F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CILLI DANIELA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società AS Barletta Calcio a 5), SOCIETÀ AS BARLETTA CALCIO A 5 – (nota n. 4597/242 pf18-19 GP/AS/ag del 12.11.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CILLI DANIELA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società AS Barletta Calcio a 5), SOCIETÀ AS BARLETTA CALCIO A 5 - (nota n. 4597/242 pf18-19 GP/AS/ag del 12.11.2018).
Il deferimento
La Procura Federale, con provvedimento datato 25.10.2018, deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- signora Daniela Cilli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante di AS Barletta Calcio A5, per la violazione di cui all’art. 10, comma 3-bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15 Luglio 2017, la fidejussione di cui al punto 5 del detto C.U. e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
- AS Barletta Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Le memorie difensive
I deferiti, nei termini assegnati nell’atto di comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale, non presentavano alcuna memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti di Daniela Cilli, inibizione di 30 (trenta); nei confronti della società AS Barletta Calcio a 5 l’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Il deferimento discende dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare avente a oggetto “Mancato rispetto del termine previsto dal C.U. N 1066 del 22.06.2017 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Serie A2 Calcio a 5 17-18 da parte della società AS Barletta Calcio a 5”.
Il deferimento è fondato e va accolto.
Si evince infatti dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 28 Maggio 2018 che AS Barletta Calcio a 5 e, per essa, il suddetto legale rappresentante pro-tempore, signora Daniela Cilli, non ha provveduto a effettuare gli adempimenti contestati nel deferimento, come risulta in modo palmare, e peraltro non contestato, né in sede istruttoria, né in questa sede, da atti e documenti depositati dalla Procura Federale. Ciò costituisce violazione disciplinare come stabilito dall’art.10, comma 3, CGS in relazione al punto 5 del suddetto Comunicato Ufficiale della L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque.
In ragione di quanto su esposto, deriva la responsabilità della deferita per immedesimazione organica e della citata società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS,
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge le seguenti sanzioni: per la signora Daniela Cilli, l’inibizione per giorni 30 (trenta); per AS Barletta Calcio a 5 l’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).
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