Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0017/CSA del 9 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 20 del 19.09.2023
Impugnazione – istanza: – SSD ARL Manfredonia Calcio 1932
Massima: Confermata l’ammenda per € 3.000,00 e della disputa di una gara a porte chiuse per avere, al termine della gara “nello spiazzo antistante gli spogliatoi, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società: rivolto reiterate espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara mentre cercavano il contatto fisico con il medesimo, non riuscendovi solo grazie alla fattiva collaborazione di un dirigente del sodalizio; lanciato uno sputo all’indirizzo di un A.A. che lo colpiva al volto”…Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, C.G.S. (“Fatti violenti dei sostenitori") “Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. Il successivo comma 3 prevede che “Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f) [...]”. A sua volta, il comma 4 prevede che “ Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00 [...]”. Nella specie, la contestazione mossa dalla reclamante s’incentra sulla non riconducibilità dei due soggetti autori della condotta alla società Manfredonia. Al riguardo, tuttavia, è sufficiente la lettura del referto arbitrale, provvista della fede privilegiata di cui all’art. 61, comma 1, C.G.S., in cui si legge che fra le frasi profferite vi era anche “Non devi tornare più a Manfredonia”, che consente di identificare i due soggetti quali (quanto meno) sostenitori della società. Dal momento che, come suesposto, le società rispondono per i fatti violenti (anche) dei propri sostenitori (in tal senso, cfr. anche l’art. 6, comma 3, C.G.S.), fatti fra cui rientra senz’altro anche lo sputo (cfr. l’art. 35, comma 1, C.G.S.), le deduzioni di parte reclamante non valgono a mandarla esente da responsabilità, essendo accertato che i soggetti autori dell’illecito erano appunto (almeno) sostenitori del Manfredonia. A ciò si aggiunga peraltro, in ogni caso, che ai sensi dell’art. 6, comma 4, C.G.S. “ La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti […]”, e che dunque incombe sulle società l’obbligo di garantire la sicurezza dei luoghi in occasione delle gare: il che non può ritenersi avvenuto nel caso di specie, in cui due soggetti estranei e non ammessi all’accesso ai luoghi sono riusciti a raggiungere gli spazi riservati ai tesserati e alla terna arbitrale, in specie lo spazio “antistante agli spogliatoi”, e così a commettere le gravi azioni suindicate, di cui la società è dunque comunque chiamata a rispondere. In tale contesto, la sanzione inflitta sfugge alle critiche di parte reclamante, né la collaborazione prestata dal dirigente, della quale si dà conto nel rapporto arbitrale, vale a ridurne l’entità, che risulta complessivamente congrua nell’ambito delle misure edittali previste dall’art. 26, comma 3 e 4, C.G.S., in combinato con l'art. 8, comma 1, lett. e), C.G.S., considerato d'altra parte che fra le condotte poste in essere è ricompresa anche quella dello sputo, di natura particolarmente riprovevole, oltreché violenta.
Decisione C.S.A. – Sezione I II: DECISIONE N. 157/CSA del 9 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 569 del 31.01.2023
Impugnazione – istanza: A.S.D. Real San Giuseppe
Massima: Confermata la decisione del Giudice sportivo che ha sanzionato la società con l’ammenda di € 4.000,00, la penalizzazione di 1 punto in classifica e la disputa delle gare interne a porte chiuse fino al 30.6.2023 “perché a fine gara un gruppo di propri sostenitori faceva indebito ingresso sul terreno di gioco cercando di giungere a contatto con i calciatori della squadra avversaria tenendo un comportamento minaccioso nei confronti di questi ultimi. Nella circostanza il Presidente della Società, senza apparente motivo, colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario dando così origine ad un furioso parapiglia durante il quale i predetti sostenitori aggredivano i calciatori della squadra avversaria colpendoli con numerosi schiaffi, pugni e calci. A tale condotta di violenza prendeva parte attiva anche un dirigente della Società non inserito in distinta, ma identificato personalmente dagli arbitri, che colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario. Lo scontro si protraeva per diversi minuti mentre la Forza Pubblica sopraggiungeva solo grazie all’iniziativa di un dirigente della squadra ospitata”….Non vi è dubbio difatti, che il comportamento encomiabile dei calciatori della Real San Giuseppe, i quali hanno cercato in tutti i modi di impedire o comunque di limitare le conseguenze dell’aggressione perpetrata da alcuni facinorosi (tra i quali, purtroppo, anche alcuni dirigenti) ai danni dei colleghi della Napoli Futsal (così come concordemente riferiscono sia gli ufficiali di gara che i commissari di campo nei rispettivi rapporti), può e deve essere valorizzato come attenuante ex art. 13, comma 1, lett. c) e comma 2, C.G.S.. Tale attenuante tuttavia, pur ricorrente, risulta di fatto elisa da più circostanze aggravanti, ugualmente ricorrenti e tutte emergenti dagli atti del procedimento, quali: la mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica (art. 6, comma 4, ult. parte, C.G.S.); la diretta partecipazione del Presidente della società (il quale neppure avrebbe potuto accedere al campo di gioco in quanto non inserito in distinta) all’aggressione perpetrata ai danni dei calciatori della Futsal Napoli (art. 14, lett. a), C.G.S.); l’evidente turbativa all’ordine pubblico per l’indebita invasione del terreno di gioco da parte di almeno una decina di tifosi, con comportamenti aggressivi e violenti nei confronti dei calciatori della Futsal Napoli (art. 13, lett. f), C.G.S.). Le suddette circostanze aggravanti risultano decisamente prevalenti sull’unica attenuante e solo di esse deve dunque tenersi conto, così come impone l’art. 15, comma 3, C.G.S..
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 047/CSA del 11 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 18.10.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Licata Calcio
Massima: Confermata la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e l’ammenda di € 2.000,00 a carico della società per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato due petardi, uno prima dell’inizio della gara e uno nel corso dell’intervallo, nelle vicinanze dello spogliatoio della squadra avversaria, uno dei quali, a causa della detonazione, causava stordimento ad un calciatore della società ospitante che si trovava all’interno del proprio spogliatoio rendendo necessario l’intervento dei sanitari e delle Forze dell’Ordine causando ritardo all’inizio del secondo tempo. Per avere i medesimi sostenitori, per la intera durata della gara, intonato cori gravemente offensivi e minacciosi nei confronti dei componenti la società avversaria. Sanzione così determinata anche in considerazione della diffida e della recidiva specifica per i fatti di cui al CU 32”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 028/CSA del 25 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 18.10.2022
Impugnazione – istanza: - ASD Paternò Calcio
Massima: In riforma della decisione impugnata viene applicata alla società la sanzione della squalifica del campo per una gara effettiva (campo neutro a porte chiuse) con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della presente decisione ( e non con decorrenza immediata) e conferma la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 “per avere propri sostenitori nel corso del primo tempo, lanciato una bottiglia di acqua piena da un litro e mezzo che colpiva in pieno volto un calciatore avversario che rimaneva a terra per circa un minuto rendendo necessario l’intervento dei sanitari. I medesimi sostenitori nel corso del secondo tempo lanciavano un petardo nel proprio settore che rendeva necessario l’intervento della Forza Pubblica. Per la intera durata della gara, inoltre, intonavano cori gravemente offensivi e intimidatori all’indirizzo della società avversaria e della Terna Arbitrale. Al termine della gara, molte persone non identificate né autorizzate ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nel recinto di gioco, seguivano l’Arbitro e rivolgevano espressioni offensive al suo indirizzo e all’indirizzo degli Organi Federali. Solo l’intervento delle Forze dell’Ordine consentiva l’allontanamento di detti soggetti e il conseguente rientro negli spogliatoi della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata anche in considerazione della idoneità del lancio della bottiglia ad arrecare gravissime conseguenze alla incolumità dei calciatori”…Se dunque è incontestabile che la bottiglia è stata deliberatamente lanciata da un tifoso del Paternò contro un calciatore del Licata che festeggiava la segnatura della propria squadra, con ciò integrandosi la fattispecie di cui all’art. 26, comma 1, C.G.S. che punisce le società per i fatti violenti commessi in occasione della gara “da uno o più dei propri sostenitori”, è altrettanto incontestabile che la circostanza che tali fatti vengano commessi da uno solo o da numerosi sostenitori, non può non influire sulla misura della sanzione, imponendone un’opportuna graduazione. Da tale punto di vista, ritiene questa Corte Sportiva che la riferibilità ad un solo tifoso del gesto violento, ancorché grave ex se ma fortunatamente senza conseguenze sul piano fisico per il calciatore colpito dalla bottiglia di plastica, nel mentre legittima pienamente la sanzione della squalifica del campo per una giornata di gara, da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse, non giustifichi la deroga alla ordinaria regola della esecuzione della sanzione “con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione” (art. 20, comma 1, C.G.S.), deroga ammessa solo “per motivi di particolare rilievo” che, tuttavia, non appaiono ricorrere nel caso di specie. Quanto alle altre violazioni disciplinari contestate, deve essere considerato che tanto i cori, quanto le offese rivolte all’arbitro da parte di persone non autorizzate presenti sul terreno di gioco, seppure esecrabili e da sanzionare, sono comunque restate confinate al rango di mere intemperanze verbali. Quanto al petardo, questo è stato fatto esplodere sotto la tribuna occupata dagli stessi tifosi del Paternò ed al di fuori del terreno di gioco, circostanza che mentre non vale ad escludere la responsabilità della società ex art. 25, comma 3, C.G.S., impone una valutazione più contenuta sul piano sanzionatorio, rispetto al ben più grave “lancio” di petardi in campo o contro tifosi avversari.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 008/CSA del 22 Luglio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. C.U.
196 del 21.06.2021
Impugnazione – istanza: SSD LATINA CALCIO 1932 a r.l
Massima: Alla società viene ridotta l’ammenda da € 2.000,00 ad € 1.500,00 e disposto l’obbligo di disputare una gara interna con il settore curva riservata alla società ospitante privo di spettatori in luogo della sanzione di disputare la gara a porte ciò “per avere i propri sostenitori rivolto frasi offensive, cori ed espressioni implicanti discriminazione per motivi di razza, nonché origine territoriale, questi ultimi reiterati in più occasioni nonostante l’invito rivolto tramite alto parlanti ad astenersi da tale condotta (R. C. D. C. pubblicata sul C.U. 196 del 21.06.2021)”….L’art. 28, comma 4, del C.G.S. prevede, nell’ipotesi di prima violazione, in caso di “cori, grida e ogni altra manifestazione che siano per dimensione e percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione”, l’applicazione della sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), ossia l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori. Contrariamente a quanto motivato dal Giudice Sportivo, nel caso di specie non v’è stata reiterazione, perché successivamente alla diffusione del messaggio audio da parte della Società reclamante non si sono verificati altri episodi discriminatori. Anche la percezione del fenomeno è stata molto limitata, tant’è che, né il Direttore di Gara, né gli Assistenti, hanno avuto immediata contezza delle condotte.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE (RECIDIVA SPECIFICA) ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALC. P.V.; INIBIZIONE FINO AL 28.2.2018 AL SIG. C.U.; INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018
Massima: Rideterminata la sanzione dell’ammenda da € 5.000,00 ad € 1.500,00 e di 1 gara a porte chiuse (recidiva specifica) nella sola ammenda di € 1.500,00 alla società “per avere, durante l’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tutti i propri calciatori e dirigenti, partecipato ad una rissa con i tesserati della società avversaria. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica e della diffida di cui al Com. Uff. n. 57”..relativamente alla sanzione posta a carico della Società, quest’ultima con il suo scritto difensivo ha eccepito la non sussistenza dell’aggravante dedotta dal Giudice Sportivo nella propria decisione, perché la diffida riportata nel comunicato ufficiale era stata annullata – con decisione della Corte Sportiva di Appello riportata nel Com. Uff. n. 049 - in seguito al ricorso presentato dalla Società. Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento atteso che risulta effettivamente che la diffida richiamata nel Com. Uff. dal Giudice Sportivo di prime cure è stata annullata a seguito di ricorso presentato dalla reclamante.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ED UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLABIAGIO/CORREGGESE DEL 28.1.2018
Massima: Rideterminata la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e di 1 gara a porte chiuse nella sola ammenda di € 3.000,00 alla società “Per indebita presenza, al termine della gara, di alcune persone (7 - 8) non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, nella zona antistante gli spogliatoi, le quali rivolgevano espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dei tesserati della società avversaria. Nella circostanza, uno dei medesimi tentava dapprima di aggredire un calciatore avversario non riuscendovi per l’intervento dei dirigenti locali, successivamente, rivolgeva espressioni offensive e minacciose all’indirizzo del Direttore di gara e degli Organi federali e , vincendo l’opposizione dei propri dirigenti, si avvicinava all’Arbitro e lo colpiva con uno schiaffo di media entità sull’avanbraccio:”….La condotta minacciosa ed offensiva tenuta a fine gara, nella zona antistante gli spogliatoi da alcune persone, riconducibili alla società, ma non presenti nella distinta di gara, è circostanza incontestabile alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., CGS. Così com’è altrettanto acclarato, per il motivo sopra esposto, che una di queste persone, che peraltro indossava un giubbotto societario, ha tentato, dapprima di aggredire un calciatore avversario, dopodiché si è rivolta verso l’arbitro minacciandolo ed insultandolo pesantemente, arrivando a colpirlo con uno schiaffo di media entità all’avambraccio, senza causare conseguenze. Tale dinamica dei fatti deve essere stigmatizzata e censurata con fermezza attraverso idoneo provvedimento disciplinare nei confronti della società la quale, venendo meno ad ogni obbligo di vigilanza, ha permesso la presenza di persone non elencate nella distinta di gara, nella zona antistante gli spogliatoi. Queste persone hanno inoltre assunto atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti dell’arbitro e dei calciatori della squadra avversaria, giungendo addirittura a colpire il direttore di gara. Pertanto, alla stregua di quanto sopra, la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 appare congrua e proporzionata alle violazioni commesse dalla A.S.D. Villabiagio e da soggetti riconducibili alla società. Non appare in linea, invece, con le violazioni contestate, la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, trattandosi, nella fattispecie, di condotte poste in essere dalla società e da soggetti ad essa riconducibili, ma non dai propri sostenitori, i quali non devono essere penalizzati per fatti a loro non imputabili e dei quali non hanno responsabilità alcuna.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 002/CSA del 06/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 001 CSA del 05 Luglio 2018 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018
Massima: Aggravata in pejus la sanzione ex art. 36, comma 3, C.G.S. e per l’effetto alla Società, oltre all’ammenda di € 25.000,00, la sanzione della squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse per il comportamenti, posti in essere dai tesserati e dai sostenitori della società…La gravità di tali comportamenti, ad avviso di questa Corte, non è stata adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo; ciò impone non solo di rigettare il ricorso proposto dalla società FROSINONE CALCIO s.r.l. ma di aggravare le sanzioni, facendo applicazione della facoltà prevista dall’art. 36, comma 3, del C.G.S.. Al proposito, questa Corte ritiene che il principio di afflittività, che deve sempre orientare gli Organi di Giustizia Sportiva nell’individuazione e commisurazione delle sanzioni, imponga di irrogare a carico della società FROSINONE CALCIO s.r.l., oltre all’ammenda di € 25.000,00, già disposta dal Giudice Sportivo, la sanzione della squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. Solo una siffatta sanzione appare, infatti, idonea a realizzare la funzione retributiva della pena, dovendo, la Società ricorrente, subire una punizione che possa incidere effettivamente sul risultato sportivo costituendo, pertanto, un giusto corrispettivo per avere violato il precetto fondamentale secondo il quale i risultati sportivi si ottengono comportandosi in modo corretto e leale e non ponendo in essere azioni che, sebbene non abbiano determinato, in un rapporto di causa-effetto, l’alterazione dello svolgimento della gara che occupa e, dunque, il risultato della stessa, hanno, comunque, interferito con la normale e fisiologica effettuazione della gara medesima. Più in particolare, il comportamento costituito dal lancio premeditato e organizzato di palloni da parte dei tesserati (calciatori professionistici) della Società FROSINONE CALCIO s.r.l., al solo scopo di spezzettare le azioni di attacco della squadra avversaria, anche se non ha mai interrotto azioni della squadra del PALERMO connotate da un’evidente occasione di segnatura, costituisce, all’evidenza una manifestazione di slealtà e scorrettezza, la cui gravità merita di essere adeguatamente sanzionata. La sanzione determinata nei termini più sopra indicati, peraltro, è in grado, per la sua particolare gravità, di costituire un monito nei confronti di tutti gli attori del mondo calcistico e, quindi, di assolvere anche alla funzione general-preventiva, disincentivando altri dal porre in essere analoghi comportamenti.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.068/CSA del 27 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 09 Maggio 2017
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.C. D. FRATTESE AVVERSO LE SANZIONI: -AMMENDA DI € 2.500,00; OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRATTESE/RENDE DEL 15.1.2017
Massima: La Corte in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società ridetermina la sanzione inflitta alla sola ammenda di € 2.500,00 con diffida “per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale e nella circostanza, tentato di venire a contatto con il Direttore di gara non riuscendovi solo per il fattivo intervento dei Dirigenti della Società”; e anche perché il medesimo reiterava la propria condotta sia all’interno dello spogliatoio arbitrale in cui entrava ed usciva sbattendo violentemente la porta senza che alcuno intervenisse, sia mentre la Terna si accingeva ad abbandonare l’impianto di gioco. Risulta infatti che la condotta posta in essere da soggetto non identificato, così come ricostruita negli atti ufficiali, sia stata effettivamente contenuta - almeno in uno dei due episodi censurati – a seguito e per effetto dell’intervento dei dirigenti della società. Le stesse espressioni correttamente qualificate nel provvedimento del Giudice come “gravemente offensive e minacciose” devono tuttavia ricondursi al contesto (“fare minaccioso”) dettagliatamente delineato nel rapporto dell’assistente. Dovendosi intendere - tali espressioni - minacciose nei toni e nelle modalità del comportamento piuttosto che nei contenuti. Ciò rileva, a giudizio della Corte, ai fini della commisurazione alla natura e alla gravità dei fatti commessi - come prescritto dall’art. 18 del C.G.S.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 09 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 08 Marzo 2017
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO US CIVITANOVESE SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA US CIVITANOVESE SSD ARL/S. NICOLOCALCIO TERAMO SRL DEL 18.12.2016
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società riduce ad una giornata la sanzione della disputa di gare a porte chiuse e conferma nel resto la decisione del G.S. che ha sanzionato la società per avere “persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, fatto indebito ingresso nel recinto di gioco e colpito un calciatore avversario con un pugno violento al volto. Sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità della condotta idonea ad arrecare danni alla incolumità dei presenti e della recidiva specifica per i fatti di cui al Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016”, avente a oggetto episodio sostanzialmente identico (“Al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, persona non identificata né autorizzata ma chiaramente riconducibile alla società, colpiva con uno schiaffo dietro la nuca un calciatore avversario”), per il quale è stata comminata la sanzione di € 1.500,00. L’indicazione postuma del soggetto responsabile da parte della società, quale suo tesserato e la sua passibilità di sanzioni disciplinari non valgono a far venire meno la responsabilità oggettiva della società medesima posto che, fermo il rinvio generale alle norme federali vigenti disposto dall’art. 54 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in base all’art. 4, c. 3 e 4, e all’art. 16 C.G.S.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 08 Marzo 2017
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. BOSCO ANDREA (S.F. AVERSA NORMANNA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA US CIVITANOVESE SSD ARL/S. NICOLOCALCIO TERAMO SRL DEL 18.12.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate effettive di gara al calciatore “per avere, nel corso di una rissa, colpito con un pugno al collo un calciatore avversario”. In particolare dal rapporto dell’arbitro, si legge che al 48’ minuto del II tempo scoppiava una mini rissa tra le panchine. Il direttore di gara si recava, quindi, presso le panchine per espellere il n. 20 del Gragnano e il n. 13 dell’Aversa Normanna. Tuttavia, “dopo aver notificato le due espulsioni, il n. 13 partiva di corsa per raggiungere il n. 20, che stava rientrando nello spogliatoio, e lo colpiva alle spalle con calci ripetuti e violenti alle gambe e al fianco, fino a farlo cadere per terra”. In seguito a questo atto violento, il n. 9 (e capitano) dell’Aversa Normanna, “tenta di dividere i due, senza riuscirci”. Iniziava, a questo punto, una “mega rissa con diversi calciatori coinvolti”, in quanto “intervengono altri giocatori di entrambe le squadre in difesa dei compagni”. Tra i partecipanti alla rissa si distingueva, in particolare, il n. 6 dell’Aversa Normanna, il quale “reagisce colpendo con un pugno di normale violenza il collo del n. 6”. Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte Giust. Fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). La condotta tenuta dal ….. si sussume in tale fattispecie. Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un gesto gratuito e doloso, in quanto è stato commesso “a gioco fermo” e nel corso di una rissa. Dalla stessa cornice fattuale emerge, pertanto, l’intenzione di Bosco di fomentare tale rissa, anziché sedarla. La volontarietà emerge, inoltre, dallo stesso rapporto di gara, di cui il supplemento costituisce parte integrante ad ogni effetto. Priva, quindi, di fondatezza appare la censura della difesa del calciatore volta a censurare l’assenza del nome di costui “in nessun atto di gara”. Spostando l’attenzione dal piano fattuale a quello normativo, bisogna soggiungere che l’articolo 19, comma 4, lettera b) del C.G.S., norma applicabile al caso di specie, fissa solo la cornice edittale minima della sanzione irrogabile in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti in campo, consentendo al giudice sportivo di aumentarla in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti. Nel caso che ci occupa, la difesa del calciatore rileva l’esistenza di ben cinque circostanze attenuanti, le quali, però, sono da escludere, ad avviso di questo Collegio. In primis, la finalità del gesto, il quale – ad avviso della difesa del calciatore – sarebbe stato diretto a difendere i compagni di squadra e non ad offendere quelli della compagine avversaria, non può concretare una circostanza attenuante, in quanto non esclude il carattere in sé deplorevole del gesto, un gesto violento e gratuito, inferto “a gioco fermo” e che ha avuto l’effetto di fomentare – e non sedare – la rissa in svolgimento. La giurisprudenza sportiva è, poi, concorde nell’escludere la valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (cfr. Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 7.6.2012, n. 284/CGF e Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF) e della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte Giust. Fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF). Per quanto concerne, invece, l’“unicità e casualità dell’azione”, si rammenta che la cognizione del giudice sportivo può estendersi anche ad un solo e sporadico gesto ascrivibile ad un tesserato, non potendosi essere vincolata alla reiterazione dello stesso fatto o alla commissione di più fatti tipici nel corso della medesima gara. Inoltre, la dedotta casualità dell’azione è smentita dallo stesso referto arbitrale, il quale si riferisce a giocatori che entrano in campo in difesa dei propri compagni, giocatori tra cui figura il …..Infine, si discute se l’assenza di precedenti possa o meno essere considerata una circostanza attenuante. A fronte di un primo orientamento favorevole alla qualificazione come attenuante, vi è un secondo e più recente orientamento, il quale esclude che la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta del reclamante nel settore sportivo possa costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione (cfr. Trib. Naz. Arb. sport, 23 aprile 2012, in www.coni.it).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2017
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 09.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC GROSSETO/LIGORNA 1922 DELL’8.12.2016
Massima: La società riduce la sola sanzione dell’ammenda a € 3.000,00 alla società “per avere al termine della gara, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, avvicinato la terna arbitrale mentre si dirigeva verso lo spogliatoio, spintonando e rivolgendo espressioni intimidatorie all’indirizzo degli Ufficiali di gara. Una di queste tentava di colpire il Direttore di gara con una spallata. Tuttavia i medesimi sostenitori continuavano a rivolgere espressioni offensive all’indirizzo degli Ufficiali di gara e contestualmente colpivano con calci e pugni, per circa 3 minuti, la porta dello spogliatoio arbitrale. La Terna era costretta ad abbandonare l’impianto sportivo scortata dalle Forze dell’Ordine”.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 18.11.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO ASD.P. AZ PICERNO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA € 2.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO DEL 15.11.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del GS per l’indebita presenza dopo la gara presso gli spogliatoi di persona non autorizzata, per le ripetute offese rivolte da pubblico all’arbitro, per gli sputi che avevano colpito da parte del pubblico dirigente ed allenatore ospiti, per aver tenuto i propri sostenitori comportamenti violenti e minacciosi nei confronti dell’arbitro che aveva richiesto l’intervento della forza pubblica.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016
Impugnazione – istanza: 10. RICORSO DEL VENEZIA F.C. SRL SSD CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LUPARENSE SAN PAOLO/ VENEZIA F.C. DEL 31.1.2016
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 36bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società ridetermina le sanzioni inflitte alla sola ammenda di € 3.000,00 con diffida per avere, al termine della gara, persona non identificata e non iscritta in distinta ma chiaramente riconducibile alla società, fatto ingresso sul terreno di gioco, impossessandosi indebitamente del tabellone luminoso, e . spintonato energicamente un A.A. ponendogli un braccio all'altezza del petto, con vigoria tale da farlo indietreggiare di circa un metro e mezzo. Il medesimo si nascondeva all'interno degli spogliatoi al fine di eludere il rispettivo riconoscimento. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva gravità della condotta in palese violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 C.G.S. e dell'art 5 del Codice di Comportamento del CONI, nonché in considerazione della recidiva reiterata anche specifica per i fatti di cui ai CC.UU. nn. 34, 50, 56 e 86. ( R A - R AA )”. In effetti, la sanzione disposta dal giudice sportivo appare eccessivamente gravosa dal momento che non pare tenere in debito conto che l’episodio in questione, pur meritevole di sanzione adeguata, riguarda la condotta ascrivibile ad un solo soggetto, riferibile senza dubbio alla società Venezia, ma non idoneo ad integrare attentato all’ordine pubblico ed alla sicurezza della manifestazione sportiva. D’altra parte, l’art. 18.1 C.G.S. stabilisce che “le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse ….. “. In sostanza, la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse deve essere presa in considerazione, secondo un ordine crescente di intensità, quando le sanzioni più lievi previste nelle lettere a), b) e c) non si rivelino adeguate alla fattispecie. Nel caso di specie, pur in presenza di precedenti che giustificherebbero l’applicazione della recidiva, risulta che per i fatti in precedenza contestati siano state comminate alla società le sanzioni della ammonizione e della ammenda ma mai quella stabilità dalla lettera c) (ammenda con diffida). Tenuto conto, quindi, che il fatto contestato, peraltro avvenuto in campo avverso rispetto al Venezia, appare oggettivamente inidoneo a ledere i valori e gli interessi che la sanzione della disputa della gara a porte chiuse è tesa a garantire e tutelare - ossia la sicurezza della manifestazione sportiva e, in termini generali, la sicurezza e l’ordine pubblico.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 296 del 18.12.2014
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO A.S.D. SPORTING ROSTA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 3 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE, SPORTING ROSTA/CASTELLAMONTE DEL 14.12.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. perché a fine gara veniva aggredito alle spalle il direttore di gara mentre rientrava nel proprio spogliatoio da persona non identificata ma appartenente alla Società . In detta occasione il direttore di gara veniva colpito con calci all’inguine ed alle gambe. Per di più, altro sostenitore della Società, indebitamente presente nell’area riservata ai tesserati, tentava successivamente di entrare nello spogliatoio arbitrale e soltanto l’intervento delle forze dell’ordine evitava il peggiorare della situazione. A seguito di visita ed esami radiografici, al direttore di gara veniva certificata una prognosi di tre giorni per le contusioni riportate.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014
Massima: La Corte riduce solo la sanzione dell’ammenda ad euro 1.500,00 e conferma per il resto la decisione del G.S. per avere: - propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni di indicibile trivialità, dal contenuto minaccioso, nonchè discriminatorio per ragioni territoriali all'indirizzo del Direttore di gara, di un A.A. e di un calciatore avversario; - persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società fatto ingresso nel recinto di gioco allontanando tutti i palloni dal campo per destinazione; il medesimo raggiungeva, in due occasioni, la panchina della società con il chiaro intento di trasmettere indicazioni all'allenatore precedentemente allontanato; - persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto minacce e scagliato con forza un pallone all'indirizzo della terna, non riuscendo a colpire alcuno; - propri sostenitori, al termine della gara, nel parcheggio dell'impianto sportivo rivolgendo espressioni minacciose e gravemente offensive; altri sostenitori ( circa 50) attendevano l'autovettura degli Ufficiali di gara al di fuori dell'impianto colpendola con manate e sputi, accompagnati da insulti e minacce. Sanzione così determinata in ragione della obbiettiva ed estrema gravità delle condotte nonchè della recidiva specifica e reiterata di cui ai Com. Uff. nn. 24,45,70 e 81. ( R A - R AA ).
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.017/CGF del 18 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 28 Novembre 2013
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 274 del 4.6.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO POL.D. FREGENE AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE CON OBBLIGO DI DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. V.P., DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; - DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. B.A.; - DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI Q.E., A.D., G.T., INFLITTE SEGUITO GARA FREGENE/LATTE DOLCE DEL 2.6.2013
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda e con l’obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse ed in campo neutro per le ingiurie, le minacce, gli sputi ed il lancio di bottigliette nei confronti della terna arbitrale da parte di tesserati nonché la distruzione della porta dello spogliatoio della terna arbitrale al termine della gara), così come individuati nei referti arbitrali…. Ebbene, gli episodi descritti nei documenti di gara, sono particolarmente gravi e sono riconducibili ad una molteplicità di persone, tra calciatori, dirigenti della società e soggetti comunque ad essa riferibili, dei quali sono alcuni sono stati riconosciuti dall’arbitro e dal suo assistente e pertanto colpiti individualmente dalla sanzione del Giudice sportivo la cui misura appare del tutto rispondente alla particolare violenza delle condotte a ciascuno imputate secondo quanto disposto dall’art. 19 C.G.S.. Peraltro, anche il commissario di campo nel proprio rapporto riferisce dell’aggressione verbale subita dalla terna arbitrale e dell’assedio (con rissa e danneggiamenti) allo spogliatoio arbitrale, imputandola a numerose persone riconducibili alla società, alcune delle quali provenienti addirittura dall’esterno ed introdottesi nel campo di gioco, e quindi negli spogliatoi, attraverso un cancello lasciato aperto verso il settore distinti dell’impianto.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 04 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso Valleverde Riccione F.C. avverso le sanzioni: - squalifica del campo di giuoco per 4 gare effettive da disputarsi a porte chiuse; - ammenda di € 3.000,00 alla reclamante, seguito gara Valleverde Riccione/Boca Pietri Carpi del 15.11.2009
Massima: Congrua è la sanzione della squalifica del campo di giuoco con disputa a porte chiuse a 3 gare effettive in conseguenza del comportamento tenuto da una persona qualificatasi presidente della società che ha profferito espressioni gravemente ingiuriose ad un assistente arbitrale durante l’intervallo e a fine della gara, altresì minacciando lo stesso ed entrando sul terreno di gioco, e del comportamento dei propri sostenitori che durante la gara hanno rivolto espressioni gravemente minacciose ed ingiuriose all’indirizzo degli ufficiali di gara e degli organi federali e fatto oggetto uno degli assistenti arbitrali del lancio di sputi, nonché al termine della gara scavalcato la rete di recinzione e rivolto all’arbitro e a uno degli assistenti arbitrali espressioni offensive e gravemente intimidatorie.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 25 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 196 dell’11.11.2009Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Mecobil Pese avverso le sanzioni: dell’ammenda di € 1.500,00 e squalifica del campo di giuoco per 4 gare inflitte alla società; squalifica del calciatore F. C. per 2 giornate effettive di gara seguito gara Mecobil Pese/Scafati S. Maria c5 del 7.11.2009 Massima: La società è sanzionata con l’ammenda, nonché la squalifica del campo di giuoco per quattro gare, in conseguenza dei fatti avvenuti nel corso dell’incontro. In particolare vanno sottolineati gli atti di violenza (alcuni schiaffi) inferti all’arbitro alla presenza di testimoni (il commissario di Campo, il Dirigente accompagnatore della stessa società e il Dirigente addetto agli arbitri), nonchè le offese violente ed, infine, la circostanza dell’intervento della forza pubblica che, solamente, consentiva di riportare la situazione alla normalità.