DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0013/CSA del 4 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 50 dell’1.10.2019
Impugnazione – istanza: TORINO FC SPA
Massima: Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 74, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come più volte affermato da questa Corte nella vigenza dell’identica disposizione di cui all’art. 36-bis del vecchio C.G.S., trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.
Massima: Rideterminata la squalifica per una giornata di gara nell’ammonizione all’allenatore…L’art. 9, comma 7, del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto il sanzionato è un tesserato espulso dal campo ma non calciatore. Pertanto la sanzione a lui irrogabile potrà essere una di quelle previste dal comma 1 dell’art. 9 laddove si afferma che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sanzioni che vanno dall’ammonizione all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C.. In ordine al comportamento tenuto dal sig. M., questa Corte ritiene debba applicarsi la diversa sanzione della ammonizione. Ai fini del computo delle ammonizioni, l’ammonizione comminata da questa Corte deve sommarsi alle due ammonizioni, già comminate dal Direttore di Gara nel corso della gara di cui al presente procedimento, nonché alle ulteriori ammonizioni comminate al M.nel corso della presente stagione sportiva.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0012/CSA del 4 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 50 dell’1.10.2019
Impugnazione – istanza: TORINO FC SPA
Massima: …Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 74, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come più volte affermato da questa Corte nella vigenza dell’identica disposizione di cui all’art. 36-bis del vecchio C.G.S., trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.
Massima: Rideterminata la squalifica per una giornata di gara nell’ammonizione con l’ammenda di € 3.500,00 all’allenatore. L’art. 9, comma 7, del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto il sanzionato è un tesserato espulso dal campo ma non calciatore. Pertanto la sanzione a lui irrogabile potrà essere una di quelle previste dal comma 1 dell’art. 9 laddove si afferma che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sanzioni che vanno dall’ammonizione, all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C..Ai fini del computo delle ammonizioni, l’ammonizione comminata da questa Corte deve sommarsi alle due ammonizioni, equivalenti alla espulsione disposta dal Direttore di Gara nel corso della gara di cui al presente procedimento, nonché alle eventuali ulteriori ammonizioni comminate al F. nel corso della presente Stagione Sportiva.
DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 092/CSA del 06/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 84/CSA del 25 Gennaio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 22.01.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. L.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/BENEVENTO DEL 19.01.2019
Massima: Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.
Massima: Rideterminata la squalifica per 1 giornata effettiva di gara nell’ammonizione con diffida e ammenda di € 2.000,00 al tecnico per il comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara…Ed invero, pur essendo indubbio che la condotta, posta in essere dal …i, meriti una adeguata sanzione, trattandosi, di un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara; purtuttavia, questa Corte ritiene che la sanzione possa essere rideterminata, anche alla luce di alcuni precedenti di questa Corte, in parte citati dallo stesso ricorrente, nell’ammonizione con diffida oltre all’ammenda di € 2.000,00.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 032/CSA del 06 Ottobre 2017
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA SIG. C.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA- NOVARA DELL’1.10.2017
Massima: Rideterminata una giornata di squalifica all’allenatore nella la sanzione della ammonizione e l’ammenda di € 3.000,00 “per avere, al 32° del secondo tempo, contestato l’operato dell’arbitrale e successivamente, dopo il consequenziale allontanamento, rivolto un gesto irridente abbandonando il recinto di gioco”…Osserva all’uopo, questa Corte, che il comportamento del Sig, …, stante anche la genericità della descrizione della condotta da parte del Giudice Sportivo, deve qualificarsi comunque irrispettoso, come del resto è stato considerato in altre occasioni dei precedenti richiamati dal reclamante nel proprio atto.In effetti, sia l’applauso, sia le parole pronunciate che, comunque, individuano un giudizio negativo manifestato di certo in maniera eccessiva, non sembrano arrecare alcuna offesa all’onore o al decoro del Direttore di gara.
Decisione C.S.A.:C. U. n. 126/CSA del 18 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 155 del 15.04.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.F. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PESCARA/BARI DEL 14.04.2018
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedura d’urgenza sostituisce alla sanzione della squalifica quella dell’ammonizione con diffida e ammenda di € 2.000,00 per comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 96/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 102/DIV del 12.12.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BISOLI PIER PAOLO SEGUITO GARA PADOVA/REGGIANA DEL 9.12.2017
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ridetermina a carico dell’allenatore la sanzione infliggendo l’ammonizione unitamente all’ammenda di € 1.000,00, per aver questi assunto un atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro. In particolare, il comportamento posto in essere anche se ritenuto irriguardoso è da considerare in maniera attenuata con conseguente rideterminazione della sanzione.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio 2010 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 10.11.2009
Impugnazione – istanza: Ricorso del sig. S.M. avverso la sanzione dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito gara Brescia/Triestina Calcio del 7.11.2009 Massima: L’allenatore ai sensi dell’art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S. è sanzionato con l'ammonizione con diffida e l'ammenda (€ 5.000,00) "per aver, al termine della gara, negli spogliatoi, comunicato all'Arbitro l'intento di sollecitare un commentatore televisivo a criticare pesantemente il suo operato"
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 14 marzo 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 17 luglio 2009 n. 3 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.2008
Impugnazione – istanza: Reclamo dell’U.S. Lecce S.p.A. avverso la sanzione dell’ammonizione con diffida ed ammenda di € 5.000,00 inflitta al sig. G.P. seguito gara Lecce/Frosinone del 26.1.2006
Massima: E’ sanzionato con l’ammonizione con diffida e l’ammenda l’allenatore perché al minuto 48° del secondo tempo di gara, portandosi dietro la propria panchina, inveiva, utilizzando espressioni molto offensive e provocatorie, nei confronti di un gruppo di spettatori, presenti in tribuna centrale, nonché, cercando di individuarli, indicava ripetutamente questi ultimi al servizio d’ordine della propria Società.