F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018 RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ APD (MAGNA GRECIA) REGGIO FOTTBALL CLUB DEL 26.10.2018.

 RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ APD (MAGNA GRECIA) REGGIO FOTTBALL CLUB DEL 26.10.2018.

Il ricorso

Con ricorso depositato in data 26 Ottobre 2018 la società APD (Magna Grecia) Reggio Football Club, rappresentata e difesa inizialmente dall’Avv. Cesare di Cintio e, successivamente dall’Avv. Flavia Tortorella adiva questo Tribunale, ex art. 30 del CGS CONI per chiedere l’annullamento del provvedimento del 20 Settembre  2018 (notificato alla ricorrente in data 28 Settembre  2018) con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha rigettato la richiesta di cambio di denominazione sociale avanzata dalla ricorrente, in quanto proposta oltre il termine del 5 Luglio 2018, previsto dall’art.17 delle NOIF.

Riferiva parte ricorrente che:

- In data 8 Giugno  2016 il Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Fallimentare, con sentenza n. 11/2016 dichiarava il fallimento della società Reggina Calcio Spa;

- A seguito del fallimento, relativamente alle due stagioni sportive appena trascorse, l’intera azienda fallita veniva concessa alla società URBS Reggina 1914 Srl;

- Al termine della stagione sportiva 2017/2018 in ragione dell’inadempienza della società URBS Reggina 1914 Srl, la Curatela del fallimento Reggina Calcio Spa decideva di non rinnovare il fitto d’azienda ed indiceva un nuovo bando per l’affidamento dei beni materiali ed immateriali facenti capo al fallimento in questione, ponendo quale termine ultimo per il deposito delle domande, la data del 30 Giugno  2018;

- La procedura in questione veniva aggiudicata all’odierna ricorrente; tuttavia la procedura di aggiudicazione si perfezionava solo con il rilascio di tutti i beni avvenuta nei primi giorni del mese di Luglio 2018 giacché, nonostante l’avvenuta aggiudicazione, la società concessionaria uscente richiedeva alla curatela un ulteriore breve periodo dilazionatorio per completare le procedure di rilascio dei beni oggetti di fitto;

- Tutte le attività attinenti alla consegna dei beni oggetto del bando si completavano in data 12 Luglio 2018 allorché si procedeva al sopralluogo effettuato in contraddittorio presso il centro sportivo Sant’Agata di Reggio Calabria al termine del quale veniva redatto il relativo verbale con i quali i beni venivano riconsegnati alla curatela fallimentare e trasferiti in consegna alla società URBS;

- In data 14 Luglio 2018 il direttivo ed i soci della società aggiudicataria deliberavano di modificare il cambio di denominazione in “APD Reggina Calcio”;

- In forza di tale deliberazione, la ricorrente provvedeva in data 20 Luglio 2018 a richiedere il cambio di denominazione societaria alla FIGC LND- Comitato regionale Calabria;

- In data 20 Settembre  2018 il Commissario Straordinario emanava il provvedimento impugnato. Il ricorrente, nel ritenere che il cambio di denominazione rivesta carattere essenziale sia per i propri interessi che per quelli della Curatela del Fallimento reggina Calcio ha censurato la decisione del Commissario Straordinario in quanto, in ragione della tempistica seguita dalla curatela per l’affidamento di tutti i beni, materiali ed immateriali facenti capo alla società Reggina Calcio, solo in data 12 Luglio 2018 ha perfezionato il trasferimento dei predetti beni, anche per effetto del fatto che la precedente gestrice dei beni aveva chiesto una piccola dilazione – concessa – alla Curatela fallimentare per la restituzione dei beni.

Ha invocato, pertanto, la sussistenza di una causa di forza Maggiore alla base del ritardato deposito della richiesta di cambio di denominazione in tempo utile, in quanto oggettivamente impossibilitata per fatti estranei alla propria volontà, a presentare la domanda entro il 5 Luglio 2018.

Le circostanze sopra indicate non sarebbero state prese in considerazione dal Commissario Straordinario e pertanto si è proceduto alla censura di illegittimità del provvedimento di diniego. Si è costituita la FIGC in persona del proprio legale rappresentante che ha insistito per il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del provvedimento commissariale in ragione della perentorietà del termine fissato dall’art. 17 delle NOIF la cui ratio è quella di definire in tempi ragionevoli e prestabiliti le istanze aventi ad oggetto i cambi di denominazione sociale al fine di garantire un corretto avvio della stagione sportiva, delle procedure di iscrizione e della redazione dei calendari e, pertanto, non può essere ammesso differimento.

Ha sottolineato inoltre, l’assenza di alcuna causa di forza Maggiore in quanto sin dalla data di aggiudicazione, indipendentemente dall’effettiva consegna dei beni, la ricorrente avrebbe potuto presentare in tempo utile la domanda di cambio di denominazione sociale.

Si è costituito ad adiuvandum, ex art. 34 del CGS CONI, il fallimento della società Reggina Calcio Srl con il patrocinio dell’Avv. Cesare Di Cintio che, dopo aver ampiamente argomentato in ordine all’ammissibilità dell’istituto giuridico dell’intervento nei giudizi in questione, e dopo essersi soffermata sulla legittimazione ad intervenire nel presente giudizio da parte del Fallimento – legittimazione rinvenibile nel fatto che il fallimento della Reggina Calcio ha interesse a proseguire, sotto il profilo economico e sportivo, l’attività agonistica e ha interesse a rimanere un punto di riferimento a livello locale e regionale per l’intera tifoseria della città di Reggio Calabria - ha evidenziato che il provvedimento del commissario, nel ledere gli interessi della società ricorrente, lederebbe anche quelli del fallimento della Reggina Calcio Spa.

Sotto il profilo dell’interesse ha, inoltre, evidenziato che il cambio di destinazione richiesto dal ricorrente si appalesa come un atto fondamentale per la stessa Curatela Fallimentare e per l’intera tifoseria della città di Reggo Calabria; in particolare, gli interessi che spingerebbero la curatela ad intervenire nel presente giudizio sarebbero di natura:

- Economica in virtù dei ratei che matura per effetto della locazione dell’Azienda;

- Sociale in ragione del fatto che il costante uso del centro sportivo e delle attrezzature consentono ai quartieri limitrofi di poter beneficiare di un punto di aggregazione sportiva per praticare il gioco del calcio;

- Sportiva atteso che l’importanza dei titoli, della storia e dei successi propri dei grandi club rappresentano un patrimonio che è necessario tutelare e proteggere.

Il dibattimento

All’udienza del 6 Dicembre  u.s., l’Avv. Gentile in difesa della FIGC, ha chiesto che l’intervento del Fallimento Reggina Calcio venga dichiarato inammissibile in quanto non più soggetto affiliato all’ordinamento federale; al riguardo l’Avv. Di Cintio ha replicato giustificando l’intervento adesivo in relazione alla portata lesiva del provvedimento impugnato e la mancanza di affiliazione non incide sulla portata dell’intervento del fallimento del Fallimento Regina Calcio nel presente giudizio.

L’Avv. Tortorella ha insistito affinché l’intervento sia dichiarato ammissibile.

Nel merito le parti si sono riportati ai motivi di ricorso ed alle eccezioni difensive.

I motivi della decisione

Preliminarmente si ritiene di affrontare la questione relativa all’ammissibilità dell’intervento del fallimento della Reggina Calcio Srl.

Il Collegio ritiene che l’intervento sia inammissibile.

Infatti, al di là dell’ammissibilità, in astratto, dell’intervento di soggetti terzi nel giudizio in questione, previsto dall’art. 34 del CGS CONI, ciò che risulta carente nel caso di specie è la specifica situazione giuridica degna di protezione nell’ordinamento federale di cui il fallimento della Reggina calcio si definisce portatrice.

È opportuno ricordare che l’art. 6 del CGS CONI prevede espressamente che spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo e che l’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione  giuridicamente protetta nell’ordinamento federale; orbene, l’art. 34 del CGS CONI, in relazione alla possibilità di intervento nel giudizio proposto ex art. 30 CGS CONI ,prevede espressamente che “Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”.

Nel caso si specie il Fallimento della società Reggina Calcio non risulta più essere affiliata alla FIGC e, pertanto, non è dato comprendere quale sia la situazione giuridicamente lesa per la quale si chiede la tutela, atteso che la stessa non fa più parte dell’ordinamento federale.

Fra l’altro, gli interessi ritenuti lesi, esplicitati in ricorso, sono tutti estranei ai fini ed agli scopi perseguiti dall’ordinamento sportivo.

Va evidenziato, poi, che gli interessi economici, sportivi e sociali di cui il Fallimento si ritiene portatore, non sembrerebbero neanche violati dal provvedimento di diniego commissariale atteso che tale provvedimento non ha in alcun modo inciso sull’aggiudicazione e sul conseguente affidamento dei beni materiali ed immateriali da parte del fallimento alla società ricorrente con la conseguenza che gli introiti economici e l’uso del centro sportivo - con i relativi risvolti sociali e sportivi - non possono ritenersi intaccati dalla delibera commissariale.

Ad ogni buon conto va altresì evidenziato che, con riferimento alla natura degli organi di diritto sportivo, la suprema Corte ha statuito che “…l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statuale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia” (Corte di Cassaz. Sez. I, 27 Settembre  2006, n. 21006).

Da ciò deriva che la sottoposizione alle norme della federazione può sorgere solo a seguito di uno specifico consenso delle parti che, per i tesserati, sorge proprio in forza del tesseramento stesso e non può essere, per sua natura, estesa anche a soggetti del tutto estranei, in quanto non più affiliati, all’ordinamento sportivo.

Nel merito il ricorso è infondato.

Non vi è dubbio, infatti, che l’art. 17 della NOIF sancisce un termine improrogabile, il 5 Luglio, per la presentazione dei cambi di denominazione, termine, non rispettato da parte ricorrente che ha presentato la domanda in data 20 Luglio 2018.

Parte ricorrente lamenta la circostanza di non aver potuto, per causa di forza Maggiore, procedere a presentare la domanda entro la predetta data in quanto solo il 12 Luglio 2018 ci sarebbe stato il passaggio materiale dei beni fra la società URBS Reggina e la curatela Fallimentare.

Il motivo di ricorso non coglie nel segno giacché

- Il termine per la presentazione delle domande per l’affidamento dei beni materiali ed immateriali di cui al bando della curatela scadeva in data 24 Giugno  2018 e non in data 30 Giugno  2018 come sostenuto da parte ricorrente (vedasi allegato 3 al ricorso);

- Il verbale di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica (non allegato al presente ricorso) già costituirebbe pieno titolo per sancire la titolarità del diritto in capo al ricorrente, ritenendo il collegio del tutto ininfluente la data della successiva consegna dei beni;

- Non può essere imputata a causa di forza Maggiore la concessa dilazione ad opera della curatela dei termini per l’effettiva consegna dei beni, atteso che, già alla data del 1 Luglio 2018, la curatela era rientrata, per effetto della scadenza del precedente affidamento, nella titolarità giuridica dei beni materiali ed immateriali;

- Pertanto la ricorrente aggiudicatrice avrebbe potuto, sin dal momento dell’aggiudicazione, procedere alla richiesta di cambio di denominazione d’uso; né può essere ritenuto un evento imprevedibile, idoneo a rientrare nel novero dei casi di forza Maggiore, la concessa dilazione ed il conseguente slittamento dei tempi previsti per la consegna degli immobili, di un tempo Maggiore per la consegna dei beni giacché si era nella piena consapevolezza che tale dilazione avrebbe comportato l’impossibilità di presentare la domanda di cambio di denominazione sociale nei tempi previsti dalla normativa sportiva.

- La delibera societaria con la quale si è deciso di procedere al cambio di denominazione è comunque successiva al 5 Luglio 2018 e, pertanto, non può neanche essere invocato quell’impedimento oggettivo indipendente dalla volontà della società ricorrente che, pur a conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, non ha proceduto per tempo agli adempimenti di propria competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sez. Disciplinare:

- dichiara inammissibile l’intervento della Fallimento della società Reggina Calcio Spa.

- rigetta il ricorso presentato dalla APD (Magna Grecia) Reggio FC. Dispone incamerarsi la tassa.

 

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