F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 42/FTN del 28 Gennaio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 5231/232 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 5232/233 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 5233/234 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 5473/236 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 5475/237 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 5472/235 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5231/232 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5232/233 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5233/234 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5473/236 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR  (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5475/237 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 5472/235 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, ha deferito innanzi a questo Tribunale con sei distinti atti di deferimento i seguenti soggetti:

105 - nota n. 5231/232 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018:

Taccardi Emanuele Junior:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 Agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di Maggio e Giugno  2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di Giugno  2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 Agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di Maggio e Giugno  2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di Giugno  2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l’applicazione della recidiva come sopra indicato. 106 - nota n. 5232/233 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018:

Taccardi Emanuele Junior:

Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 Agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di Maggio e Giugno  2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di Giugno  2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 Agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di Maggio e Giugno  2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di Giugno  2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l’applicazione della recidiva come sopra indicato. 107 - nota n. 5233/234 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018:

Taccardi Emanuele Junior:

Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 Agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di Maggio e Giugno  2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 Agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di Maggio e Giugno  2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

c) con l’applicazione della recidiva come sopra indicato; 114 - nota n. 5473/236 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018:

Taccardi Emanuele Junior:

Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 Agosto 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di Giugno   2018 alle altre figure professionali previste dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 Agosto 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di Giugno  2018 alle altre figure professionali previste dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3 del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;

c) con l’applicazione della recidiva come sopra indicato. 115 - nota n. 5475/237 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018:

Taccardi Emanuele Junior:

Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 Agosto 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di Giugno  2018, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, nonché del pagamento, entro il 24/08/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati( Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 Agosto 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di Giugno  2018, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, nonché del pagamento, entro il 24/08/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati( Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;

c) con l’applicazione della recidiva come sopra indicato. 116 - nota n. 5472/235 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018:

Taccardi Emanuele Junior:

Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 Agosto 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di Giugno  2018 - dovuti a seguito dell’accordo di incentivo all’esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 Maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 Agosto 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di Giugno  2018- dovuti a seguito dell’accordo di incentivo all’esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;

c) con l’applicazione della recidiva come sopra indicato;

Le memorie difensive

Nei termini prescritti è pervenuta un’unica memoria difensiva relativa ai sei deferimenti in questione da parte della società Matera Calcio Srl, rappresentata e difesa dall’Avv Rosanna Angrisani, con la quale è stata eccepita l’inammissibilità dei deferimenti proposti nei confronti del legale rappresentante Sig. Emanuele Junior Taccardi in quanto la nomina di amministratore è stata iscritta nel registro delle imprese successivamente all’accadimento dei fatti contestati e, pertanto, alcun potere poteva essere attribuito allo stesso nella predisposizione degli atti aventi efficacia esterna.

Il dibattimento

All’udienza del 18 Gennaio u.s., preliminarmente il Collegio ha rilevato che, in ognuno dei sei deferimenti è stata depositata istanza di intervento ex art. 41, comma 7 del CGS FIGC dalla società FC Aprilia Racing Club Srl, rappresentata dall’Avv. Cesare Di Cintio.

Al riguardo la suddetta società, richiamando un proprio ricorso formulato ex art. 30 CGS CONI, tuttora pendente innanzi al Collegio di Garanzia del CONI avverso il Matera Calcio e nei confronti della FIGC e della Lega Pro per chiedere il posizionamento del Matera all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie C, girone C, s.s. 2017/2018 ovvero per chiedere l’applicazione di un trattamento sanzionatorio adeguato alle gravi inadempienze commesse e rendere afflittiva la sanzione con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018, ha ritenuto sussistente un interesse indiretto giuridicamente rilevante, concreto ed attuale, al fine di poter vedere remunerato, in termini risarcitori, il danno patito dalla società in forza della mancata militanza nella serie C.

L’Avv. Pierpaolo Cacciotti per delega dell’Avv. Di Cintio ha insistito per l’ammissione della società rappresentata al procedimento in questione.

Al riguardo la Procura Federale si è opposta all’istanza di intervento, in quanto alcun interesse è rinvenibile in capo alla società FC Aprilia Racing Club Srl nei procedimenti de quibus.

Il Collegio, pertanto, dopo una breve sospensione dell’udienza, ha ritenuto non accoglibile l’istanza di intervento della società FC Aprilia Racing Club Srl in ognuno dei sei deferimenti in questione.

Alla riapertura del dibattimento, il Presidente ha, in primo luogo, disposto la riunione dei sei procedimenti sopra indicati per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

La Procura Federale si è interamente riportata ai deferimenti, insistendo per l'accoglimento degli stessi, ha posto in evidenza che il Consiglio di Amministrazione della società deferita, nella seduta del 6 Agosto 2018 ha proceduto alla presa d’atto delle dimissioni del precedente amministratore ed alla contestuale nomina dell’odierno deferito che ha anche formalmente accettato tale carica. Pertanto ha ritenuto non accoglibile l’eccezione difensiva proposta dalla difesa del Matera ed ha formulato le seguenti richieste:

- per la società Matera Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018-2019 oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la contestata recidiva;

- per Taccardi Emanuele Junior, mesi 8 (otto) di inibizione. Non è comparso in giudizio alcuno dei soggetti deferiti.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare deve brevemente soffermarsi sui motivi per i quali è stato ritenuto inammissibile l’intervento della società FC Aprilia Racing Club Srl.

Al riguardo si ritiene che alcun interesse giuridicamente rilevante può essere individuato in capo alla società stessa nei procedimenti in questione.

Infatti le sanzioni correlate ai deferimenti in discussione, non possono che avere effetto nell’attuale   stagione   sportiva   in   corso,   e,   pertanto,   alcun   interesse   può   derivare dall’applicazione delle sanzioni alla società interveniente, militante, fra l’altro in una categoria inferiore.

D’altronde la pendenza del ricorso già proposto dalla società FC Aprilia Racing Club Srl innanzi agli organi di Giustizia sportiva rende di solare evidenza la circostanza che tali interessi ben possono essere fatti valere in via diretta dalla società stessa.

Nel merito i deferimenti appaiono fondati giacché è cartolarmene provato che la società e, per essa l’odierno deferito, in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto agli adempimenti imposti dalla normativa Federale e posti a presidio della solidità finanziaria e contributiva dei sodalizi societari.

Come ha osservato la Procura Federale, poi, il Taccardi ha assunto le funzioni di amministratore unico sin dal 6 Agosto 2018, avendo espressamente accettato l’incarico e avendo il Consiglio preso atto delle dimissioni del precedente amministratore e, pertanto, aveva a propria disposizione un termine ampiamente congruo per procedere agli adempimenti di propria spettanza.

Al riguardo alcuna idonea giustificazione in relazione alle evidenziate inadempienze è stata fornita e, pertanto il Collegio ritiene di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, previa riunione dei procedimenti sopra indicati accoglie i deferimenti e, per l’effetto irroga le seguenti sanzioni:

- per la società Matera Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018-2019 oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la contestata recidiva;

- per Taccardi Emanuele Junior, mesi 8 (otto) di inibizione.

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