F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 36/FTN del 21 Novembre 2018 RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SIG.RA DONATACCI GRAZIA (OSSERVATORE ARBITRALE–SEZIONE AIA DI MILANO) AVVERSO L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ARBITRI DI MILANO DEL 20.09.2018.

RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SIG.RA DONATACCI GRAZIA (OSSERVATORE ARBITRALE–SEZIONE AIA DI MILANO) AVVERSO L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ARBITRI DI MILANO DEL 20.09.2018.

Il ricorso

La Sig.ra Grazia Donatacci, con ricorso del 16 Ottobre 2018, proposto ai sensi dell’art. 30 CGS - CONI, ha impugnato la delibera concernente la elezione del Presidente della Sezione Arbitri di Milano, avvenuta il 20 Settembre  2018 in Milano, di cui ne ha chiesto l’invalidazione, perché assunta in spregio del Regolamento Associazione Italiana Arbitri.

Ha dedotto la ricorrente che, nella sua qualità di osservatrice arbitrale, aveva presentato la propria candidatura per essere eletta alla carica suddetta, candidatura che le era  stata respinta per difetto del numero delle firme che aveva portato a sostegno della domanda.

Ha altresì dedotto che, a fronte delle 76 firme necessarie per sostenere la candidatura, delle quali una immediatamente scartata (ne sarebbero occorse - a termini di regolamento - 74), non ne erano state convalidate 4 e che ella inutilmente aveva chiesto di integrare le sottoscrizioni, nonostante che tale richiesta, ancorché non necessaria, in quanto il numero delle firme già acquisite era di per sé sufficiente, fosse stata presentata nei termini regolamentari utili.

Ha infine dedotto che, essendo stata in possesso di tutte le firme, essa, come unica candidata alla carica di Presidente, sarebbe dovuta essere eletta in forza dell’art. 5 Regolamento AIA; e che il reclamo avverso la sua esclusione, che aveva presentato all’ufficio di presidenza previa consegna dello scritto al collegio dei revisori, era stato respinto all’unanimità.

Ha concluso affinché le fosse riconosciuta la validità della candidatura e, con essa, la sua elezione a Presidente della Sezione AIA di Milano, in quanto, per l’appunto, unica candidata. Avverso  siffatto  ricorso  insorge  l’Associazione  Italiana  Arbitri,  la  quale,  con  la  memoria difensiva  9  Novembre  2018,  ha  eccepito  l’inammissibilità  del  ricorso  per  incompetenza funzionale del Tribunale adito e per carenza di legittimazione passiva di essa resistente; ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’oggetto dell’avversa domanda e del ricorso stesso,  in quest’ultimo caso per avvenuta acquiescenza prestata dalla ricorrente alla delibera assunta nell’assemblea  sezionale  elettiva  del  20  Settembre   2018,  nonché,  nel  merito,  la  totale infondatezza del ricorso.

Ha concluso per il rigetto della domanda.

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparse la ricorrente di persona, assistita dall’Avv. Alessandra Cacioli e l’AIA, rappresentata dall’Avv. Giancarlo Perinello; entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi scritti ed hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

La ricorrente, più in particolare, ha chiesto di depositare uno scritto, titolato note a verbale, con il quale si sono contestate le eccezioni e deduzioni dell’AIA; ha argomentato in merito alla competenza di questo Tribunale ad assumere la decisione del ricorso, che sussiste in quanto il Presidente della sezione arbitrale di che trattasi svolge l’attività anche in campo nazionale; ha chiesto che, nella ipotesi di declaratoria di incompetenza di questo Tribunale, le fosse concesso il termine per la riassunzione del ricorso innanzi al giudice competente.

La resistente si è opposta all’acquisizione agli atti del procedimento dello scritto avversario in quanto tardivo; ha eccepito l’introduzione da parte della ricorrente di nuove domande, del tutto inammissibili; ha chiesto che la pronuncia di questo Tribunale fosse limitata ai contenuti del ricorso.

La decisione

Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso e la memoria difensiva sono stati comunicati all’attuale Presidente della sezione arbitri di Milano, quale potenziale controinteressato all’accoglimento del ricorso, che non si è costituito nell’odierno procedimento.

Occorre altresì disporre lo stralcio dagli atti del procedimento dello scritto difensivo della ricorrente, prodotto in apertura di dibattimento, in quanto tardivo ai sensi dell’art. 30 comma 10 CGS - FIGC, giusta l’eccezione sollevata dalla resistente.

Appaiono suscettibili di accoglimento le ragioni della resistente sulla incompetenza territoriale di questo Tribunale Federale Nazionale.

Ai sensi dell’art. 30 CGS - FIGC, nel mentre il Tribunale Federale Nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti riguardanti gli appartenenti AIA che svolgono attività in ambito nazionale (comma 2), il Tribunale Federale a livello territoriale è giudice di primo grado nei procedimenti riguardanti gli appartenenti AIA che svolgono attività in ambito territoriale (comma 3).

Applicando la norma al caso in esame, poiché la domanda della ricorrente ha per oggetto l’impugnativa della elezione del Presidente della sezione AIA di Milano, che ha valenza territoriale, la competenza a conoscere ed a decidere il presente ricorso spetta al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della FIGC, innanzi al quale la domanda andrà riassunta.

Non sembra peraltro assumibile la tesi sostenuta dalla ricorrente a favore della competenza di questo Tribunale; la circostanza che il Presidente eletto della Sezione AIA di Milano svolgerebbe le proprie funzioni anche in ambito nazionale, è inconferente; la elezione ha interessato la sezione AIA di Milano, che opera nella propria circoscrizione e non sull’intero territorio nazionale; tanto basta affinché possa affermarsi l’applicabilità dell’art. 30 comma 3 CGS - FIGC.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare così provvede:

1°) declina la propria competenza a decidere il ricorso in oggetto;

2°) dichiara la competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della FIGC;

3°) assegna alla ricorrente per la riassunzione del ricorso innanzi il suddetto Organo il termine di gg. 90 (novanta) decorrenti dalla pubblicazione di questa decisione.

Nulla per la tassa.

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