F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELLINI DECIMO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Calcio a Cinque Forlì), SOCIETÀ ASD CALCIO A CINQUE FORLÌ – (nota n. 5150/239 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELLINI DECIMO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Calcio a Cinque Forlì), SOCIETÀ ASD CALCIO A CINQUE FORLÌ - (nota n. 5150/239 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).

Il deferimento

Con il deferimento n. 5150/239 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Bellini Decimo per la violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto 5 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.7.2017, la fideiussione per euro 2.500,00 per l’iscrizione al campionato nazionale serie B, stagione 2017-2018, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; 2) - la società ASD Calcio a Cinque Forlì a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenutale il 28.5.2018.

Il dibattimento

All’udienza del 31 Gennaio 2019 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Enrico Liberati, i quali si sono riportati integralmente all’atto di deferimento, ne hanno chiesto l’accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Bellini Decimo, la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la Società ASD Calcio a Cinque Forlì, la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto all’adempimento previsto dal punto 5 del C.U. 22.6.2017 (deposito fideiussione) nel termine previsto.

In assenza di adeguate giustificazioni sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.

Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.

Il dispositivo

Il  Tribunale  Federale  Nazionale,  Sezione  Disciplinare,  riconosciuta  la  sussistenza  della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Bellini Decimo, la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la Società ASD Calcio a Cinque Forlì, la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

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