F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISCITIELLO MICHELE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società US Folgore Caratese ASD), SOCIETÀ US FOLGORE CARATESE ASD – (nota n. 4697/31 pf18-19 GP/AA/mg del 14.11.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISCITIELLO MICHELE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società US Folgore Caratese ASD), SOCIETÀ US FOLGORE CARATESE ASD - (nota n. 4697/31 pf18-19 GP/AA/mg del 14.11.2018).

Il deferimento

Con nota del 14 novembre 2018, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Michele Criscitiello, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società US Folgore Caratese ASD per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore Ferreira Daniel per la s.s. 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale; nonché la società US Folgore Caratese ASD alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS.

Il presente procedimento, chiamato alla seduta del 31 gennaio 2019, veniva rinviato su richiesta del legale dei deferiti, anche a nome del Presidente della società, alla seduta del 14 febbraio 2019, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS. Sempre nella seduta del 31 gennaio 2019 il rappresentante della Procura federale depositava modulo dell’anagrafe federale S400 (in cui sono censiti tutti i tesserati FIGC), relativo alla posizione del calciatore Daniel Ferreira.

I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva a firma dell’Avv. Cesare Di Cintio.

Il dibattimento

Alla riunione del 14 febbraio 2019 i rappresentanti della Procura federale – Procuratore federale aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Luca Zennaro, riportatisi all’atto di deferimento, hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Michele Criscitiello;

- ammenda di € 600,00 (seicento/00) per la società US Folgore Caratese ASD.

È comparso per entrambi i deferiti l’Avv. Cesare Di Cintio e personalmente il Presidente della società Michele Criscitiello.

Il difensore si è opposto all’acquisizione agli atti del procedimento del modulo dell’anagrafe federale S400, e dopo ampia esposizione delle tesi difensive si è riportato alla memoria, chiedendo in via del tutto subordinata che il Criscitiello venisse sanzionato con soli 20 giorni di inibizione.

Il dispositivo

Con CU n. 44/TFN del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il dispositivo della decisione, con riserva di deposito della motivazione.

Motivi della decisione

L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 24 settembre 2018.Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 16 novembre 2018, è fondato e va accolto.

Il presente procedimento trae origine dallo stralcio del proc. n. 797pf17-18 avente a oggetto: “Segnalazione di flusso anomalo di giocate sul risultato della gara Folgore Caratese – Oltrepovoghera del 28.10.2017 (serie D – girone A), con concentrazione sull’esito “1”; Partita terminata con il risultato di 2-0. Iscritto nel registro dei procedimenti della PF in data 13.2.2018”.

Nel corso dell’indagine relativa al predetto proc. n. 797pf17-18, venivano infatti acquisiti documenti che evidenziavano la commissione di violazioni attinenti all’obbligo di deposito presso il competente Dipartimento Interregionale dell’accordo economico sottoscritto tra il calciatore Ferreira Daniel e la società US Folgore Caratese ASD.

Nell’ambito del procedimento venivano acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare:

- Provvedimento stralcio proc. n. 797pf17-18;

- Relazione di chiusura indagini proc. n. 797pf17-18;

- Attestazione mancato deposito accordi economici del Dip. Interregionale LND – ufficio tesseramenti, del 19.2.2018 (all.11 relazione chiusura indagini proc. 797pf17-18);

- censimento s.s. 2017-2018 e s.s. 2018-2019 della società US Folgore Caratese ASD

Come detto il difensore dei deferiti ha eccepito la mancanza agli atti del procedimento del modulo di tesseramento e si è opposto alla produzione documentale (modulo AS 400) eseguita dalla Procura nella seduta del 31 gennaio 2019.

Entrambe le deduzioni sono prive di fondamento.

Infatti che il calciatore Ferreira fosse tesserato per la Folgore Caratese lo si evince dalla comunicazione della LND del 19 febbraio 2018 dove viene testualmente dichiarato: “…per il calciatori Ferreira Daniel – della US Folgore Caratese…..non risultano depositati accordi economici”.

In altri termini è evidente che l’affermazione della LND, comporta un accertamento pregiudiziale del tesseramento del calciatore che ha eseguito la lega medesima.

Quanto invece all’acquisizione del modello di tesseramento ASD 400 prodotto dalla procura nella seduta del 31 gennaio 2019 va richiamato il comma 4, dell’art. 34 CGF che demanda “agli organi di giustizia sportiva i più ampi poteri di indagine e di accertamento”, che consente di ritenere operante anche nel giudizio sportivo la garanzia volta ad assicurare il riscontro dell’esattezza in fatto delle affermazioni delle parti, mediante il potere istruttorio riconosciuto al giudice, e dunque la potestà del medesimo di far eseguire tutti quegli accertamenti utili ed eventuali acquisizioni documentali per riscontrare se la situazione in fatto oggetto del dibattimento delle parti, sia esistente o meno.

Ne consegue che il modello AS400 viene comunque acquisito d’ufficio al procedimento, non senza rilevare che i deferiti ne hanno avuto contezza sin dal 31 gennaio 2019, ma nessuna osservazione di merito è stata formulata dagli stessi.

All’esito dell’esame dei documenti versati agli atti del fascicolo, risulta provato per tabulas che il calciatore è stato tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la US Folgore Caratese e che l’accordo economico intervenuto con il calciatore non è stato depositato in LND.

Ne consegue la responsabilità di Criscitiello Michele, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società US Folgore Caratese ASD per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore Ferreira Daniel per la s.s. 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale.

A tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, della società US Folgore Caratese A.S.D alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti. Sotto il profilo del quantum ragioni di equità inducono a ridurre la sanzione proposta dalla procura federale nei confronti di Michele Criscitiello a mesi 2 (due) di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione per Michele Criscitiello;

- ammenda di € 600,00 (seicento/00) per la società US Folgore Caratese ASD.

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