n. 59 del Commissario Straordinario della FIGC.

Il dibattimento

La Procura Federale chiedeva l'irrogazione delle sanzioni che seguono: 6 (sei) mesi di inibizione ciascuno per i Sig.ri Fiorini Menio e Altana Davide; 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, per la Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl.

La difesa richiamava le motivazioni esimenti trascritte nella memoria, insistendo per il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ritiene che il deferimento sia fondato in ogni sua componente. Sussiste infatti certezza assoluta in ordine all’omesso deposito, entro il termine del 30 Giugno  2018, della garanzia a prima richiesta per l’importo di € 350.000,00 (fidejussione), poiché il documento venne depositato, per stessa ammissione dei prevenuti, in data 02/07/18. Tale è la effettiva tempistica degli eventi e in tal senso recita la contestazione della Procura Federale per cui, sotto il profilo sostanziale e lessicale, la vicenda non necessiterebbe di una ulteriore analisi. Tuttavia la Difesa adduce la vigenza di due elementi scriminanti che meritano una breve digressione.

Il primo: il tardivo deposito della fideiussione, avvenuto appunto il 02/07/18, sarebbe riconducibile alla peculiare situazione verificatasi a causa della chiusura degli uffici bancari in occasione della festività del 29/06/18 di San Pietro, Patrono di Roma, che avrebbe ingenerato un errore scusabile. Secondo la tesi difensiva, questo inconveniente non consentì alla Società di consegnare in tempo utile (30/06/18) l’originale della fideiussione, che peraltro aveva valenza a far data dal 28/06/18. Osserva il Tribunale che la natura formale della contestata violazione non prevede una diversa interpretazione ermeneutica dal momento che, secondo legge, il termine per il depositato scade il 30/06/18, presupposto fattuale che nella specie non risulta ottemperato.

La seconda esimente risiede in una presunta novazione del predetto termine: i numerosi problemi connessi alle garanzie rilasciate ad alcuni sodalizi dalla Finworld ai fini della iscrizione ai Campionati nazionali (che questo Tribunale conosce per essersi già interessato della materia), indussero il Commissario Straordinario della FIGC a emanare il successivo C.U. n. 59 del 30/08/18, atto a consentire il deposito di una nuova fidejussione sostitutiva entro la data del 28/09/18, termine questo che la Società rispettò. Ma la addotta giustificazione non può essere considerata attinente alla specie, né può valutarsi in misura favorevole per i deferiti, in quanto si tratta di una operazione comunque postuma rispetto alla scadenza per il deposito dell’originale della prima garanzia (30/06/18) che, come visto, non venne rispettata. In tal senso, tutto quanto sia accaduto in prosieguo, pur se collegato in qualche maniera all’elemento “garanzia fidejussoria”, non è afferente all’odierno caso che permane vincolato alla formulazione edittale del deferimento che prescrive il 30/06/18 quale unica data di scadenza per il deposito della fidejussione, nella specie non rispettata senza tema di smentita.

La proiezione normativa concernente il giudizio interpretativo dell’art. 10, comma 3 CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, va dunque interpretata in senso letterale e restrittivo con elusione di qualsivoglia giustificativo che possa travalicare il sancito termine.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per i Sig.ri Fiorini Menio e Altana Davide la inibizione di mesi 6 (sei) cadauno;

- per la Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

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