F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR – (nota n. 12725/1090 pf17-18 AS/ac del 4.6.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 12725/1090 pf17-18 AS/ac del 4.6.2018).

Il deferimento

Con deferimento del 4 Giugno  2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il signor Mauro Lanza, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Sporting Fulgor, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 9) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2018 ore 18.00, la documentazione riguardante la disponibilità del campo di gioco Serie D e Juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; deferiva, altresì, la società ASD Sporting Fulgor a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rappresenta che la società ASD Sporting Fulgor, rivolgeva istanza per l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 23 del CGS, con accordo reso noto con C.U. Com. Uff. n. 6/TFN-SD – 18/19, con la determinazione della sanzione pecuniaria finale dell’ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00), concordata tra la società ASD Sporting Fulgor e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato.

Evidenzia che la società non ha provveduto a versare nei termini la somma predetta e che, conseguentemente, con C.U. n. 35/TFN del 9.11.2018, è stato dato atto della intervenuta risoluzione dell’accordo economico.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 17 Gennaio 2019 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per la società ASD Sporting Fulgor l’ammenda di € 1.000,00 (mille).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del 31.10.2018 dell’ufficio amministrazione e controllo della FIGC, risulta che la società deferita non ha provveduto a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 667,00, nel termine stabilito dalla normativa federale.

Sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge alla società ASD Sporting Fulgor la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

 

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