F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 40/FTN del 20 Dicembre 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREANO MATTEO, ANDREATTA MARCO, BASSO PALMIERO GIANDOMENICO, BEVILACQUA LEONARDO, BONETTI ANDREA, DALL’OLIO ILIAN, ANDREA FERRARIS, FIUMANÒ FILIPPO, GIORCELLI NICOLÒ, GIORGI GIOVANNI, INFUSO CHRISTIAN, LOFRANO STEFANO, LUCCHESI LORENZO, MAURO WILLIAM, MELE FLAVIO, MIRETTI FABIO, MULAZZI GABRIELE, OLIVETO NICOLAS, PALAZZO ROBERTO, PETRONELLI LORENZO, PISAPIA LUCIANO, RASTRELLI NICOLA, SAIO PIETRO, SALDUCCO VALENTINO, SAVONA NICOLÒ (all’epoca dei fatti tesserati quali calciatori per la squadra Under 15 della Juventus FC Spa), SOCIETÀ JUVENTUS FC SPA – (nota n. 4609/1369 pf17-18 GP/GT/ag del 13.11.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREANO MATTEO, ANDREATTA MARCO, BASSO PALMIERO GIANDOMENICO, BEVILACQUA LEONARDO, BONETTI ANDREA, DALL’OLIO ILIAN, ANDREA FERRARIS, FIUMANÒ FILIPPO, GIORCELLI NICOLÒ, GIORGI GIOVANNI, INFUSO CHRISTIAN, LOFRANO STEFANO, LUCCHESI LORENZO, MAURO WILLIAM, MELE FLAVIO, MIRETTI FABIO, MULAZZI GABRIELE, OLIVETO NICOLAS, PALAZZO ROBERTO, PETRONELLI  LORENZO,  PISAPIA  LUCIANO,  RASTRELLI  NICOLA,  SAIO  PIETRO,  SALDUCCO VALENTINO, SAVONA NICOLÒ (all’epoca dei fatti tesserati quali calciatori per la squadra Under 15 della Juventus FC Spa), SOCIETÀ JUVENTUS FC SPA - (nota n. 4609/1369 pf17-18 GP/GT/ag del 13.11.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1369 pf17-18, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 4609/1369 pf 17-18/GP/GT/ag del 13 Novembre 2018:

- i Sig.ri Andreano Matteo, Andreatta Marco, Basso Palmiero Giandomenico, Bevilacqua Leonardo, Bonetti Andrea, Dall’Olio Ilian, Andrea Ferraris, Fiumanò Filippo, Giorcelli Nicolò, Giorgi Giovanni, Infuso Christian, Lofrano Stefano, Lucchesi Lorenzo, Mauro William,  Mele  Flavio, Miretti Fabio, Mulazzi Gabriele, Oliveto Nicolas, Palazzo Roberto, Petronelli Lorenzo, Pisapia Luciano, Rastrelli Nicola, Saio Pietro, Salducco Valentino, Savona Nicolò, all’epoca dei fatti tesserati quali calciatori per la squadra Under 15 della Juventus FC Spa;

- la società Juventus FC Spa, per rispondere:

- i sig.ri Andreano Matteo, Andreatta Marco, Basso Palmiero Giandomenico, Bevilacqua Leonardo, Bonetti Andrea, Dall’Olio Ilian, Andrea Ferraris, Fiumanò Filippo, Giorcelli Nicolò, Giorgi Giovanni, Infuso Christian, Lofrano Stefano, Lucchesi Lorenzo, Mauro William, Mele Flavio, Miretti Fabio, Mulazzi Gabriele, Oliveto Nicolas, Palazzo Roberto, Petronelli Lorenzo, Pisapia Luciano, Rastrelli Nicola, Saio Pietro, Salducco Valentino, Savona Nicolò, all’epoca dei fatti tesserati quali calciatori per la squadra Under 15 della Juventus FC Spa, della violazione dell’art. 1 bis co.1 del C.G.S., ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver tutti, in concorso tra di loro, al termine della gara Juventus vs Napoli, disputata in data 11.06.18, valevole quale semifinale della Final Four Scudetto del Campionato Nazionale Under 15, stagione sportiva 2017/18, (terminata con il risultato di 3-0 per i bianconeri) e dopo aver fatto rientro all’interno del proprio spogliatoio, intonato a gran voce un coro (facendone, nel contempo, il calciatore Luciano Pisapia anche una registrazione audio/video, attraverso l’utilizzo del proprio smartphone, successivamente, dallo stesso “postata” sul social network Instagram, così da averne - peraltro - causato l’immediata diffusione e amplificazione mediatica) dal contenuto gravemente offensivo e denigratorio, rivolto nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e, più in generale, della città di Napoli e dei suoi cittadini, quale segnatamente: “Sarò con te, ma tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”;

- la società Juventus FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., delle violazioni quali sopra descritte ascrivibili, rispettivamente, ai propri, all’epoca dei fatti, tesserati (calciatori).

Le memorie difensive

Non è pervenuta alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal CGS FIGC.

Il dibattimento

All’udienza del 14 Dicembre  2018 la Procura Federale, nel riportarsi al deferimento ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per tutti i calciatori deferiti, all’infuori di Pisapia Luciano: 2 (due) giornate di squalifica;

- per Pisapia Luciano: 3 (tre) giornate di squalifica;

- per la società Juventus FC Spa: € 6.000,00 di ammenda

É intervenuta l’avv. Maria Turco per i deferiti che ha posto in evidenza che la sanzione richiesta dalla Procura federale non avrebbe alcun efficacia formativa, né educativa per i ragazzi che hanno posto in essere la condotta censurata.

Chiede, pertanto, richiamando l’art. 16, comma 4 del CGS, che il Tribunale Federale possa valutare la possibilità di prescrivere, in aggiunta alla sanzione dell’ammonizione, un percorso formativo volto ad educare i ragazzi under 15, attività che, evidenzia l’avv. Turco, in parte è già stata avviata mediante una serie di incontri aventi ad oggetto il seguente argomento: “utilizzo consapevole dei social network”, nonché un’ulteriore attività formativa in collaborazione con la comunità di Sant’Egidio.

La Procura ha espressamente dichiarato di non opporsi a tale eventuale possibilità.

I motivi della decisione

Il collegio ritiene il deferimento fondato, in ragione dell’evidente – neanche contestato nel merito – deprecabile comportamento tenuto dagli odierni deferiti, in palese violazione dei valori sportivi che, a Maggior ragione in età giovanile dovrebbero orientare l’attività sportiva ed educativa di coloro che aspirano a diventare i futuri protagonisti del mondo calcistico.

In ragione della non contestata gravità dei fatti oggetto di deferimento, il collegio non ritiene di argomentare ulteriormente in ordine alla censurata condotta dei deferiti.

Con riferimento alla sanzione da applicare, tuttavia, il collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta della difesa, seppure sulla stessa la Procura ha espressamente sostenuto di non opporsi, sebbene non si sia proceduto ad una formulazione di un esplicito accordo ex art. 23 del CGS FIGC.

L’art. 16, comma 4 CGS, richiamato dalla difesa a supporto della propria richiesta sanzionatoria prevede che eventuali prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo possano essere disposte in aggiunta alle sanzioni disciplinari e non già in alternativa, ponendo, pertanto, in primo piano sempre e comunque il principio dell’adeguata “afflittività” della sanzione.

Nel caso di specie ritiene il collegio che la richiesta sanzione dell’ammonizione sia troppo tenue rispetto alla gravità dei fatti contestati; non senza considerare, poi, che l’adeguata attività formativa volta a promuovere prima di tutto il rispetto dei valori sportivi fondamentali - richiesta quale sanzione aggiuntiva da infliggere ai deferiti e da porre in essere a carico della stessa società deferita – dovrebbe essere un’attività da svolgere istituzionalmente da parte di tutte le società e non già dietro impulso o quale conseguenza di un provvedimento sanzionatorio degli organi di giustizia sportiva.

Pertanto, aderendo alla tesi di parte difensiva, si finirebbe per svuotare di ogni contenuto la sanzione da adottare nei confronti degli odierni deferiti.

Al riguardo, pertanto, ferma restando la meritoria azione della società che ha proposto l’avvio di un’azione formativa che dovrebbe essere la regola e non l’eccezione, il collegio ritiene congruo infliggere ai deferiti la sanzione di una giornata di squalifica ed alla società l’ammenda nella misura richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, accoglie il deferimento ed infligge seguenti sanzioni:

- 1 (una) giornata di squalifica ciascuno per i calciatori sig.ri Andreano Matteo, Andreatta Marco, Basso Palmiero Giandomenico, Bevilacqua Leonardo, Bonetti Andrea, Dall’Olio Ilian, Andrea Ferraris, Fiumanò Filippo, Giorcelli Nicolò, Giorgi Giovanni, Infuso Christian, Lofrano Stefano, Lucchesi Lorenzo, Mauro William, Mele Flavio, Miretti Fabio, Mulazzi Gabriele, Oliveto Nicolas, Palazzo Roberto, Petronelli Lorenzo, Pisapia Luciano, Rastrelli Nicola, Saio Pietro, Salducco Valentino, Savona Nicolò, da scontarsi in gare ufficiali.

- ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) a carico della Società Juventus FC Spa.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it