F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIOZZOTTO MARCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Città Di Mestre), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI MESTRE – (nota n. 4589/241 pf17-18 GP/AS/ag del 12.11.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIOZZOTTO MARCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Città Di Mestre), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI MESTRE - (nota n. 4589/241 pf17-18 GP/AS/ag del 12.11.2018).
Il deferimento
La Procura Federale, con provvedimento del 12.11.2018, deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il signor Marco Chiozzotto, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di ASD Città Di Mestre, per la violazione di cui all’art.10, comma 3-bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 15 Luglio 2017 la fidejussione di cui al punto 5 del detto Comunicato Ufficiale e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
- ASD Città Di Mestre a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Le memorie difensive
I deferiti, nei termini assegnati nell’atto di comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale, non presentavano alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del signor Marco Chiozzotto, 30 (trenta) giorni di inibizione; nei confronti di ASD Città Di Mestre l’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Il deferimento discende dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare avente a oggetto il “Mancato rispetto del termine previsto dal C.U. n.1066 del 22.06.2017 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Serie B Calcio a 5 17 18 da parte della società ASD Città Di Mestre”;
Il deferimento è fondato e va accolto.
Si evince infatti dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 28 Maggio 2018 che ASD CITTÀ DI Mestre e, per essa, il suddetto legale rappresentante pro-tempore, signor Marco Chiozzotto, non ha provveduto a effettuare gli adempimenti contestati nel deferimento, come risulta in modo palmare, e peraltro non contestato, né in sede istruttoria, né in questa sede, da atti e documenti depositati dalla Procura Federale. Tale omissione costituisce violazione
disciplinare come stabilito dall’art.10, comma 3, CGS, in relazione al punto 5 del suddetto Comunicato Ufficiale della L.N.D. – Divisione Calcio a 5.
In ragione di quanto su esposto, deriva la responsabilità del deferito per immedesimazione organica, e della citata società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, inibisce il sig. Marco Chiozzotto, nella qualità, per 30 (trenta) giorni ed infligge alla ASD Citta Di Mestre l’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).
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