F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 40/FTN del 20 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTODARO CARMINE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società FC Isola Capo Rizzuto ASD), AMONE FORTUNATO (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 5 CGS, attualmente svincolato), ZICCHINELLO VINCENZO (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della società FC Isola Capo Rizzuto ASD), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO ASD – (nota n. 3360/1335 pf17-18 GC/GP/ma dell’8.10.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTODARO CARMINE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società FC Isola Capo Rizzuto ASD), AMONE FORTUNATO (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 5 CGS, attualmente svincolato), ZICCHINELLO VINCENZO (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della società FC Isola Capo Rizzuto ASD), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO ASD - (nota n. 3360/1335 pf17-18 GC/GP/ma dell’8.10.2018).

Il deferimento

Con nota prot. 3360/1335pf17-18/GC/GP/ma dell’8.10.2018, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione  Disciplinare,  i  signori  Carmine  Cristodaroall’epoca  dei fatti Presidente della società FC Isola Capo Rizzuto ASD; Fortunato Amone, calciatore matricola 2.315.149, all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i  soggetti  di  cui  all’art  1  bis, comma  5,  del  C.G.S.  e  Vincenzo  Zicchinello,  all’epoca  dei  fatti  Dirigente   Accompagnatore Ufficiale della società FC Isola Capo Rizzuto ASD, nonché la società FC Isola Capo Rizzuto ASD, per   rispondere:

1 - il Signor Carmine Cristodaro, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1,2,3 e

6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Fortunato Amone e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, così privandolo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nelle condizioni anzidette, nel corso delle gare valevoli per il campionato Juniores Nazionali;

2 - il Sig. Fortunato Amone, avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1,2,3 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato le gare Isola Capo Rizzuto – Vibonese del 06/01/2018, Picerno – Isola Capo Rizzuto del 10/02/2018, Nardò – Isola Capo Rizzuto del 17/02/2018, Isola Capo Rizzuto – Taranto del 24/02/2018 e Calcio Cittanovese – Isola Capo Rizzuto del 03/03/2018, valevoli per il campionato Juniores Nazionali, nelle fila della società FC Isola Capo Rizzuto ASD, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, privo quindi di specifica copertura assicurativa;

3 - il Sig. Vincenzo Zicchinello, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società FC Isola Capo Rizzuto ASD, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1,2,3 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione delle gare di cui al punto che precede, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Fortunato Amone, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate ai Direttori di Gara, attestando così falsamente il regolare tesseramento del citato calciatore e consentendone quindi la partecipazione alla gara nonostante non si fosse sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e fosse privo di specifica copertura assicurativa;

4 – la società FC Isola Capo Rizzuto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per quanto rispettivamente ascritto ai Sigg.ri Carmine Cristodaro (Presidente), Fortunato Amone (calciatore) e Vincenzo Zicchinello (dirigente accompagnatore) alla quale i soggetti anzidetti appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

La fase predibattimentale

In data 5.7.2018 la Procura federale ha comunicato alle parti la conclusione delle indagini, con contestuale avviso delle facoltà di nominare un difensore di fiducia e di chiedere copia degli atti, nonché di presentare una memoria o di chiedere di essere sentite entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

A mezzo pec del 26.7.2018 il solo Carmine Cristodaro, in proprio e nella qualità in atti, ha fatto pervenire una nota in cui, previo riconoscimento dell’illecito contestatogli, ha chiesto l’archiviazione del procedimento per la dichiarata buona fede e, in alternativa, l’applicazione delle sanzioni ex art. 32 sexies, C.G.S. quantificate in 30 giorni di inibizione ed in cinque punti di penalizzazione.

Analoga istanza di applicazione delle sanzioni è pervenuta alla Procura il 7.8.2018 dall’avv. P.F. Garruba per tutti gli incolpati, cui è seguita in data 7.9.2018, per il solo Carmine Cristodaro, istanza di audizione a firma dell’avv. Elio Manica con contestuale richiesta di copia degli atti. Inutilmente sollecitate le parti, in data 25.9.2018, a formalizzare l’istanza di applicazione delle sanzioni entro il successivo 27.9.2018, in data 8.10.2018 la Procura ha quindi proceduto al loro deferimento.

Le memorie

Con memoria pervenuta in termini, Carmine Cristodaro, eccepita in rito l’improcedibilità del deferimento, nel merito ha concluso per la sua infondatezza e, in subordine, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti, con richiesta di audizione in sede di dibattimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 14.12.2018, il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione per Carmine Cristodaro;

- 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per Fortunato Amone;

- 90 (novanta) giorni di inibizione per Vincenzo Zicchinello;

- 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores ed € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda per la società FC Isola Capo Rizzuto. Con nota pervenuta in pari data, il difensore di Carmine Cristodaro ha preannunciato l’assenza alla riunione e si è riportato alla memoria in atti.

Nessuno è comparso per gli altri deferiti.

Motivi della decisione

In via preliminare vanno esaminate le eccezioni in rito formulate dalla difesa del Cristodaro.

Ha eccepito, l’incolpato, l’improcedibilità del deferimento per la ritenuta inosservanza del termine di trenta giorni per promuovere l’azione disciplinare previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS e per la sua mancata audizione richiesta con nota del 7.9.2018 a firma dell’avv. Manica, perché irrilevante ed ininfluente la memoria inviata il 26.7.2018 tramite l’indirizzo di posta certificata riferita a tale avv. Garruba, a suo dire non iscritto ad alcun Albo professionale e, comunque, privo di procura e di ius postulandi.

Le eccezioni sono prive di pregio.

In disparte la circostanza che, in materia di termini, laddove ne prevede la perentorietà, l’art. 38, comma 6, del CGS è norma riferita alla fase dibattimentale, come già ritenuto dalla Corte Federale d’Appello con la decisione del 23.11.2016 (C.U. n.75/CFA 2016/2017), vi è che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, del CGS, stante la mancata previsione di un’eventuale decadenza del potere disciplinare connesso alla sua inosservanza, ha natura meramente ordinatoria ed attiene unicamente allo svolgimento della fase “procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria”.

Ne discende, allora, l’inconferenza dei precedenti in materia richiamati dalla difesa dell’incolpato, dal momento che, con la pronuncia n. 27/2016, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è espresso unicamente sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è stabilito espressamente anche a pena di estinzione.

Quanto alla presunta lesione del diritto di difesa, il Collegio osserva che l’art. 32 ter del CGS riconosce alle parti la facoltà di fare pervenire una memoria o di richiedere di essere ascoltati. Ebbene, il Cristodaro ha esercitato tale facoltà, avendo fatto pervenire una memoria a propria firma il 26.7.2018, peraltro oltre il termine di quindici giorni concessogli con la comunicazione di chiusura delle indagini del 5.7.2018, comunque prima del deferimento.

Di certo, dunque, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa avendo la parte esercitato una delle facoltà concessegli ed avendo potuto esporre le proprie ragioni.

Né, sul punto, riveste alcuna rilevanza che la memoria di cui sopra sia pervenuta dall’indirizzo di posta certificata di pf.garruba@legalmail.it e che tale Garruba possa non essere un avvocato iscritto all’albo.

In primo luogo, perché la parte ha la facoltà, ma non l’obbligo di farsi assistere da un difensore, così come è invece previsto dall’art. 58, co.1, del CGS del CONI per i procedimenti dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport; in secondo luogo, perché la memoria del 27.7.2018 reca la sottoscrizione del Cristodaro e tale sottoscrizione non risulta negata, onde deve aversi per riconosciuta a mente dell’art. 215, co. 1, n. 2, cod. proc. civ. secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa, alla quale è attribuita o contro la quale è prodotta, non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Ed invero, se pure non comparso alla riunione di trattazione del 14.12.2018, il Cristodaro, che a mezzo di difensore munito di apposita procura ha fatto richiesta di copia degli atti, ha successivamente esercitato la facoltà di produrre un’ulteriore memoria, senza eccepire alcunché sulla veridicità della sottoscrizione attribuitagli. La sottoscrizione attribuitagli, pertanto, deve aversi per riconosciuta, a nulla rilevando che, per scelta e/o impedimento, la parte non abbia poi partecipato alla riunione, personalmente o tramite il proprio difensore, e che quest’ultimo abbia fatto pervenire una nota che ne preannunciava l’assenza.

Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto.

Dall’attività di indagine espletata dalla Procura federale e dalla documentazione acquisita, in particolare dalle distinte delle gare sottoscritte dal dirigente accompagnatore Zicchinello Vincenzo, dai fogli di censimento e dallo storico-anagrafico del calciatore Amone Fortunato, è emerso che la Fc Isola Capo Rizzuto ASD ha impiegato il suddetto calciatore in posizione irregolare, in quanto non tesserato, in n° 5 (cinque) gare del campionato Nazionale Juniores stagione sportiva 2017/2018.

Le gare interessate sono Isola Capo Rizzuto – Vibonese del 06/01/2018; Picerno – Isola Capo Rizzuto del 10/02/2018; Nardò – Isola Capo Rizzuto del 17/02/2018; Isola Capo Rizzuto – Taranto del 24/02/2018 e Calcio Cittanovese – Isola Capo Rizzuto del 03/03/2018.

Le parti, pur invitate a fare pervenire memorie difensive, non hanno esercitato tale diritto, ad esclusione del legale rappresentante della società che, dedotte irrilevanti circostanze sulle modalità di acquisizione del titolo sportivo a mezzo Decreto Sindacale del 19.7.2017, con la memoria del 26.7.2018 ha comunque ammesso l’addebito, se pure imputandolo a buona fede. Tale posizione ha ribadito pure con la memoria del 10.12.2014, per quanto debba rilevarsi che l’acquisizione del titolo risale al 19.7.2017 e che, da allora e sino a Gennaio, Febbraio e Marzo  del corrente anno, epoca in cui risultano disputate le gare sopra riportate, di certo vi è stato tutto il tempo per procedere alla verifica della posizione dei tesserati e/o dei presunti tali.

In definitiva risultano provati i fatti ascritti agli incolpati.

In particolare, quanto a Carmine Cristodaro risulta accertato che ha omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Fortunato Amone e di farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, così privandolo di specifica copertura assicurativa, nonché di aver consentito l’utilizzo dello stesso, nelle condizioni anzidette, nel corso delle gare valevoli per il campionato Juniores Nazionali sopra specificate.

Quanto ad Amone Fortunato, riportato in distinta in tutte le anzidette gare, ne risulta accertata la partecipazione nelle fila della società FC Isola Capo Rizzuto ASD senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, privo quindi di specifica copertura assicurativa.

Quanto a Zicchinello Vincenzo, risulta accertato che, quale Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione delle gare in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Fortunato Amone, ha sottoscritto le relative distinte, consegnate ai Direttori di Gara, attestandone così falsamente il regolare tesseramento e consentendone la partecipazione alla gara nonostante non si fosse sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e fosse privo di specifica copertura assicurativa.

Gli anzidetti comportamenti costituiscono violazione delle norme analiticamente indicate nei capi di incolpazione, per brevità da aversi qui riportate, ed al loro accertamento consegue la responsabilità dei soggetti cui sono ascritti, da aversi pertanto sufficientemente provata.

La società FC Isola Capo Rizzuto risponde a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del CGS dei fatti ascritti al suo legale rappresentante e di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per quanto ascritto a Fortunato Amone (calciatore) e Vincenzo Zicchinello (dirigente accompagnatore) alla quale i suddetti appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra esplicitata.

Sanzioni congrue, conformemente alle richieste della Procura federale, sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Carmine Cristodaro mesi 6 (sei) di inibizione;

- per Fortunato Amone 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per Vincenzo Zicchinello 90 (novanta) giorni di inibizione;

- per la società FC Isola Capo Rizzuto 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato nazionale juniores ed € 600,00 (seicento/00) di ammenda.

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