F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 47/FTN del 22 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VRENNA GIOVANNI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della società FC Crotone Srl), SOCIETÀ FC CROTONE SRL – (nota n. 6361/265 pf18-19 GP/GT/ag del 21.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VRENNA GIOVANNI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della società FC Crotone Srl), SOCIETÀ FC CROTONE SRL - (nota n. 6361/265 pf18-19 GP/GT/ag del 21.12.2018).

Il deferimento

Con nota prot. 6361/265pf18-19/GP/GT/ag del 21.12.2018, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Vrenna Giovanni, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società FC Crotone Srl e la società FC Crotone Srl per rispondere:

il primo, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista resa all’emittente “Radio Radio“ in data 3.8.2018, pubblicata sul sito web “www.dailymotion.com” (link: https://www.dailymotion.com/video/x6rch2n), espresso pubblicamente dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, riguardanti la società AC ChievoVerona Srl, e in particolare il Presidente della medesima compagine sig. Luca Campedelli; nonché riguardanti gli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Abbiamo reso partecipe tutte le istituzioni di questa vicenda, abbiamo, tra l'altro chiesto il rinvio di una due partite del Chievo Verona anche perché sarebbe paradossale se il Verona dovesse disputare un campionato di Serie A dopo tutte quelle plusvalenze che sono uscite fuori …”, “Perché una società che per tre anni di seguito non ha le carte in regola per iscriversi al campionato e poi sì trovano dell'escamotage e si falsano i bilanci, rispetto a società piccole come la nostra che però fanno salti mortali per stare in piedi …. fare i matrimoni con i fighi nel senso anche nelle trattative con i calciatori e procuratori si cerca di risparmiare il più possibile così poi non c’è competizione se dall’altra parte poi si falsano i bilanci”, “la cosa che mi fa rabbia è che una società che a prescindere che faccia il Campionato di serie A, ha 66 milioni di plusvalenze, c’ha 24 milioni di IVA rateizzata , una società che c’ha 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 quasi 90 milioni di euro di debiti è destinata al fallimento voglio dire e operazioni che ha fatto con una società già fallita che è il Cesena voi dovete dirmi le operazioni di plusvalenze che sono sempre legate all’IVA …. l’IVA del Cesena dove la recupera il Ceo …. è una cosa credetemi …. è una cosa vergognosa se volevano dare un taglio a queste operazioni fasulle noi siamo tra le prime otto società a tenere bilanci concettivi Io sono 25 anni che ho fatto calcio ….”, “Mi meraviglia il fatto che sono state operazioni fatte per tre anni consecutive, nessuno mai …. sopratutto gli organi di controllo non abbia verificato delle operazioni a mio avviso operazioni baciate … compro un cane a quattro e ti vendo un gatto a quattro ….”, “Perché guarda caso fanno l’anticipo il sabato 18 (agosto ndr) … forse perché Campedelli doveva incassare”, “Guardi Avvocato che le plusvalenze sono l’anticamera del fallimento di tutte le società, ok? Perché può anche salvarsi il Chievo e fare la serie A ma è l’anticamera del fallimento perché domani mattina per andare a coprire 90 milioni di euro di debiti o prende … gli esce il Messi di turno o lo vende a 100 milioni sennò domani mattina è una società che è fallita come è fallito il Cesena, come è fallita la Reggina, come è fallito il Parma e gliene posso dire tante altre”, ““Avvocato sa perché è uscito oggi fuori il problema? Perché per tre anni consecutivi le stesse società tra il 27 di giugno ed il 30 giugno ogni anno puntualmente facevano operazioni per 23 milioni di euro, sono 30 calciatori di cui 4/5 potevano dirsi calciatori, gli altri quattro non erano calciatori, erano ragazzini che stavano all’interno del settore giovanile e naturale che dopo tre anni nel momento in cui tu la fai il primo anno, lo fai il secondo anno, lo fai il terzo anno ….”, “Che poi tra l’altro è il cane che si morde la coda …. sono tutte operazioni che alla fine sono destinate a far fallire la società”, ”È stato fatto un gemellaggio tra due società che tra il 27 di giugno ed il 30 giugno ogni anno puntualmente, per andare a coprire i loro bilanci, facevano operazioni fittizie è naturale che prima poi esce fuori il problema …”, “Questo non è calcio che appartiene a noi …. se il Campedelli non ce la faceva poteva anche retrocedere un anno e faceva come ha fatto il Crotone … non mi sembra giusto nel rispetto alla gente che va allo stadio, a voi che vi occupate di calcio … questo non è calcio questo è un calcio falso”, “In una vicenda così importante no? In un procedimento così importante come si fa a sbagliare il vizio di forma …. come si … io mi creda … non riesco a trovare una ragione …. come si riesce a sbagliare un vizio di forma e poi per uscire fuori una sentenza per vizio di forma ci si impiega otto giorni e non un giorno. Perché se c’è un vizio di forma dopo un giorno la Procura Federale, il Procuratore è stato sbagliato ok, dice rifacciamolo ma dopo un giorno no dopo otto giorni”, “È una vergogna”, “Io domani sono abilitato a poter fare plusvalenze fittizie per aggiustare il bilancio, fare pagamenti in nero …. posso fare quello che voglio anche perché sarò impunito”, “Fosse successo al Crotone ci sarebbe stata la radiazione e le manette”, “Se esiste una vera giustizia … ma ci credo poco …”, “In ogni caso la cosa che vi posso garantire che io come Presidente del Cotone Calcio non mi fermerò in questa vicenda andrò avanti fino alla fine anche se diversa dalla Procura Federale … finiti tutti e tre i gradi di giudizio se dovessimo soccombere non mi fermerò ed andrò avanti lo stesso”, “Il calcio a mio avviso ha delle regole che pochi rispettano ….. regole che purtroppo non tutti rispettano e poi si davanti ad una giustizia sportiva e si passa liscia”, Domanda dell’intervistatore: “Secondo Lei questa storia delle plusvalenze è molto diffusa nel calcio italiano?” Risposta “Può anche darsi ma con calciatori veri non con ragazzini o chi vende la frutta … queste sono state delle operazioni così spregiudicate che secondo me anche un cieco le avrebbe viste…66 milioni di euro di plusvalenze sono cose fuori dal mondo”;

la seconda, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Vrenna Giovanni, così come sopra descritti.

La fase predibattimentale

Loro notificata la CCI in data 24.10.2018 i deferiti, nonostante la richiesta di audizione e la convocazione per due diverse date, non si sono presentati per essere ascoltati e non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Fissato il dibattimento, il loro difensore, con memoria ritualmente depositata, eccepita in rito l’improcedibilità del deferimento, nel merito ha concluso per la sua infondatezza.

Il dibattimento

Alla riunione del 15.2.2019 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le sanzioni della inibizione di mesi 1 (uno) e dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per il sig. Vrenna Giovanni e dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per la società. Riportatosi alla memoria in atti, il difensore dei deferiti ne ha chiesto il proscioglimento.

Motivi della decisione

In via preliminare vanno esaminate le eccezioni in rito formulate dalla difesa dei deferiti. Hanno eccepito, gli incolpati, l’improcedibilità del deferimento per la ritenuta inosservanza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 32-quinquies, co. 3, CGS quale durata massima delle indagini, nonché la inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito in data antecedente all’iscrizione della notizia del fatto illecito nell’apposito registro previsto dal comma 2 della citata norma.

Le eccezioni sono prive di pregio.

In materia di termini, laddove ne prevede la perentorietà, l’art. 38, comma 6, del CGS è norma riferita alla fase dibattimentale, come già ritenuto dalla Corte Federale d’Appello con la decisione del 23.11.2016 (C.U. n.75/CFA 2016/2017). Ne consegue che il termine di sessanta giorni, quale durata massima delle indagini, ha natura meramente ordinatoria ed attiene unicamente allo svolgimento della fase “procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria”.

L’unica conseguenza connessa alla sua violazione, in mancanza della proroga prevista dall’art. 32-quinquies, co. 3, CGS è esclusivamente la inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito successivamente alla sua scadenza, previsione non applicabile analogicamente, a tutto voler concedere, al materiale precedentemente acquisito e che ha determinato l’iscrizione della notizia dell’illecito del richiamato registro.

Nel merito il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.

In punto di fatto si osserva che le dichiarazioni rese non sono state contestate, né seguite da smentita, il che già esclude in nuce la presunta omessa verifica del loro contenuto, avendo la Procura acquisito il relativo file audio, messo anche a disposizione della difesa (v. pec Procura versata in atti), a nulla rilevando, in termini di prova, la mancanza di copia di una qualsiasi testata giornalistica “cartacea” e/o on line riproducente la dichiarazione. La dichiarazione, infatti, è stata resa nel corso di una trasmissione radiofonica, per tale motivo idonea a raggiungere un numero indiscriminato di soggetti, di talché risultano soddisfatti anche i presupposti in presenza dei quali, a mente dell’art. 5, co. 4, CGS possa ritenersi “pubblica”.

Quanto alle dichiarazioni in parola, si rileva che le stesse vanno ben oltre il diritto di esprimere il proprio pensiero e la propria opinione, pur costituzionalmente garantito, in quanto lesive dell’altrui reputazione, sia perché non ricorrente, nella fattispecie, nemmeno l’esimente derivante dalla presunta prova in ordine alla verità dei fatti; sia perché non connotate dai limiti di continenza.

Ed invero, in più passi delle dichiarazioni del sig. Vrenna si fa cenno all’esistenza di bilanci falsati dalla società Chievo Verona allo scopo di mascherare la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società, onde conseguire l’iscrizione al campionato di Serie A, altrimenti non conseguibile, in tal modo falsando anche il campionato e vanificando il lavoro delle altre società. A supporto di tali affermazioni la difesa dei deferiti ha richiamato il ben noto atto di deferimento della ridetta società e dell’AC Cesena Spa, per l’altrettanto noto caso delle cc.dd. “plusvalenze” già giunto alla cognizione di questo tribunale (C.U. n.16/TFN -2018/2019).

Vi è però, che il tribunale, in quella occasione, ha sanzionato la condotta dei deferiti perché “caratterizzata da estrema superficialità, tale da integrare gli estremi dell’illecito disciplinare, quanto meno sotto il profilo colposo, per non aver posto in essere le dovute prudenziali correzioni ai dati contabili societari, anche in ragione del fatto che la contabilizzazione delle plusvalenze sembra essere un fenomeno alquanto diffuso ed utilizzato da diverse società calcistiche. In tale ottica, in presenza dei sopracitati elementi ed in assenza di elementi correttivi dei dati di bilancio una volta non verificatesi le condizioni per le quali si è ritenuto di “scommettere” su giovani talenti, si ritiene pienamente sussistente la condotta contestata a tutti i deferiti nelle rispettive qualità di Presidente del Chievo e Consiglieri di Amministrazione delle due società deferiti”.

Alcun riferimento, dunque, a bilanci falsi, bensì a condotte che non hanno consentito la correzione degli effetti finanziari derivanti dal sistema delle cc.dd. plusvalenze.

E non v’è dubbio, peraltro, che prevedere l’inevitabile fallimento della società per effetto di tali condotte, del resto già sanzionate, nonché quale conseguenza dell’esistenza di esposizioni debitorie comunque dilazionate, costituisca un sicuro vulnus della reputazione della stessa e del suo esponente apicale, esplicitamente ritenuti incapaci di fare fronte agli obblighi assunti nei confronti di terzi.

Allo stesso modo, travalica il diritto di pensiero e di critica insinuare da parte degli Organi di giustizia sportiva trattamenti differenti a proprio carico (“radiazione”) in presenza di situazioni analoghe, nonché l’esistenza di una giustizia sportiva a due binari che lascia impuniti taluni soggetti e si accanisce contro altri, tale inequivocabilmente essendo il senso da attribuire alle espressioni “fosse successo al Crotone ci sarebbe stata la radiazione”, nonché “e poi si va davanti ad una giustizia sportiva e si passa liscia”, in tal guisa insinuandone l’incapacità di osservare e applicare quelle stesse regole che secondo l’incolpato, “pochi rispettano”, sì da ritenersi legittimato “a fare quello che voglio anche perché sarò impunito”.

Alla stregua di quanto precede, la responsabilità del sig. Vrenna Giovanni deve ritenersi sufficientemente provata.

Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante risponde anche la società FC Crotone Srl a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del CGS. Sanzioni congrue, diversamente da quanto richiesto dalla procura federale, sono quelle di cui al dispositivo, tenuto comunque conto che le dichiarazioni di che trattasi provengono dal presidente del FC Crotone Srl, squadra professionistica che milita nel campionato nazionale di Serie A, e che, a mente dell’art. 5, co. 5, CGS “qualora le dichiarazioni siano idonee e a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da € 2.500,00 ad € 50.000,00 se appartenente alla sfera professionistica”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Vrenna Giovanni, mesi 1 (uno) di inibizione e ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);

- per la società FC Crotone Srl, ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

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