F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL – (nota n. 1262/1229 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 1262/1229 pf17-18 AA/GP/MG del 31.7.2018).

Il deferimento

Con atto del 31/7/2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Miani David, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro- tempore della società L’Aquila Calcio 1927 Srl;

- la società L’Aquila Calcio 1927 Srl; per rispondere:

- 1. Miani David, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, sig. Morgia

Massimo, le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la LND con decisione pubblicata con

C.U. n. 1 C.A. del 8.2.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- la società L’Aquila Calcio 1927 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire.

Il dibattimento

La Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: al sig. Miani David l’inibizione di 6 (sei) mesi; alla società L’Aquila Calcio 1927 Srl, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Motivi della decisione

Con nota del 28 Marzo  2018, la Lega Nazionale Dilettanti ha trasmesso alla Procura federale la decisione dell’8.2.2018, con la quale il Collegio arbitrale ha condannato L’Aquila Calcio 1927 Srl al pagamento in favore dell’allenatore Massimo Morgia della somma di 4.010,00, oltre ad € 10,00 quale interesse equitativamente calcolato ed ha, altresì, disposto di inviare gli atti alla Procura Federale “per avere le parti in questione pattuito la corresponsione di un premio di € 10.000,00 in caso di vittoria di campionato”.

Tuttavia, la sopra indicata nota della LND non ha specificato il motivo della trasmissione del lodo arbitrale: se con riferimento al mancato adempimento da parte della società alla comminata condanna di pagamento, ovvero in esecuzione della disposizione di invio degli atti relativamente alla pattuizione contraria alle norme federali.

D’altronde, agli atti mancavano le prove circa il contestato comportamento di omesso pagamento, oggetto del deferimento.

Conseguentemente, all’udienza del giorno 11 Ottobre 2018 sono stati disposti incombenti istruttori a cui ha ottemperato la Procura federale. Infatti, in data 18 Ottobre 2018 ha depositato una comunicazione con la quale il Segretario del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti conferma che la società L’Aquila Calcio 1927 non ha provveduto a presentare liberatoria per quanto deliberato dal Collegio Arbitrale della LND per la vertenza istaurata dall’allenatore Morgia Massimo relativa al contratto economico per la stagione sportiva 2016/2017 per l’importo di € 4.010,00. Nella stessa nota, il Segretario LND aggiunge, “Per ulteriore notizia”, che “la stessa società non si è iscritta al Campionato di Serie “D” per la corrente stagione sportiva”.

Sulla base di tale adempimento istruttorio posso trarsi due conclusioni.

Anzitutto, il mancato deposito della liberatoria relativa al pagamento disposto dal  Collegio arbitrale depone nel senso che L’Aquila Calcio 1927 non ha provveduto ad eseguire la condanna a cui era tenuta e, pertanto, ha fondamento la contestazione della Procura Federale con il deferimento oggi all’esame in quanto trattasi d’inottemperanza  disciplinarmente  rilevante imputabile sia al sig. Miani David, Amministratore unico de L’Aquila Calcio 1927, sia alla stessa società a titolo di responsabilità diretta (art. 94 ter, comma 13, NOIF; art. 4, comma 1, CGS).

Inoltre, la mancata iscrizione della società L’Aquila Calcio 1927 al Campionato di Serie “D” per la corrente stagione sportiva, pur mantenendo l’affiliazione alla Federazione (come chiarito su quest’ultimo punto dalla Procura federale in sede di dibattimento), fa differire l’esecuzione della sanzione al momento della futura iscrizione al campionato.

Alle luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Visti gli artt. 94 ter, comma 13, delle NOIF e 8, commi 9 e 10, CGS, dispone l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) a carico del sig. Miani David;

- penalizzazione in classifica di punti 1 (uno) in classifica, a carico della società L’Aquila Calcio 1927 Srl, da scontarsi nel caso di iscrizione ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

 

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