F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 45/FTN del 18 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 7745/672 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  BECCHIO  OSCAR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 7745/672 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale con atto di deferimento prot. 7745/672 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, i seguenti soggetti:

- Becchio Oscar:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 Agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 Gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 Gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 Gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 Maggio 2018. In data 17 Gennaio 2019 è stato depositato un documento “fideiussione a garanzia di obbligazioni” il cui testo non risulta conforme al modello tipo, emesso dalla società Real Alquiler che non risulta iscritta né all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, né all’Albo IVASS, né all’Albo di cui all’art. 106 del TUB. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato  nella  parte  motiva;

- AC Cuneo 1905 Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore unico e  legale rappresentante pro-tempore della società AC Cuneo 1905 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 Agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 Gennaio 2019, per non aver sostituito, entro il termine perentorio del 17 Gennaio 2019, la garanzia rilasciata in sede di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019 con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. 50 del 24 Maggio 2018. In data 17 Gennaio 2019 è stato depositato un documento “fideiussione a garanzia di obbligazioni” il cui testo non risulta conforme al modello

tipo, emesso dalla società Real Alquiler che non risulta iscritta né all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, né all’Albo IVASS, né all’Albo di cui all’art. 106 del TUB.

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato  nella  parte  motiva;

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 Agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 Gennaio 2019, per non aver sostituito, entro il termine perentorio del 17 Gennaio 2019, la garanzia rilasciata in sede di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019 con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. 50 del 24 Maggio 2018;

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Le memorie difensive

Sono pervenute nei termini due distinte memorie difensive a firma degli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Giuseppe Chiacchio e Michele Cozzone in rappresentanza dei deferiti.

Nelle memorie, sostanzialmente identiche, i legali hanno in primo luogo evidenziato la non ascrivibilità in capo al Becchio e, conseguentemente all’AC Cuneo 1905 Srl, della violazione contestata nell’atto di deferimento, sul presupposto che il Becchio non avesse la legale rappresentanza della società alla scadenza del termine stabilito per gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale della FIGC in quanto inibito per mesi 4 e dieci giorni, giusta Comunicato Ufficiale n. 34/TFN del 31 Ottobre 2018, venendo a mancare, quindi, la necessaria immedesimazione organica fra Dirigente e società. Hanno, poi, sostenuto la piena legittimità dell’operato dei propri assistiti che, alla data del 17 Gennaio 2019, hanno depositato la garanzia fideiussoria richiesta, adempiendo, in tal modo, agli obblighi imposti dalla normativa federale; in relazione a quanto sostenuto nell’atto di deferimento, alcuna prova sarebbe stata fornita dalla Procura Federale in ordine al procedimento di verifica attivato dalla Lega Pro per la validità della fideiussione, adempimento che non spetterebbe alla società deferita.

Il dibattimento

All’udienza del 15 Febbraio i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis) hanno replicato all’eccezione formulata dalla difesa in ordine alla supposta improcedibilità del deferimento nei confronti del sig. Oscar Becchio, sottolineando che l’inibizione vale solo per l’ordinamento settoriale sportivo; nel caso di specie il Becchio era l’unico soggetto all’interno della società in grado di poter effettuare tale operazione finanziaria, atteso che, fra i poteri dei procuratori speciali, come da visura della camera di commercio relativa all’organigramma societario, non figura la possibilità di accettare fideiussioni a garanzia delle obbligazioni societarie.

Hanno, inoltre, richiesto le seguenti sanzioni:

- per la società AC Cuneo 1905 Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella  corrente  stagione  sportiva  ed  €  350.000,00  (Euro  trecentocinquantamila/00)  di

ammenda, a cui deve aggiungersi € 500,00 (Euro cinquecento) per la recidiva in ragione di analoghe violazioni già accertate (vedasi CU richiamato nell’atto di deferimento);

- per Becchio Oscar: 6 (sei) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per effetto della recidiva come sopra indicato.

Gli Avv.ti Chiacchio, Cozzone e Fiorillo, in rappresentanza della difesa, ed alla presenza del Dott. Becchio Oscar e del Procuratore speciale della società deferita, Dott. La Manna, hanno ribadito l’eccezione di improcedibilità, richiamando il precedente giurisprudenziale aventi ad oggetto fatti analoghi riguardanti la società del Lanciano.

A seguito, poi, dell’ulteriore obiezione formulata dal rappresentante della Procura Federale in ordine alla circostanza che la società è stata comunque chiamata in causa per responsabilità propria, hanno replicato sostenendo la non applicabilità, nel caso di specie dell’art. 10, comma 3 del CGS FIGC e, conseguentemente della disciplina tipica della responsabilità propria.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che oggetto del presente procedimento è la mancata sostituzione della garanzia fideiussoria, rilasciata a suo tempo dalla Finworld, entro il termine perentorio previsto, con una garanzia avente tutti i requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale FIGC del 24 Maggio 2018.

Alcun rilievo, pertanto, può avere, ai fini del presente procedimento la circostanza relativa alla presentazione della garanzia in data 17 Gennaio 2019 presso gli uffici della Lega di una fideiussione prestata da un soggetto non idoneo in quanto non iscritto ad alcuno degli albi indicati nel predetto comunicato.

Al riguardo le difese si sono limitate a contestare l’assenza di prova relativamente all’attività istruttoria posta in essere dalla Lega, la cui affermazione, tuttavia, non viene in alcun modo smentita; né si ritiene che non sia obbligo della società richiedente procedere alla verifica, prima di addivenire ad una siffatta obbligazione, circa il possesso di tutti i requisiti richiesti in capo al contraente/garante, in quanto, in caso contrario, l’onere imposto dal comunicato federale avrebbe un carattere meramente formale e non già sostanziale.

Paradossalmente, aderendo alla tesi difensiva, le società potrebbero presentare in tempo utile qualunque documento potenzialmente idoneo ad assicurare formalmente il rispetto dell’obbligo in questione, senza preoccuparsi  se il soggetto garante abbia i  requisiti legali per poter ottemperare alle obbligo di garanzia.

Ciò sarebbe sufficiente ad evitare le sanzioni previste dall’ordinamento sportivo in quanto tutta l’attività di verifica dovrebbe essere intestata in capo alla Lega.

Tale assunto non convince, in quanto la condotta esigibile in capo alle società affiliate ed ai suoi tesserati deve essere in linea con gli scopi perseguiti dall’ordinamento sportivo di appartenenza e, pertanto, avrebbe dovuto essere onere dell’odierno deferito, verificare, se il garante fosse in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento.

Con riferimento all’eccezione di improcedibilità del deferimento formulata dalla difesa dei deferiti, il collegio ritiene che sia priva di pregio.

In disparte la considerazione che l’eventuale accoglimento della stessa non avrebbe escluso la responsabilità propria per la quale è chiamata a rispondere la società, è opportuno sottolineare che oggetto del presente deferimento è la mancata sostituzione della garanzia fideiussoria prestata da Finworld con un’altra ritenuta idonea.

Nel caso di specie, pertanto, la contestazione formulata ha ad oggetto un inadempimento che non poteva che essere richiesto ed ottemperato dall’unico soggetto che ha la rappresentanza legale dell’ente, a nulla rilevando la sussistenza di un provvedimento di inibizione in corso che, come è noto, ha efficacia esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

Del tutto inconferente, pertanto, è il riferimento alla decisione della Corte federale d’Appello pubblicata giusta Comunicato Ufficiale 120/CFA del 10 Maggio 2016 liddove veniva contestato il mancato deposito di un documento presso gli organi federali nei termini imposti dalla normativa federale (incombente che avrebbe comportato il materiale svolgimento di attività in seno alla FIGC) e non già il mancato corretto adempimento di un obbligo sussistente in capo alla società, avente ad oggetto la stipula di un obbligazione avente efficacia non certamente limitata all’ordinamento sportivo e che non può che essere posta in essere dal soggetto avente la rappresentanza legale dell’ente.

D’altronde, tale principio è ricavabile dalla stessa pronuncia sopra indicata allorquando il giudice di secondo grado afferma che:

“…la norma di cui all’art. 22, comma 8, CGS, così recita: «I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione». Nella medesima direzione, l’art. 19, comma 1, lett. h), ribadisce che l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC comporta l’impossibilità di ricoprire cariche federali e di rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro e, precisa il successivo comma 2, comporta «in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA». Se ne ricava, in modo chiaro ed inequivoco, che il dirigente inibito non può svolgere attività tecnico-sportiva e, comunque, rappresentare la società in ambito federale: non poteva, in altri termini, l’amministratore unico all’epoca dei fatti contestati con il primo deferimento, rappresentare la società innanzi alla FIGC ed ai suoi organi o organismi delegati e non poteva, quindi, attestare l’avvenuto versamento delle ritenute di cui trattasi. In tal senso, peraltro, si è già espressa la giurisprudenza sportiva esofederale. Il TNAS, infatti, con lodo del 16 Aprile 2012, ha ritenuto che «in costanza di inibizione, gli oneri previsti dall’art. 85 in esame non possano essere adempiuti dall’inibito e siano trasferiti in capo al facente funzioni, e che pertanto gli eventuali inadempimenti siano imputabili solo a tale soggetto». «In tal senso depone», prosegue il TNAS, «l’art. 19, lett. h del CGS, che nel riferirsi alle inibizioni, statuisce “il divieto a svolgere ogni attività in seno alla FIGC … e a rappresentare le società nell’ambito federale”, affermando inoltre, nel comma 8, che gli inibiti “possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società” (Corte Federale d’Appello Comunicato Ufficiale 120/CFA del 10 Maggio 2016).

Non vi è dubbio, pertanto, che il Becchio, sebbene inibito per l’ordinamento federale, abbia conservato la rappresentanza legale della società al di fuori dell’ambito federale e, pertanto, anche alla luce della visura della Camera di commercio, risulta essere l’unico soggetto che avrebbe potuto stipulare una garanzia fideiussoria conforme ai parametri di legge e previsti dalla disciplina federale violata, né risulta aver delegato espressamente alcun soggetto a curare l’adempimento in questione.

Ne deriva che è cartolarmente provato che la società e, per essa l’odierno deferito, in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto all’adempimento imposto dalla normativa federale, posto a presidio della solidità finanziaria dei sodalizi societari, il cui termine, per la società deferita, era stato fissato al 17 Gennaio 2019 per effetto del comando giudiziale imposto dalla decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata giusta Comunicato Ufficiale n.62 del 7 Gennaio 2019.

Va ricordato, per puro scrupolo, che con la predetta decisione la corte Federale d’Appello, nel ritenere legittimo il Comunicato ufficiale FIGC n.59 del 30 Agosto 2018, aveva indicato, per le sole società ricorrenti, fra cui anche la società AC Cuneo 1905 Srl, di procedere alla sostituzione della garanzia rilasciata dalla Finworld entro il termine perentorio sopra indicato, pena l’irrogazione delle sanzioni originariamente previste dal Comunicato Ufficiale.

Al riguardo alcuna idonea giustificazione in relazione alle evidenziate inadempienze è stata fornita, se non, appunto, la circostanza sopra evidenziata che, tuttavia, non appare sufficiente ad escludere l’inadempimento formale e sostanziale indicato nel comunicato in questione e, pertanto il Collegio ritiene di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale, ivi compresa quella derivante dall’applicazione della cd “recidiva” in ragione del precedente richiamato nell’atto di deferimento.

Per quanto concerne la determinazione della sanzione, insuperabile, infatti, appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto irroga le seguenti sanzioni:

- Becchio Oscar: mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

- società AC Cuneo 1905 Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 350.500,00 (trecentocinquantamilacinquecento/00) di ammenda.

 

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