F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 42/FTN del 28 Gennaio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 5853/415 pf18-19 GP/GC/blp dell’11.12.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 5855/416 pf18-19 GP/GC/blp dell’11.12.2018).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  BECCHIO  OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 5853/415 pf18-19 GP/GC/blp dell’11.12.2018).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  BECCHIO  OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 5855/416 pf18-19 GP/GC/blp dell’11.12.2018).

Il deferimento

Con nota Prot. 5853/415pf18-19/GP/GC/blp dell’11.12.2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Oscar Becchio, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Sportiva AC Cuneo 1905 Srl e la stessa società, per rispondere:

il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 Ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di Luglio e Agosto 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, ad eccezione di Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all’esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 Ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di Luglio e Agosto 2018 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, ad eccezione di Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all’esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS.

Con ulteriore nota in pari data, Prot. 5855 /416 pf18-19/GP/GC/blp, i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 Ottobre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi e con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, come sopra descritto; nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16 Ottobre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei  contributi  Inps  sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS.

La fase predibattimentale

I deferiti, loro pervenuta il 5.12.2018 la comunicazione di chiusura delle indagini, non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno inviato memorie difensive, né alla Procura, né successivamente alla fissazione del dibattimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 18.1.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 5 (cinque), di cui mesi 4 per le violazioni ascritte e mesi 1 per la contestata recidiva per il sig. Oscar Becchio;

- punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione (2 punti per ognuna delle violazioni ascritte) e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la contestata recidiva (€ 500,00 per ognuna delle violazioni) per la società.

Per i deferiti è comparso il solo difensore, che ha chiesto l’irrogazione di sanzioni in misura inferiore a quella richiesta dal rappresentante della Procura Federale.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note del 12.11.2018 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione.

In particolare, quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 16 Ottobre 2018, di quelli riferiti ai mesi di Luglio ed Agosto 2018, ad eccezione di quanto corrisposto a Conrotto Giorgio e Rosso Andrea per le rate di incentivazione all’esodo.

Quanto ai contributi Inps, ha riscontrato il mancato pagamento, anche in questo caso entro l’anzidetto termine del 16.10.2018, di quelli relativi agli emolumenti dovuti per il mese di Agosto 2018.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre che comprovato dalla mancata produzione della prova dell’adempimento, risulta dalle stesse deduzioni odierne del difensore dei deferiti. Questi, invero, ha unicamente richiesto l’irrogazione di sanzioni in misura inferiore a quella richiesta  dal  rappresentante  della  procura,  evidenziando,  quanto  ai  contributi  Inps,  che l’omesso pagamento si riferisce agli emolumenti dovuti per il solo mese di Agosto.

É di tutta evidenza come la circostanza dedotta costituisca unicamente una mera conferma delle violazioni contestate e, dunque, una chiara ammissione delle stesse.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, pertanto, la responsabilità dei deferiti  può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Oscar Becchio, legale rappresentante della società al momento dei fatti contestati, risponde anche la società AC Cuneo 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS.

Risponde, la AC Cuneo 1905 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata.

Infatti, la precedente sanzione comminata alla società, a seguito del procedimento introdotto con nota n. 35pf18-19 (v. C.U. 34/TFN del 31/10/2018), attiene a violazioni della stessa natura, appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie, in quanto scaturita dalla violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018 in materia di rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019 (nella specie trattasi dell’omesso deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 Giugno  2018, dell’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00).

Sia i comportamenti sanzionati con il procedimento già definito, sia quelli oggi accertati, rappresentano, dunque, violazioni di norme di carattere gestionale che disciplinano i criteri economico finanziari di governo delle società, di guisa che, pur rientrando in differenti fonti normative, si connotano per avere quella medesima natura richiesta dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS ai fini dell’aumento della sanzione.

Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che ognuna delle violazioni contestate comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18,

comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Oscar Becchio, inibizione di mesi 5 (cinque);

- per la società AC Cuneo 1905 Srl ammenda di € 1.000,00 (mille/00) e punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019.

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