F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019 (230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 12846/1250 pf17-18 GP/blp del 5.6.2018).
(230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ MATERA CALCIO
SRL - (nota n. 12846/1250 pf17-18 GP/blp del 5.6.2018).
Il deferimento
Con deferimento del 5 Giugno 2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il signor Antonio Taccogna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo I), punti 1) e 2) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C. il bilancio di esercizio al 30 Giugno 2017, ovvero in caso di mancata approvazione per non aver depositato il progetto di bilancio redatto dall’amministratore. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; deferiva, altresì, la società Matera Calcio Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Matera Calcio Srl.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rappresenta che la società Matera Calcio Srl rivolgeva istanza per l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 23 del CGS, con accordo reso noto con Com. Uff. n. 6/TFN-SD – 18/19, con la determinazione della sanzione pecuniaria finale dell’ammenda di € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00), concordata tra la società Matera Calcio Srl e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato.
Evidenzia che la società non ha provveduto a versare la somma predetta e che, conseguentemente, con C.U. n. 35/TFN del 9.11.2018, è stato dato atto della intervenuta risoluzione dell’accordo economico.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del 17 Gennaio 2019 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per la società Matera Calcio Srl: l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Dalla segnalazione del 31.10.2018 dell’ufficio amministrazione e controllo della FIGC, risulta che la società deferita non ha provveduto a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00) nel termine stabilito dalla normativa federale.
Sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge alla società Matera Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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