F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ US PALMESE ASD – (nota n. 13319/804 pf17-18 GP/AA/mg del 12.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 13319/804 pf17-18 GP/AA/mg del 12.6.2018).

Il deferimento

Con deferimento del 12 Giugno  2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il signor Giuseppe Carbone, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società US Palmese ASD ed il signor Giovanni Bonaccorso, all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della società US Palmese ASD, entrambi per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. Ortolini Raffaele, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 del 13/12/2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente; deferiva, altresì, la società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri legali rappresentanti.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rappresenta che la società US Palmese ASD rivolgeva istanza per l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 23 del CGS, con accordo reso noto con Com. Uff. n. 12/TFN-SD – 18/19, con la determinazione della sanzione pecuniaria finale dell’ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00), concordata tra la società US Palmese ASD e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato.

Evidenzia che la società non ha provveduto a versare la somma predetta e che, conseguentemente, con C.U. n. 35/TFN del 9.11.2018, è stato dato atto della intervenuta risoluzione dell’accordo economico.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la US Palmese ASD ha fatto pervenire una comunicazione.

Il dibattimento

All’udienza del 17 Gennaio 2019 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

per la società US Palmese ASD: l’ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del 31.10.2018 dell’ufficio amministrazione e controllo della FIGC, risulta che la società deferita non ha provveduto a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00) nel termine stabilito dalla normativa federale.

La richiesta di sospensione delle eventuali sanzioni o di non applicazione delle stesse, formulata dalla US Palmese ASD non può essere accolta. Quanto richiesto dalla deferita per mezzo del proprio legale rappresentante è inconferente rispetto al presente procedimento ed a quanto previsto dalla normativa vigente in ambito di sportivo, e tutto ciò anche in considerazione del corretto andamento del campionato attualmente in corso, nel quale partecipa la US Palmese ASD. Per tali ragioni il deferimento deve essere accolto.

Il dispositivo

Il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge alla società US Palmese ASD la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00).

 

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