Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0017/CSA del 25 Ottobre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 22 del 17.09.2024
Impugnazione – istanza: - S.S.D. Savoia 1908 F.C.
Massima: Confermata la sanzione della squalifica fino al 17.11.2024 inflitta all’allenatore “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara” e così testualmente riportati dall’Arbitro nel proprio referto:…, “dopo la fine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi usava un linguaggio ingiurioso nei confronti del sottoscritto in 2 diverse circostanze, la prima nel corridoio che portava agli stessi dicendomi: ‘ma che cazzo fai, dai 3 minuti di recupero?, sei un incompetente, cambia lavoro’ e la seconda davanti alla porta dello spogliatoio della terna arbitrale: ‘vaffanculo imbecille’”.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0098/CFA del 18 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Lazio, di cui al C.U. n. 188 del 15.12.2023
Impugnazione – istanza: – Presidente federale/Sig. M.B.
Massima: Accolto il reclamo del presidente federale ex art. 102 CGS e per l’effetto in riforma della decisione del giudice sportivo che aveva irrogato all’allenatore con la squalifica la squalifica sino al 31/05/2025, inflitta allo stesso la squalifica fino al 26/10/2025 di squalifica perché al 34° minuto del primo tempo, in quanto, come risulta dal referto arbitrale, l’allenatore della squadra ospite …, dopo essere stato espulso al 31° del primo tempo per insulti diretti all’arbitro (“sei un c…….”, “stai a fa il c…….”, “sei uno stupido ragazzino protagonista”), si è avvicinato a questi in due occasioni prima di lasciare il campo, ponendogli la mano sul volto e spintonandolo. All’esito di tale condotta, l’arbitro ha richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine e ha sospeso la gara. Successivamente, si è recato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Monterotondo dove, a seguito di visita, ha ricevuto un referto con diagnosi di “Tachicardia Stress relato da aggressione verbale e fisica” con una prognosi di 3 giorni di riposo….La decisione impugnata va riformata in quanto, come ben illustrato nel reclamo, ha male applicato la norma di riferimento. L’art. 35 CGS (Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara) definisce al primo comma la condotta violenta quale “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.” Al comma 2 prevede che “i calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica” Nel caso di specie, pur nella critica del comportamento del calciatore, la Corte sportiva d’appello ha fornito una spiegazione della condotta come di un gesto che non sarebbe in sé violento ma costituirebbe una forma di violenta protesta seppure irriguardosa e invasiva, sostanzialmente ascrivendola alla tipologia di condotta di cui all’art. 36 CGS. Tale motivazione è contraddittoria se raffrontata con le risultanze del referto arbitrale, con i documenti medici attestanti le conseguenze della condotta del direttore di gara e non è smentita dalle dichiarazioni da questo rese in sede di udienza. Questa Corte ritiene, invece, che la condotta del … vada valutata, nel complesso, quale “condotta violenta”, ai sensi dell’art. 35 CGS, secondo comma, in quanto la reazione alla espulsione dal terreno di gioco non si è limitata a una mera condotta “irriguardosa”, punita dall’art. 36 CGS, ma è sfociata in una azione “impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”. L’incolpato, difatti, non si limitato ad un mero “contatto fisico”, egli cioè non ha soltanto “toccato” l’arbitro – comportamento punito dall’art. 36, comma 1, lett. b) del CGS - avendo egli “spintonato” il direttore di gara, cioè urtato o sospinto in malo modo, causandogli stress e tachicardia e quindi integrando “la condotta violenta” punita dall’art. 35 del CGS. Per completezza va aggiunto che il Legislatore sportivo ha ritenuto di intervenire per affrontare il dilagare della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, con il Codice del 2019, prevendendo un articolo specifico (art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto precedentemente previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente. Le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri – in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Da ultimo, va evidenziato l’ulteriore inasprimento delle sanzioni, disposte con C.U. FIGC 165//A del 20 aprile 2023, applicabile ratione temporis al caso di specie. Già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/20212022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023). Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, questa Corte ribadisce che la decisione del Giudice sportivo d’appello territoriale sia errata nel suo percorso logico-giuridico, in quanto la condotta del sig. Bongiorno rientra appieno nella fattispecie di cui all’art. 35, comma 2, essendo irrilevante che alla condotta del giocatore sia seguita o meno una malattia dell’arbitro, in quanto, nel caso di specie, si è comunque verificata – nella prospettiva dell’ordinamento sportivo - una lesione personale, attestata da una struttura sanitaria pubblica. Tale comportamento, può essere sanzionato - in ragione delle conseguenze non gravi della condotta violenta sull’arbitro - in misura pari al minimo della attuale pena edittale di cui all’art.35, comma 2, CGS pari ad anni 2 di squalifica, a decorrere dalla data della decisione di primo grado (26.10.2023).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0089/CFA del 04 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso il Comitato regionale Emilia-Romagna, di cui al C.U. n. 47 del 29 novembre 2023
Impugnazione – istanza: – Presidente federale/F.A.
Massima: Accolto il reclamo del presidente federale ex art. 102 CGS e per l’effetto in riforma della decisione del giudice sportivo che aveva irrogato all’allenatore con la squalifica la squalifica sino al 28 agosto 2024, inflitta allo stesso anni 1 e mesi 2 di squalifica perché per come si legge nel referto arbitrale “Al 48' del 1° tempo, a recupero quasi scaduto, ho assegnato un calcio di rigore a favore della squadra Castellarano. L'allenatore, sig. …, si precipitava in campo, senza l’autorizzazione del sottoscritto, e per la precisione nell'area di rigore per protestare in modo irriguardoso riguardo questa decisione (...). Per questo motivo è stato ammonito, ma subito dopo si è alterato ulteriormente protestando ancora più̀ a gran voce (...) e venendo a tu per tu con il sottoscritto, il quale ha proceduto estraendo il cartellino rosso, espellendo così l'allenatore. Questi, accortisi del cartellino, mi ha tirato uno schiaffo sull'avambraccio destro causandomi un lieve fastidio e facendomi cadere il cartellino. A causa del gesto violento subito non ero più̀ nelle condizioni di proseguire con tranquillità̀, serenamente e imparzialmente la direzione della gara. In ragione a quanto scritto sopra e viste le condizioni, della condotta violenta subita, e dalle disposizioni date del Presidente della Sezione di Modena, ho pertanto deciso di sospendere definitivamente la gara, con il calcio di rigore ancora da battere. L'allenatore, intanto, continuava a stare sul terreno di gioco, continuando a protestare”…E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più̀ di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più̀ propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità̀ di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/20212022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023). Sulla base di quanto sin qui considerato, questa Corte ribadisce che la decisione del Giudice sportivo territoriale è errata nel suo percorso logico-giuridico, in quanto la condotta del sig. Angiolillo rientra appieno nella fattispecie di cui all’art. 35, comma 1 CGS. Per quel che attiene al trattamento sanzionatorio si deve rilevare come il Giudice sportivo abbia irrogato al signor Angelillo la squalifica della durata di 9 mesi, senza tuttavia dare contezza se ha ritenuto che il comportamento del tecnico dovesse essere inquadrato nell’ipotesi della condotta violenta nei confronti del direttore di gara (art. 35, comma 2) o nelle altre condotte di cui all’art. 36 CGS. A prescindere dall’evidenziata carenza motivazionale, non può sfuggire che nell’avversata decisione il Giudice sportivo ridimensiona complessivamente la gravità dell’accaduto, ponendo in evidenza che dal referto di gara e dal relativo supplemento non emergono situazioni di pericolo per l’incolumità dell’ufficiale di gara o turbolenze, dallo stesso non fronteggiabili con gli ordinari strumenti regolamentari e tali da compromettere la regolare prosecuzione della gara ai sensi dell’art. 10, comma 5, CGS e dell’art. 33 del regolamento della Lega nazionale dilettanti. Un ulteriore elemento significativo concerne l’entità della sanzione della squalifica per 9 mesi irrogata all’incolpato, in misura evidentemente inferiore a quella di due anni prevista dall’art. 35, comma 2 nei casi in cui giocatori o i tecnici abbiano compiuto azioni violente nei confronti dell’ufficiale di gara nella forma meno grave di cui al comma 1 dello stesso articolo. In base a quanto sin qui rilevato, questa Corte ritiene che, nel caso in esame, ricorrano i presupposti per l’applicazione del secondo comma dell’articolo 13 CGS, che prevede la possibilità, per gli organi della giustizia sportiva, di prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengano idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. Del resto, è coerente con i principi del processo sportivo che la Corte federale d’appello possa anche svolgere la funzione di giudice di equità, con concreta applicazione degli artt. 12 e 13 CGS. Peraltro, proprio il dato testuale dell’art. 13 CGS porta a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili. L’art. 13, comma 1, CGS, nello statuire, quale principio generale, che la “sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più [circostanze attenuanti]”, senza richiamare il vincolo di eventuali minimi da rispettare, sembra semmai scegliere una soluzione opposta: ovvero affidare al Giudice il compito di valutare l’effettiva natura e gravità dei fatti commessi e commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 94/CFA/2021-2022). Va altresì ricordato che la giurisprudenza di questa Corte Federale ha definito il potere di cui all’art.13, comma 2, CGS come uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (cfr. n. 1-CFA/2021-2022; n. 58/CFA/2022-2023; n. 8/CFA/2022-2023; n. 6/2023/2024). In tale prospettiva non si possono ignorare gli elementi che emergono dalla decisione del Giudice sportivo e dallo svolgimento dei fatti come descritti nella documentazione in atti. Primariamente, gli effetti dello “schiaffo” sul braccio, descritti nel supplemento al referto di gara come lieve fastidio e perdita della serenità, sono per stessa ammissione dell’arbitro tenui e, pertanto, obiettivamente idonei ad alleggerire la gravità del comportamento del tecnico, fermo restando la censurabilità dell’atto sul piano disciplinare. Ugualmente deve essere sottolineato che l’illecito sportivo de quo, pur se perfettamente integrato, non ha causato alcuna alterazione del risultato per mancanza di ulteriori turbative, tant’è che il Giudice sportivo ha disposto la prosecuzione della gara, conclusasi regolarmente per quanto in atti. Va ancora tenuto presente che nell’ordinamento sportivo le sanzioni a carico delle persone sono connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generale preventiva) e devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente, desumibile da diversi indicatori, tra i quali sono da valorizzare i precedenti disciplinari ed eventuale recidiva, che nel caso in esame, per quanto in atti, non incidono a sfavore dell’incolpato. In definitiva, questa Corte ritiene che la sanzione da irrogare all’incolpato per ragione di equità debba essere proporzionata alla giusta intensità e gravità della condotta tenuta in concreto dal tecnico della società Riese, e che sussistono, pertanto, le condizioni per la concessione dell’attenuante “innominata”, di cui all’art. 13, comma 2 CGS.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0035/CSA del 3 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. , di cui al C.U. n. 29 del 5 ottobre 2023
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Chisola Calcio - Sig. N.A.
Massima: Confermata la squalifica per mesi 4 inflitta all’allenatore “Per avere rivolto espressione offensiva dal contenuto discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario”…Giova richiamare un precedente riferito a vicenda pressoché identica (C.S.A., Sez. II, sent. n. 161 del 7 febbraio 2022), ove si è condivisibilmente affermato che la prevenzione e repressione dei comportamenti discriminatori nello sport e, per quanto più specificamente riguarda l’art. 28 del Codice, nel contesto delle competizioni calcistiche, ha assunto una rilevanza centrale nell’ordinamento di settore. Lo Statuto delle Federazione prevede che “la FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza” (art. 2, comma 5). La disposizione di ordine programmatico ha trovato proprio nell’art. 28 C.G.S. una compiuta attuazione, mediante la previsione di sanzioni afflittive a carico dei tesserati responsabili di “offesa, denigrazione o insulto”. Quanto all'offesa, la norma ha tipizzato l’idoneità discriminatoria del comportamento, ai fini della configurazione dell’illecito, disancorandone la punibilità dalla percezione soggettiva della persona destinataria. Come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, ad integrare l’illecito è sufficiente la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e, sulla base di un nesso causale, la verificazione dell’effetto discriminatorio prodottosi direttamente o indirettamente. La denigrazione è, invece, da collegare alla lesione della reputazione, dell’onore e del decoro del destinatario, nuovamente in una prospettiva oggettivizzata, non secondo uno stato emotivo o un sentimento individuale, talché dovrà verificarsi se l’aggressione sia stata rivolta al senso di dignità che un singolo o una comunità ha consolidato nell’opinione comune. Da ultimo, l’insulto è riferibile alle modalità di espressione della discriminazione, venendo in rilievo l’uso di espressioni ingiuriose o la commissione di atti di spregio volgare. Dall’art. 28 C.G.S. si evince che, oltre alla condotta materiale qualificata e tipica, è necessaria l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria. Nella specie, il Collegio ritiene che la sanzione di quattro mesi di squalifica sia del tutto proporzionata alla gravità delle parole discriminatorie pronunciate dall'allenatore … verso il calciatore avversario. Appellare, infatti, un calciatore di origine straniera con l’espressione “zingaro di merda”, accompagnata dall'espressione "torna a casa tua", indipendentemente da ogni altra considerazione circa la sua provenienza, merita all’evidenza la comminazione della squalifica, peraltro nella misura edittale minima, prevista dal legislatore federale per le condotte discriminatorie.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 055/CSA del 24 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale della Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n.52/DCF del 25 ottobre 2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. U.P. Comunale Tavagnacco
Massima: Confermata la squalifica a tempo fino al 20/01/2023 al tecnico perchè “Al 36° del primo tempo, entrava in campo per prestare soccorso ad una calciatrice infortunata, alla richiesta del Direttore di gara se fosse necessario l'intervento del personale sanitario con la barella, gli rivolgeva frase ingiuriosa ed espressione blasfema. Alla notifica del provvedimento di espulsione, giunto alla sua panchina, lanciava con vigoria la borsa di primo soccorso a terra, proferendo espressioni blasfema bestemmiando e rivolgendo ulteriori frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di gara. Nell'uscire dal terreno di gioco, giunto al cancello di uscita scagliava una bottiglietta d'acqua contro la porta di ingresso degli spogliatoi; l'oggetto passava a meno di un metro dai paramedici che stavano soccorrendo la suddetta calciatrice infortunata trasportandola sulla barella. Nel contempo urlava frasi ingiuriose all'Assistente. In seguito, prendeva posto nella di tribuna dietro l'A.A. e continuava a rivolgere frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale per tutta la durata della gara.
Costituisce aggravante il fatto che prestava soccorso ad una calciatrice infortunata senza avere qualifica sanitaria”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 315/CSA del 26 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 13 del 20.04.2022
Impugnazione – istanza: - G.S.D. Castelfidardo SSD A RL
Massima: Confermata la squalifica fino al 20.05.2022 inflitta all’allenatore “per avere lanciato uno sputo sulla maniglia dello spogliatoio arbitrale così da attingere la mano del Direttore di gara. Sanzione così determinata anche in considerazione della pandemia tuttora in corso”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 281/CSA del 04 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n.8 del 07/04/2022 avverso la sanzione della squalifica a tutto il 6.06.2022al proprio allenatore Sig. M.F., in relazione alla gara Triestina Calcio 1918 Srl/Mittici del 3.04.2022 valevole per la 7^ giornata di Ritorno del Campionato di Serie C (Girone B).
Impugnazione – istanza: - U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.
Massima: Confermata la squalifica all’allenatore fino al 6.06.2022: “Per essersi posizionato, al termine della gara, a seguito della notifica di un provvedimento disciplinare all'indirizzo di una calciatrice della propria squadra, davanti al direttore di gara, a braccia larghe, impedendogli di procedere in avanti e ostacolandolo. Nella circostanza, colpiva il direttore di gara con due lievi spinte al petto e gli rivolgeva espressioni irriguardose”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 276/CSA del 04 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Lega Nazionale Dilettanti Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 6 del 31.03.2022
Impugnazione – istanza: Ternana Calcio s.p.a.
Massima: Ridotta la squalifica all’allenatore originariamente comminata fino al 15/06/2022 in quella fino al 31/05/2022 per aver: “Al termine della gara, dopo essere rientrato nello spogliatoio sentivo delle urla nello spazio antistante agli spogliatoi. Uscendo dallo spogliatoio vedevo i dirigenti della Soc. Ternana che cercavano di dividere il Sig. …. dal Sig. …. Non ho potuto vedere chi dei due avesse effettivamente cominciato tale litigio, ma da quel momento vedevo il Sig. … che ripetutamente inveiva con minacce nei confronti del Sig. … cercando di colpirlo due volte con una testata e uno schiaffo, ma senza riuscire nel suo intento in quanto fermato per tempo dai dirigenti della Soc. Ternana. Per ben due volte però il Sig. ….metteva il palmo della mano sul volto del Sig. …, spingendolo, ma senza recargli alcun danno fisico. Il Sig. … ha reagito dando uno schiaffo al volto del Sig. …, senza recargli alcun danno fisico. Il tutto è durato per circa 20 minuti, ovvero fino all’intervento della Polizia, chiamata dai dirigenti di entrambe le società […]”…..Sotto un primo profilo, considerato che proprio per effetto di tale indebita presenza e nei confronti dello stesso dirigente inibito, s’è verificato l’episodio nel quale lo ….ha posto in essere la condotta sanzionata, quest’ultima – certamente rimproverabile e meritevole di sanzione a norma dell’art. 9, comma 1, lett. e), C.G.S. – può ritenersi attenuata ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., in quanto originata da una situazione d’irregolarità (i.e., presenza d’un dirigente inibito), ascrivibile alla Società avversaria. Ritiene il Collegio, in proposito, che avuto riguardo al complessivo tenore della condotta dello ….e a fronte dell’effetto attenuante della circostanza suindicata, la sanzione della squalifica vada ridotta al 31 maggio 2022.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 106/CSA del 07/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 100/csa del 22 Febbraio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 12.2.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. N.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2019 INFLITTA AL RICORRENTE SEGUITO GARA BRESCIA/CARPI DEL 9.2.2019
Massima: Rideterminata la squalifica fino a tutto il 31.3.2019 in quella fino al 15.3.2019. all’allenatore “per avere , al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, indirizzato agli Ufficiali di gara espressioni gravemente intimidatorie ed epiteti insultanti; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”…Il ricorso va accolto in quanto il comportamento assunto dal sig. … merita di essere sanzionato ma in una misura diversa in considerazione del fatto che non vi è stato comportamento intimidatorio.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 171/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL ROBUR SIENA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2018; AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE AL SIG. V. D. SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PIACENZA DEL 29.04.2018
Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso ridetermina all’allenatore la sanzione nella sola inibizione fino al 20.5.2018 compreso “per aver al termine del primo tempo assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro protestando reiteratamente e rivolto frase offensiva ad un tesserato della squadra avversaria”…Osserva, all’uopo, questa Corte che il comportamento del … deve qualificarsi come condotta irriguardosa sia nei confronti dell’arbitro che nei confronti dell’avversario ma, al contempo, va ritenuto di non particola gravità. Nel caso di specie le frasi e il comportamento posti in essere dall’incolpato, individuate in unico contesto temporale, sono manifestazione di un giudizio negativo che seppur estrinsecatosi in maniera colorita non sono idonei ad integrare condotte offensive in senso stretto ma meramente irriguardose e, comunque, contenute in limiti di non particolare rilevanza, di talchè è possibile attenuare la sanzione irrogata come di seguito.
Decisione C.S.A.:C. U. n. 120/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. P.G. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 12.2.2018 E AMMENDA DI € 3.000,00 SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 3.2.2018
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, limita la sanzione inflitta dirigente alla sola inibizione a tutto il 12.2.2018 per l’assenza di qualsivoglia intento offensivo ovvero ingiurioso nei confronti del direttore di gara.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’11.5.2016 INFLITTA AL SIG. C.G. SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015
Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica all’allenatore fino a tutto l’11.2.2016 che protestava veementemente dopo che l’arbitro aveva assunto una decisione tecnica, indirizzandogli frasi volgari ed offensive. Conseguenzialmente – su segnalazione dell’assistente – veniva allontanato dal terreno di gioco e mentre usciva apostrofava con una frase offensiva l’assistente. A fine gara – così come riportato dal referto arbitrale – avrebbe tentato di aggredire con calci e pugni alcune giocatrici della squadra avversaria – che stavano festeggiando la vittoria – non riuscendo nell’intento grazie all’intervento di 2 Carabinieri presenti. Per come evidenziato nello stesso referto arbitrale, a parere di questa Corte, il comportamento del –omissis - tenuto a fine gara non aveva alcuna connotazione di piena lesività ed offensività tale da giustificare una sanzione come quella applicata dal Giudice di primo grado; e la dimostrazione di ciò si ha dal fatto che il semplice intervento dei Carabinieri e/o dei Dirigenti ha subito fermato ed interrotto gli accadimenti.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015
Impugnazione – istanza: 7. RICORSO A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2015 INFLITTA AL SIG. R.A. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/PINK SPORT TIME DEL 24.5.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore: «Allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, posizionatosi all’esterno del recinto di giuoco, rivolgeva espressioni offensive e gravi minacce nei confronti del medesimo arbitro, ingiurie e minacce reiterate anche al termine della gara. Con l’aggravante di essere inserito in distinta di gara quale dirigente addetto all’arbitro. (plurirecidivo)».
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 10 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 19.11.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.4.2015 INFLITTA AL SIG. A.A. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, CYNTHIA 1920/VITERBESE CASTRENSE DEL 15.11.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore per avere durante la gara del: "presenziato indebitamente, durante l'intervallo tra il primo e secondo tempo nella zona degli spogliatoi benché squalificato ai sensi del Com. Uff. n, 26 del 12 novembre 2014.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 06 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 180 del 29.4.2014
Impugnazione – istanza:1. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL SIG. M.E. SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA CATANIA/TRAPANI DEL 26.4.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica fino al 31 dicembre 2014 per “avere, al termine della gara, assumendo un atteggiamento minaccioso, afferrato in maniera violenta il braccio di un Assistente provocandogli sia un intenso dolore, durato alcuni minuti, sia un livido di grosse dimensioni, successivamente si recava nello spogliatoio degli Ufficiali di gara reiterando tale comportamento”.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 17 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 682 del 2.4.2014
Impugnazione – istanza:1. RICORSO A.S.D. W.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL SIG. T.G. SEGUITO GARA W.S. CATANZARO/LE FORMICHE DEL 30.3.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica fino al 31 dicembre 2014 per aver tenuto un comportamento gravemente antisportivo, costituito da ingiurie e proteste nei confronti del direttore di gara, con tanto di spintonamento; ma a fine partita, nel gesto di stringergli la mano, forzava con veemenza la presa con evidente volontà di arrecare dolore con tanto di introduzione nello spogliatoio per tentare l’aggressione fisica poi evitata dall’intervento di due dirigenti della squadra locale.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 9.6.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. L.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2014 FROSINONE/LECCE DEL 7.6.2014
Massima: La Corte ridetermina la sanzione della squalifica all’allenatore fino alla data del 30.9.2014 perchè al termine della gara il preparatore dei portieri, si portava verso l’allenatore, esultando vistosamente di fronte al tecnico; a questo punto l’allenatore si scagliava contro di lui e lo colpiva con due pugni di cui uno lo raggiungeva in pieno. L’allenatore continuava nell’aggressione, ma veniva a stento fermato. A quel punto, l’allenatore con i suoi calciatori si portava verso la curva sud occupata dai sostenitori. Dopo tre minuti, si dirigeva verso l’ingresso dello spogliatoio ove stazionavano non meno di un centinaio di tifosi avversari, raggiunto questo gruppo si gettava letteralmente tra i tifosi e sferrava calci, schiaffi e pugni verso chi gli capitava davanti; in particolare, si accaniva verso un giovane ragazzo, sostenitore, che gli era davanti e mentre questi si girava lo colpiva con un forte pugno ed un calcio. A quel punto gli “” stewards” facendosi largo tra la folla e gli agenti di polizia, riuscivano a respingerlo all’interno degli spogliatoi. Non v’ha dubbio, infatti, che nei confronti del – omissis - vi fu una grave provocazione iniziale da parte del preparatore dei portieri del Frosinone ed una violenza successiva e reiterata da parte del ricorrente, come emerge, incontrovertibilmente dai rapporti del Commissario di campo e del collaboratore della Procura federale, precedentemente richiamati e sintetizzati. Altro fattore da considerare è l’invasione sul terreno di gioco da parte dei tifosi del Frosinone che ha reso la situazione particolarmente tesa e difficilmente controllabile. Del tutto inappropriata appare la richiesta di applicare nella fattispecie lo stato di necessità ex articolo 54 codice penale. È appena il caso di ricordare, a riguardo, che l’applicabilità dell’esimente viene meno in presenza di ogni forma di comportamento colposo; in particolare lo stato di necessità esula ogni qualvolta chi lo invoca abbia contribuito(anche con semplice colpa incosciente) a provocare la situazione pericolosa non altrimenti evitabile(nel caso di specie è stato volontariamente causato il pericolo con la propria condotta violenta). Tenuto conto di tutti gli elementi di cui all’articolo 16, comma uno, del Codice di giustizia sportiva si ritiene equo rideterminare e ridurre la sanzione della inibizione fino alla data del 30 settembre 2014.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014
Impugnazione – istanza: 8. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO A 1.10.2014 AL SIG. G.G.INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica della inibizione fino al 1.10.2014 perchè: “allontanato per proteste nei confronti dell'Arbitro, al termine della gara, attendeva la terna arbitrale nella zona antistante gli spogliatoi e rivolgeva espressioni estremamente triviali, dal contenuto discriminatorio e minaccioso. Tale condotta veniva reiterata nel parcheggio dell'impianto sportivo ove il medesimo incitava ed istigava un gruppo di persone (una dozzina) ad inveire con toni minacciosi nei confronti degli Ufficiali di gara ed, inoltre, colpiva lo sportello dell'auto che li ospitava con delle manate di forte intensità. Sanzione così determinata in ragione della pervicace reiterazione della condotta nonché della sospensione dell'attività sportiva per il periodo estivo ( R A - R AA)”. La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell’assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore. ….La Corte, infatti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo che si fonda su circostanze puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e del commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo alla sanzione inflitta al – omissis - giustificano anche la misura della sanzione della inibizione, la cui durata, a prescindere dalla carica rivestita dal – omissis - nella compagine sociale, appare coerente con il principio di proporzionalità ed afflittività.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013
Impugnazione – istanza: 7. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.11.2013 INFLITTA AL SIG. B.P.SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013
Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a tutto il 24.10.2013 “per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, spinto l'Arbitro rivolgendogli, con atteggiamento minaccioso, espressioni offensive ed ingiuriose”. Osserva preliminarmente questa Corte che la condotta del Sig. – omissis - così come puntualmente refertata dall'Arbitro deve ritenersi quanto meno irriguardosa e sanzionabile con la squalifica, pur in assenza del requisito della violenza non riscontrabile nella “leggera spinta sulla spalla” ma gridando in maniera minacciosa come refertato dall'Arbitro. Ciò presuppone, ex art. 19 C.G.S., la squalifica per più giornate di gara. Ritiene, peraltro, questa Corte che la sanzione a tempo così come inflitta, ovvero “fino al 5.11.2013”, ha comportato, valutato il calendario ufficiale del Campionato, la squalifica complessiva per un numero di 6 giornate effettive di gara, di certo eccessiva e non proporzionata al reale accadimento.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2013 INFLITTA AL SIG. O.M. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, G.S. BAGNOLESE/ATL. CASTENASO VAN GOOF DEL 23.3.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore attesa la natura e la particolare gravità dei fatti commessi
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.57/CGF del 23 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 29 Ottobre 2013 1 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 21 del 9.10.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA FINO AL 9.4.2014, - AMMENDA DI € 250,00, INFLITTE AL SIG. I.M. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI, NOVARA/PAVIA DEL 6.10.2013
Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta all’allenatore a 3 mesi di squalifica, fino al 9.1.2014 e conferma l’ammenda “perché al termine dell’incontro entrava nello spogliatoio dell’arbitro e lo insultava e minacciava di morte ripetutamente, accusandolo di aver profferito frasi razziste nei confronti di un proprio giocatore: dopo che il direttore di gara usciva dal locale doccia e si recava nella parte dello spogliatoio ove si trovavano i suoi assistenti insieme ai dirigenti delle due società, reiterava le minacce di insulti ed inoltre lo spingeva, facendolo arretrare di alcuni passi. Situazione che cessava solo a seguito dell’intervento dei dirigenti che lo allontanavano a fatica mentre continuava a minacciare l’arbitro”.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 29 Marzo 2004 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 113 del 5.3.2004
Impugnazione - istanza: Reclamo del sig. V.P. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004
Massima: In mancanza di un univoco carattere violento e volutamente lesivo del gesto dell’allenatore ai danni dell’arbitro, essendo lo stesso più che altro da ascrivere ad un momento di particolare agitazione psicomotoria dei soggetti coinvolti in una situazione di accentuata concitazione, verbale e gestuale - e quindi in considerazione della reale non eccessiva gravità del fatto stesso - la sanzione comminata al reclamante può essere ulteriormente ridotta, giudicandosi congrua e di misura proporzionata ad essa gravità.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 20 aprile 2000 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 37 del 16.3.2000
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Castelplanio Angeli avverso la sanzione dell’inibizione fino al 28.2.2002 inflitta all’allenatore B.S.
Massima: All’allenatore viene irrogata la sanzione dell’inibizione a termine per aver volontariamente colpito con la testa il Direttore di gara davanti allo spogliatoio.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 22 dicembre 1999 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 109/C del 15.12.1999
Impugnazione - istanza: Appello del Foggia Calcio avverso la sanzione della squalifica fino al 29.12.1999 inflitta all’allenatore B.P.
Massima: Viene irrogata la squalifica a termine "per condotta non regolamentare in campo e successivo comportamento offensivo verso l'arbitro: ... (recidivo)”.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 10 luglio 1997 - n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 97 del 20.5.1997
Impugnazione - istanza: Appello allenatore P.D. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 31.12.1999
Massima: L’allenatore che commette atti violenti e rivolge frasi minacciose nei confronti dell’arbitro è sanzionato con la squalifica.