F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 37/FTN del 29 Novembre 2018 RICORSO DI GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO A.I.A. – SEZIONE DI LATINA), AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CGS CONI E 43BIS CGS FIGC.
RICORSO DI GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO A.I.A. – SEZIONE DI LATINA), AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CGS CONI E 43BIS CGS FIGC.
Il ricorso
Con ricorso ex artt. 25 e 30 Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. (in prosieguo, per brevità, anche, “CGS CONI”) e 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (in prosieguo, per brevità, anche, “CGS FIGC”), inviato all’Associazione Italiana Arbitri (in prosieguo, per brevità, anche “A.I.A.”) e al Tribunale Federale, il Sig. Claudio Gavillucci, Associato A.I.A., impugnava la delibera A.I.A. pubblicata sul C.U. n. 1 del 30.6.2018 stagione sportiva 2018/2019, con la quale veniva disposta la dismissione dello stesso ricorrente dall’organico CAN A, nonché tutti gli atti prodromici, presupposti e preliminari, ivi compresi l’eventuale proposta dell’Organico Tecnico della CAN A e la delibera stessa del Comitato Nazionale, i criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale, i criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale e la delibera con la quale era stata stabilita la definizione dell’organico per la stagione sportiva 2018/2019.
In particolare, il ricorrente formulava quattro censure:
1) l’inesistenza della delibera del Comitato Nazionale con la quale era stato previsto un numero di dismissioni Maggiore a due e, comunque, l’illegittimità della stessa, ove esistente, per la violazione degli artt. 15, commi 1 e 2 delle Norme di funzionamento degli Organici Tecnici dell’A.I.A. e 1, comma 2, del Regolamento AIA, nonché la violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
2) il difetto di motivazione della delibera di dismissione di cui al C.U. 1 stagione sportiva 2018/2019, nonché la violazione del principio di trasparenza e imparzialità ai sensi della L. n. 241/1990;
3) violazione degli artt. 6 e 14 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici e dell’art. 25 del Regolamento A.I.A. per aver omesso di predeterminare i criteri di valutazione e, comunque, per aver omesso di comunicare i predetti criteri di valutazione agli arbitri;
4) la mancanza delle necessarie garanzie di imparzialità, indipendenza e terzietà degli organi tecnici.
Le memorie difensive
Il 9.11.2018 l’Associazione Italiana Arbitri ha depositato memoria difensiva a firma degli Avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello con la quale, dopo aver ripercorso velocemente la carriera del Sig. Claudio Gavillucci e i fatti oggetto di ricorso deduceva:
1) l’intervenuta estinzione del procedimento per omessa comunicazione dell’atto d’integrazione del contraddittorio al Tribunale Federale;
2) l’improcedibilità del procedimento per omessa riproposizione delle domande alle controparti già in precedenza costituite e al Tribunale Federale;
3) l’insindacabilità delle valutazioni tecniche delle prestazioni rese in ogni singola gara;
4) l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui contesta l’illegittimità della delibera del Comitato Nazionale del 24.3.2018 per tardività;
5) l’infondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto la delibera del Comitato Nazionale del 24.3.2018: i) sarebbe stata posta a conoscenza del ricorrente immediatamente, ii) sarebbe stata adottata a Marzo per tenere conto delle necessità emerse nel corso della stagione iii) e, comunque avrebbe rispettato l’art. 15 delle NFOT;
6) l’adeguatezza della motivazione della delibera di dismissione in ragione, sia dell’espresso riferimento nel provvedimento a “motivate valutazioni tecniche”, sia dell’ulteriore comunicazione a firma del Presidente dell’A.I.A. con la quale si dava atto che la “posizione nella graduatoria di merito non e[ra] risultata idonea per la riconferma nell’organico”;
7) l’inapplicabilità della legge n. 241/1990 stante la natura meramente privata dell’A.I.A. e
dell’attività di promozione e dismissione degli arbitri dai vari ruoli tecnici;
8) l’infondatezza dei richiami al precedente Tribunale Federale Nazionale n. 17 del 9.10.2017, in quanto sarebbe stato annullato dalla Corte Federale di Appello, in Sezioni Unite, con la decisione n. 67 del 12.12.2017 e l’effettiva predeterminazione dei criteri utilizzati per formare la graduatoria di merito
9) l’assenza di qualsivoglia episodio di pretesa parzialità degli Organi Tecnici.
Con memoria datata 9.11.2018 si costituivano tutti gli arbitri effettivi facenti parte dell’organico della Commissione Arbitri Nazionale per la Serie A nella Stagione Sportiva (2017/2018) e in particolare i Sig.ri Gianluca Rocchi, Luca Banti, Davide Massa, Paolo Valeri, Massimiliano Irrati, Marco Di Bello, Daniele Orsato, Daniele Doveri, Paolo Mazzoleni, Piero Giacomelli, Michael Fabbri, Marco Guida, Maurizio Mariani, Fabio Maresca, Giampaolo Calvarese, Rosario Abisso, Gianluca Manganiello, Fabrizio Pasqua, Luca Pairetto, con l’avv. Tonio Di Iacovo, eccependo l’intervenuta estinzione del giudizio (in quanto l’atto di integrazione del contraddittorio non sarebbe stato comunicato al Tribunale Federale). Le difese di questi ultimi si limitavano inoltre a chiarire quanto segue: i) gli avvicendamenti alla CAN A al termine della stagione 2017/2018 erano stati tre e non quattro; ii) sin dalla prima settimana di Aprile gli arbitri della CAN erano a conoscenza del numero di avvicendamenti a fine stagione; iii) nella stagione sportiva 2017/2018 gli arbitri della CAN A hanno partecipato a ventuno raduni di due/tre giorni, nonché a specifici gruppi di lavoro per gli arbitri al primo, al secondo e al terzo anno di appartenenza nell’ambito dei quali si disaminavano le prestazioni tecniche, le risultanze delle visionature e l’andamento tecnico della stagione; iv) l’inconferenza del richiamo al sistema dell’U.E.F.A.
Con memoria del 10.11.2018 il Sig. Claudio Gavillucci depositava un ulteriore memoria con la quale chiariva che l’integrazione del contradditorio era stata rispettosa delle indicazioni del Corte Federale d’Appello e del Tribunale Federale.
Nel merito le difese del Gavillucci richiamavano numerosi passaggi della precedente decisione di Codesto Tribunale n. 17 del 2018, anche relativi a censure non dedotte con il ricorso originario che, pertanto, risultano inammissibili.
In ultimo, con la citata memoria il ricorrente contesta per la prima volta l’attendibilità della graduatoria dell’AIA. Contestazione anch’essa inammissibile in quanto tardiva.
Il dibattimento
Alla camera di consiglio del 15.11.2017 partecipavano l’Avv. Gianluca Ciotti, il quale, dopo ampia e approfondita discussione, concludeva per l’annullamento degli atti impugnati e gli avv.ti Tonio Di Iacovo e Valerio Di Stasio i quali ribadivano le eccezioni di estinzione e improcedibilità del ricorso, nonché l’infondatezza nel merito delle censure proposte.
Era altresì udito il ricorrente Sig. Claudio Gavillucci.
I fatti
Con delibera del 1.7.2015, il Comitato Nazionale AIA inquadrava l’odierno ricorrente nel ruolo della CAN A, promuovendo dalla CAN B tre arbitri, in deroga al citato art. 15 delle NFOT di cui il Sig. Claudio Gavillucci con il presente ricorso contesta l’applicazione.
Nella prima stagione sportiva di appartenenza alla CAN A (2015/2016), il Sig. Claudio Gavillucci si collocava in penultima posizione nella graduatoria finale di merito, tuttavia, non era avvicendato in quanto il Comitato Nazionale aveva previsto due sole dismissioni e, oltre all’ultimo classificato, era dismesso un arbitro giunto al limite massimo di appartenenza in organico.
Al termine della stagione successiva, l’odierno ricorrente si classificava ultimo nella graduatoria finale di merito della CAN A, tuttavia non era dismesso, in quanto le due sole dismissioni previste dal Comitato Nazionale erano già coperte da due arbitri che avevano raggiunto il limite massimo di appartenenza al ruolo.
Nella stagione 2017/2018 il Gavillucci è stato visionato dagli osservatori per tutte le 18 gare per le quali era stato designato (17 gare in Serie A e 1 in Coppa Italia), ricevendo due lettere di rilievi negativi ex art. 9 NFOT e conseguendo una media globale che lo collocava all’ultimo posto nella graduatoria finale di merito.
Conseguentemente al termine della stagione l’Organo Tecnico chiedeva l’avvicendamento.
Il Comitato Nazionale dell’A.I.A., avendo nelle more determinato con delibera del 24.3.2018 nel numero di tre le dismissioni della CAN A, con il C.U. n. 1 del 30.6.2018, deliberava la dismissione di Claudio Gavillucci “per motivate valutazioni tecniche”.
Con successiva nota datata 2.7.2018, non impugnata, il Presidente dell’A.I.A. formalmente comunicava al Sig. Claudio Gavillucci la predetta dismissione, specificando che la stessa era stata disposta “per motivate valutazioni tecniche, atteso che la [S]ua posizione nella graduatoria finale di merito non e[ra] risultata idonea per la riconferma nell’organico”.
Avverso la deliberazione di dismissione C.U. n. 1/2018 il Sig. Claudio Gavillucci proponeva il predetto ricorso, con correlata istanza cautelare.
A seguito della camera di consiglio del 26.7.2018 il Tribunale con ordinanza (C.U. n. 11 stagione sportiva 2018/2019) letta alle parti rigettava l’istanza cautelare non ravvisando il necessario requisito del periculum in mora.
Successivamente il 30.7.2018 depositava memoria l’AIA con la quale eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 2.8.2018 il Tribunale pubblicava la decisione C.U. n. 13 (stagione sportiva 2018/2019) del 7.8.2018, con la quale rigettava il ricorso in quanto infondato.
L’odierno ricorrente appellava la sentenza innanzi alla Corte Federale d’Appello che “in ragione e per effetto della ravvisata violazione delle norme sul contraddittorio” annullava, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4, del CGS, la decisione impugnata e rinvia[va] al TFN – Sezione Disciplinare, che [avrebbe dovuto] quindi, ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c. (al quale occorre fare riferimento ai sensi dell’art. 2, comma 6, del CGS CONI), ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti quanto meno dell’A.E. Sig. Pairetto, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito”.
All’udienza del 26.10.2018, il Tribunale Federale con decisione C.U. n. 32 “preso atto della decisione della Corte Federale di Appello della Figc in Sezioni Unite, con motivazioni pubblicate su C.U. n. 035 del 4.10.2018 e contestuale trasmissione dei relativi atti, tenuto conto di quanto disposto dalla Corte ai fini dell’integrazione del contraddittorio; considerato che la predetta Corte ha disposto di “ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti quanto meno dell’A.E. Sig. Pairetto, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito.”; ordina[va] al Sig. Gavillucci Claudio di integrare il contraddittorio nei termini sopra indicati entro 4 (quattro) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento”.
Il Sig. Claudio Gavillucci, in base a quanto rappresentato dalle difese dei controinteressati regolarmente costituiti in giudizio, provvedeva all’integrazione del contraddittorio, entro i termini concessi dal Tribunale, nei confronti di tutti gli arbitri effettivi facenti parte dell’organico della CAN A nella stagione 2017/2018.
I motivi della decisione
In via preliminare, il Collegio rileva che le eccezioni di estinzione e/o d’improcedibilità del giudizio sono destituite di ogni fondamento.
L’eccezione di estinzione del giudizio per mancata comunicazione dell’integrazione del contradditorio al Tribunale e all’AIA è infondata in quanto in base al chiaro tenore letterale della decisione n. 32/2018 del Tribunale Federale il ricorrente non era onerato a effettuare alcuna comunicazione a soggetti ulteriori rispetto ai controinteressati.
Nella prefata decisione il Tribunale ha ordinato al ricorrente soltanto di integrare il contraddittorio ad almeno un controinteressato entro quattro giorni senza prescrivere alcuna ulteriore prescrizione.
Né tale obbligazione può essere rinvenuta nell’art. 33 del CGS FIGC, in quanto la richiamata disposizione, che disciplina esclusivamente le modalità di presentazione di reclami e ricorsi, non risulta applicabile all’atto de quo non trattandosi di un atto introduttivo del giudizio.
Del resto, essendo il giudizio già instaurato (diversamente dall’ipotesi dei ricorsi e dai reclami con i quali il giudizio è instaurato) la necessità di deposito del predetto atto innanzi al Tribunale non sussiste, soprattutto laddove, come nel caso di specie, tutti i controinteressati si sono costituiti tempestivamente e non hanno contestato l’effettiva rispondenza dell’atto integrativo del contraddittorio al ricorso originario.
Né coglie nel segno la considerazione delle difese dell’A.I.A. secondo le quali in assenza del deposito dell’atto d’integrazione del contraddittorio il Tribunale e la parte già costituita in giudizio non sarebbero state messe in condizione di conoscere le domande proposte contro i controinteressati.
Con l’atto d’integrazione del contraddittorio, infatti, non possono essere proposte domande
nuove rispetto al ricorso originario, dovendo il Tribunale decidere esclusivamente in merito alle censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio.
Conseguentemente la mancata comunicazione non risulta in alcun modo lesiva dei diritti di difesa delle parti costituite e, segnatamente nel caso di specie, dell’A.I.A.
Con il primo motivo di ricorso il Sig. Claudio Gavillucci ha contestato l’assenza della delibera del Comitato Nazionale, ovvero la sua illegittimità.
In base a quanto rappresentato dai controinteressati e dall’AIA la censura è inammissibile in quanto tardiva.
La delibera del Comitato Nazionale del 24.3.2018, con la quale è stato previsto in numero di 3 le dismissioni per la stagione in corso è stata oggetto di immediata comunicazione sul sito istituzionale, al Consiglio centrale tenutosi il giorno successivo e alla successiva riunione della CAN di A. Tra l’altro nonostante tali comunicazioni e nonostante lo stesso art. 15 delle NFOT preveda che tale deliberazione debba essere assunta entro il mese di Marzo significativa appare l’inerzia del ricorrente che non si è mai attivato per richiederne una copia. Alla luce della dimostrata conoscenza della deliberazione e dei suoi contenuti essenziali il Sig. Claudio Gavillucci aveva l’onere di impugnare immediatamente la predetta deliberazione del Comitato Nazionale. Conseguentemente la predetta censura è inammissibile in quanto tardiva Tra l’altro il motivo, oltre ad essere inammissibile, è anche infondato.
In primis, alla luce di quanto già rappresentato, non corrisponde al vero, né che alcuna delibera sarebbe stata effettivamente adottata dal Comitato Nazionale, né che la predetta deliberazione non sarebbe stata mai resa conoscibile agli interessati.
Parimenti destituita di ogni fondamento è l’ulteriore motivo con il quale si censura la violazione del principio di imparzialità in quanto la deliberazione circa il numero di dismissioni sarebbe stata presa solo a Marzo quasi al termine della stagione. Da un lato, infatti, tale decisione è assunta durante la stagione in corso, come è stato chiaramente spiegato dalle difese dell’A.I.A., al fine di consentire al Comitato Nazionale di tenere in considerazione “quanto avviene nel corso della stagione, con riferimento sia alla futura composizione dei campionati, sia alle decisioni prese dai singoli arbitri”. Da un altro lato, è lo stesso art. 15, comma 1, N.F.O.T., di cui il ricorrente lamenta l’asserita violazione, a stabilire che siffatta delibera deve essere assunta dal Comitato Nazionale entro la fine di Marzo .
Infondata è anche la censura con la quale è contestata la violazione dell’art. 15 delle N.O.F.T. per difetto dei presupposti per derogare all’ordinario regime di due dismissioni annue.
Il richiamato art. 15 stabilisce: “1. Gli organici degli A.E., A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono fissati dal Comitato Nazionale, di norma, entro il 31 Marzo di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati. 2. Gli organici degli arbitri sono stabiliti dal Comitato Nazionale in base alle promozioni e agli avvicendamenti di fine stagione, nonché ad ogni ulteriore valutazione tecnica”.
È evidente, dunque, che il numero di dismissioni e gli organici non sono prefissati dalla norma, essendo rimesso al Comitato Nazionale, sulla base del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati e di ogni ulteriore valutazione tecnica determinarne il numero.
In tale prospettiva la censura proposta che si riferisce esclusivamente all’immutato numero delle squadre è irrilevante, avendo il Comitato Nazionale preso in considerazioni altre questioni tecniche. In particolare, come chiarito dalle difese dell’A.I.A. la decisione sarebbe stata assunta in ragione dell’introduzione nel corso del campionato 2017/2018 di modifiche alla VAR che comportavano un minor impiego di arbitri di serie A e della conclusione per limiti di incarico di numerosi arbitri (sette) in meno di 24 mesi che comportavano la necessità di accelerare la crescita di arbitri emergenti.
Sulla base di tale motivazione la delibera non sembra discriminatoria, anche alla luce dell’assenza di concrete indicazioni da parte del ricorrente circa le ragioni avrebbero dovuto determinare il Comitato Nazionale a discriminare il Gavillucci e, soprattutto, della circostanza che le dismissioni ha riguardato l’ultimo posizionato nella graduatoria.
Parimenti infondato appare il secondo motivo con il quale il ricorrente ha contestato il difetto di motivazione.
Anche volendo prescindere dall’inammissibilità del motivo per la mancata impugnazione della successiva comunicazione con la quale il Presidente ha espressamente chiarito che la dismissione dipendeva dalla “posizione nella graduatoria finale di merito” che non era “idonea per la riconferma nell’organico”, non si può fare a meno di evidenziare che, nel caso di specie, il riferimento alla graduatoria appare costituire una motivazione adeguata dal momento che il ricorrente era stato posto a conoscenza della valutazione non positiva delle proprie prestazioni nell’ambito:
i) dei 21 raduni di due/tre giorni nel corso dei quali oltre ad attività di analisi e perfezionamento tecnico ed atletico, è stato dato spazio e sono sempre avvenuti ripetuti colloqui ed incontri tra gli arbitri e la Commissione, sia a livello individuale che di gruppo, aventi ad oggetto la disamina congiunta delle singole prestazioni tecniche, delle risultanze delle visionature da parte degli osservatori arbitrali e dei componenti l’Organo tecnico e dell’andamento tecnico della stagione.
ii) del gruppo di lavoro specifico con incontri finalizzati per gli arbitri al terzo anno di appartenenza alla CAN;
iii) delle due lettere di rilievi ricevute in data 5.2.2018 e 23.5.2018.
Sul punto inconferenti sono i richiami alla precedente decisione di Codesto Tribunale C.U. 17 (stagione sportiva 2017/2018).
Seppur, infatti, si condividono i principi affermati con il richiamato precedente circa l’insufficienza della mera graduatoria finale a integrare un’adeguata motivazione e l’applicabilità dei principi di cui alla legge n. 241/1990 alle procedure di progressione e dismissione degli arbitri (trattandosi di attività avente una valenza pubblicistica), comunque, nel caso di specie, appaiono chiare le ragioni poste a fondamento della decisione di non confermare e quindi dismettere il concorrente.
L’espresso richiamo all’ultima posizione in graduatoria del Sig. Claudio Gavillucci deve essere letto nell’ambito dei molteplici rilievi rappresentati nel corso dell’anno (per iscritto e oralmente nel corso delle riunioni), nonché di quanto indicato nella relazione della Commissione Arbitri Nazionale di A dell’Organo Tecnico, laddove si ripercorrono nel dettaglio la stagione del Sig. Claudio Gavillucci (pagg. 26-28) e le ragioni che hanno poi portato alla sua dismissione (pag. 99, dove dopo un’ampia rappresentazione della stagione si conclude: “dovendo viceversa ridurre l’organico dobbiamo considerare che oltre ad essere stato ultimo in classifica per l’intera stagione, Claudio ha avuto difficoltà anche in quelle precedenti terminando sempre in ultima posizione in graduatoria”).
Alla luce di tali ulteriori elementi, infatti, appare chiaro (oltre che condivisibile) l’iter logico seguito dall’A.I.A. Alcun dubbio può sussistere circa le ragioni poste a fondamento della decisione di dismissione dell’odierno ricorrente.
Conseguentemente non sembra configurabile alcuna violazione dei principi d’imparzialità e trasparenza.
Con il terzo motivo il ricorrente richiamando la citata decisione del Tribunale n. 17 della stagione 2017/2018 contesta l’omessa predeterminazione dei criteri sulla base dei quali è stata determinata la dismissione del Sig. Claudio Gavillucci e il mancato rispetto dell’obbligo informativo verso l’arbitro cui vengono trasmessi i referti in assenza di voti.
Fermo restando che la predeterminazione dei criteri costituisce una garanzia fondamentale a tutela dei principi di imparzialità e trasparenza come già rappresentato nel citato precedente, tuttavia nel caso di specie la deliberazione del Comitato Nazionale non appare inficiata da alcun vizio.
Come è stato già ampiamente rappresentato, infatti, la decisione di dimettere il Sig. Claudio Gavillucci non appare né discriminatoria, né affetta da parzialità dal momento che lo stesso i risultati del ricorrente erano ben conosciuti da questo ultimo, che si era posizionato negli ultimi due anni ultimo in graduatoria e in quello precedente penultimo.
Del resto, l’odierno ricorrente non ha fornito alcun elemento ulteriore, alcun diverso criterio che poteva essere preso in considerazione dal Comitato Nazionale (diversamente da quanto era stato rappresentato dal ricorrente nel giudizio richiamato) che avrebbe consentito al Sig. Claudio Gavillucci di non essere dismesso. Le difese di questo ultimo si sono limitate a contestare la graduatoria (tra l’altro soltanto con la memoria) esclusivamente in relazione alla valutazione discrezionale relativa all’attribuzione dei punteggi che tuttavia appare insindacabile da Codesto Tribunale se non per manifesta irragionevolezza che nel caso di specie non si ravvede.
In merito all’obbligo informativo nel caso di specie l’art. 25 del Regolamento A.I.A. appare rispettato dal momento che la richiamata disposizione non richiede la comunicazione dei voti ricevuti, bensì l’informativa sulle risultanze tecniche. Informativa che come sopra già evidenziato nel caso di specie è stata ampiamente fornita all’odierna ricorrente nel corso dei 21 raduni e del gruppo speciale, nonché attraverso le due lettere di rilievi.
Il ricorrente contesta altresì la circostanza che la valutazione dovrebbe essere effettuata sul medesimo numero di gare e, comunque, su un numero di partite arbitrate superiore a 15 ai sensi dell’art. 6, comma 1, N.F.O.T.
Orbene, nel caso di specie, il Sig. Claudio Gavillucci è stato valutato per ben 17 partite di serie A e quindi per un numero Maggiore rispetto al minimo richiesto dalla richiamata previsione.
In secondo luogo, nel caso di specie la censura appare irragionevole laddove sembra richiedere un’identità di partite, laddove nel corso del campionato l’utilizzo degli arbitri dipende da molteplici incognite.
Tutt’al più può essere richiesto un numero minimo di valutazioni (nel caso di specie rispettato), ovvero un numero di valutazioni simili che consenta una comparazione. Nella stagione 2017/2018 i diversi arbitri appartenenti alla CAN di A sono stati valutati per un numero di partite pressoché analogo (da un numero massimo di 19 a un numero minimo di 15). Conseguentemente la censura appare destituita di ogni fondamento.
In ultimo, il ricorrente ha contestato la mancanza delle necessarie garanzie di imparzialità, indipendenza e terzietà degli Organi Tecnici in quanto i componenti sarebbero nominati dal Comitato Nazionale, che costituisce un organo essenzialmente politico della Associazione. Orbene per quanto sia auspicabile la previsione di procedure di nomina degli Organi Tecnici Maggiormente improntate ai principi di imparzialità e trattamento, tale censura in assenza di concreti elementi indicativi di un’effettiva discriminazione del Sig. Claudio Gavillucci non appare sintomatica di alcun vizio del provvedimento di dismissione, a Maggior ragione nel caso di specie laddove la decisione del Comitato Nazionale appare fondata sull’applicazione meccanica dei risultati dell’ultimo anno (rectius: dell’ultimo triennio) senza alcuna apprezzamento discrezionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
Nulla per la tassa.
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