F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 36/FTN del 21 Novembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL – (nota n. 13822/1071 pf17-18 GC/AS/ac del 21.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL - (nota n. 13822/1071 pf17-18 GC/AS/ac del 21.6.2018).

La normativa

Occorre fare riferimento al C.U. n. 153 del 9 Giugno  2017 della FIGC – LND Dipartimento Interregionale contenente direttive di iscrizione al Campionato Nazionale Serie D 2017/2018 per le Società aventi diritto alla partecipazione a detto campionato.

Nel documento era innanzi tutto previsto che l’iscrizione doveva essere realizzata secondo modalità on-line ed attraverso l’uso della modulistica inserita nell’apposito link dell’area Società del sito del Dipartimento e che siffatta procedura era l’unica prevista.

E poi che le Società:

A) dovevano formalizzare l’iscrizione al campionato secondo la suddetta modalità  on-line previa compilazione definitiva ed invio telematico della relativa modulistica, a pena di decadenza entro il termine decorrente dal 6 Luglio alle ore 18.00 del 12 Luglio 2017;

B) tra l’altro, dovevano unire alla domanda: 1) documentazione online - dati della Società, organigramma, campo principale, richiesta iscrizione, stampa riepilogo; 2) copia del verbale di assemblea in corso, firmato per conformità dal Presidente della Società, di attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2017/2018, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse; 3) copia della statuto sociale vigente, limitatamente alle Società retrocesse dal Campionato di Divisione Unica di Lega Pro, per quelle provenienti dall’Eccellenza Regionale e per quelle che avevano modificato la denominazione sociale già deliberata dalla FIGC; 4) l’importo risultante dalla iscrizione on-line, da versarsi con assegno circolare non trasferibile ovvero bonifico bancario, intestati a FIGC – LND, distinguendosi per l’assegno circolare e per il bonifico bancario l’allegazione on-line delle copie degli stessi con spedizione degli originali per raccomandata o corriere espresso nel termine di cui sopra; 5) fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11 Luglio 2018 di importo di € 31.000,00, ovvero assegno circolare di pari importo all’ordine FIGC - LND;

6) visura camerale aggiornata nel caso di Società iscritte nel registro delle imprese; 7) per le Società con debiti di carattere sportivo alla data del 30 Giugno  2017, ripianamento del debito entro il 12 Luglio 2017 con assegno circolare o bonifico intestato a FIGC – LND; 8) per le Società appartenenti al Dipartimento Interregionale la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati a seguito di decisioni degli Organi di  giustizia sportiva; 9) dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco; 10) per le Società provenienti dall’area professionistica e 11) per quelle provenienti dai Campionati regionali di Eccellenza, comunicazione di inesistenza di situazioni debitorie.

Venivano altresì previste, nelle ipotesi di inottemperanza alle su estese direttive, le seguenti sanzioni:

1°) per l’inosservanza del termine perentorio del 12 Luglio 2017 ore 18.00 per la compilazione definitiva della richiesta di iscrizione al campionato, l’esclusione dalla partecipazione al campionato della Società inadempiente;

2°) per l’inosservanza del medesimo termine per l’invio telematico della documentazione da

allegare alla domanda di iscrizione, di cui ai suddetti punti da 1 a 11, ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento, da considerarsi quale illecito disciplinare, sanzionato, a seguito di trasmissione degli atti da parte della CO.VI.SO.D., dagli Organi di giustizia sportiva su deferimento della Procura Federale.

La documentazione sub da 1 a 11 doveva essere integrata da: 12) sottoscrizione di delega alla FIGC per la negoziazione dei diritti radiofonici e televisivi, pubblicitari e commerciali, secondo il modello predisposto dalla stessa FIGC; 13) modello con indicazione delle coordinate bancarie della  Società;  14)  sottoscrizione  di  modello  afferente  l’obbligo  di  partecipare  alle  gare trasmesse in anticipo televisivo, insindacabilmente indicate e scelte dal Dipartimento Interregionale di concerto con la redazione RAI Sport.

Era altresì previsto che, ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato adempimento di quanto stabilito ai punti da 1 a 11, le Società, entro il termine perentorio delle ore 17.00 del 26 Luglio 2017, potevano integrare tutti gli adempimenti indicati nei medesimi titoli, fatta eccezione per la sola richiesta di iscrizione al campionato da trasmettersi on-line improrogabilmente entro le ore 18.00 del 12 Luglio 2017.

La CO.VI.SO.D., esaminata la documentazione prodotta dalle Società, entro il 21 Luglio 2017 doveva comunicare alle stesse l’esito della istruttoria, che, se positiva, comportava l’accoglimento della domanda di ammissione al campionato; in caso contrario, era facoltà della Società, la cui domanda era stata respinta, presentare ricorso alla stessa CO.VI.SO.D. entro e non oltre le ore 17.00 del 24 Luglio 2017, allegando ad esso la documentazione ritenuta mancante, in merito al quale la CO.VI.SO.D. entro il 28 Luglio 2017 doveva esprimere parere motivato alla LND, a cui spettava la decisione sulla ammissione o sulla esclusione delle Società dal campionato.

Il deferimento

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. con nota del 13 Marzo  2018, fatto riferimento al C.U. n. 153 / 9 Giugno  2017, comunicava alla Procura Federale che la Società US Ancona 1905 Srl non aveva depositato entro il termine del 12 Luglio 2017 la documentazione prevista ai punti 4 (versamento iscrizione), 5 (fideiussione), 6 (visura camerale) e 10 (dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento Inps ed Irpef), sicché la Procura Federale, con atto 16 Maggio 2018, deferiva a questo Tribunale il Sig. Miani David (all’epoca Presidente della US Ancona 1905 Srl), al quale contestava la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS - FIGC in relazione ai punti 4, 5, 6, 10 del CU n. 153/2017 e la mancata adozione di misure idonee volte all’effettuazione degli incombenti previsti per l’iscrizione al campionato; deferiva altresì la US Ancona 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC a motivo della violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla riunione del 25 Ottobre 2018, presente la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) ed assenti i deferiti, veniva constatato il mancato perfezionamento della comunicazione al Maini della fissazione del dibattimento (art. 30 comma 10 CGS - FIGC), sicché la discussione, su richiesta della stessa Procura Federale, era aggiornata alla udienza odierna, nel corso della quale la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati), illustrate le ragioni del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) a carico del Maini e dell’ammenda di € 4.000,00 (quattromila) a carico della Società.

Nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno presentato scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale osserva quanto segue.

La lettera raccomandata con la quale la Segreteria di questo Tribunale ha comunicato al Maini la fissazione dell’odierno dibattimento è tornata al mittente con la dicitura della compiuta giacenza.

Essendo trascorsi più di giorni 10 (dieci) dal deposito del plico presso l’ufficio postale di riferimento del destinatario, la comunicazione si ha per avvenuta,  presumendosi  la conoscenza del suo contenuto da parte dello stesso destinatario.

Gli atti del procedimento sono stati comunicati alla US Ancona 1905 Srl presso la sede della stessa desunta dai moduli di censimento, sicché anche in questo caso le comunicazioni devono ritenersi valide ai fini del corretto instaurarsi del contraddittorio.

Nel merito il deferimento è fondato.

Ed infatti, risulta dagli atti del procedimento che gli adempimenti evidenziati nella nota della CO.VI.SO.D. e nello stesso deferimento non sono stati osservati; non vi è prova che la Società aveva trasmesso agli uffici competenti la documentazione relativa ai punti 4 (versamento iscrizione), 5 (fideiussione), 6 (visura camerale) e 10 (dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento Inps ed Irpef).

Va ribadito che il semplice mancato rispetto del termine determina di per sé l’illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza, che peraltro non è stata eccepita dagli odierni deferiti.

L’illecito  disciplinare  contestato  alla  US  Ancona  1905  Srl  e  per  essa  al  suo  legale rappresentante Sig. David Miani sussiste e deve essere sanzionato per come richiesto. Occorre  tuttavia  precisare  che  il  provvedimento  inibitorio  a  carico  del  Maini  va  ricercato nell’ambito dell’art. 19 comma uno inciso H CGS - FIGC, in quanto l’art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all’inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.  Si evidenzia infine che, secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale, la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita è quantificata in misura pari a gg. 30 (trenta) di inibizione, Maggiorata di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

È edittale la sanzione a carico della Società di € 1.000,00 (mille) per ogni inadempimento.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, inibisce il Sig. Miani David, nella qualità, per mesi 2 (due) ed infligge alla US Ancona Srl l’ammenda di € 4.000,00 (euro quattromila).

 

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