Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0177/CSA del 20 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A, di cui al Com. Uff. 183 del 5.03.2024
Impugnazione – istanza: - S.S. Lazio S.p.A.
Massima: Rideterminata al calciatore la squalifica per 2 giornate di gara in quella della squalifica per 1 giornata e l’ammenda di € 10.000,00 “per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario”….Nel caso di specie, quanto descritto dall’Arbitro nel proprio referto sembra confermare la ricostruzione offerta dalla reclamante ai fini della riqualificazione giuridica della condotta in addebito, laddove assume che il contesto di gioco in cui è maturato il contrasto consentirebbe di derubricarne la natura giuridica con conseguente esclusione dell'ipotizzata condotta violenta. La condotta violenta si qualifica, per costante giurisprudenza di questa Corte, come comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri». Il comportamento tenuto dal G. – cosi come refertato dall’Arbitro – più che una reazione violenta al fallo subito, sembra riflettere il tentativo (ancorché scomposto e plateale nella dinamica e comunque fallito) insistito del predetto calciatore di divincolarsi dalla trattenuta subita onde poter proseguire l’azione di gioco. Tale ricostruzione è confermata anche dalle modalità con le quali il gesto si è concretizzato (una manata e non un pugno, schiaffo o testata) e dalla parte del corpo attinta (il petto e la schiena, non il viso o la testa). In altri termini, il giocatore ha cercato di liberarsi, durante una azione di gioco, dalla trattenuta dell’avversario, sbracciando e colpendolo a mani aperte al petto e alla schiena, in questo modo ponendo in essere un’azione senza dubbio negligente e/o imprudente, nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco condotta quindi antisportiva rientrante nella fattispecie di cui all’art. 39 C.G.S. Una volta inquadrato correttamente il comportamento del G., questa Corte deve valutare se la sanzione di due giornate di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo debba essere ridotta ovvero rideterminata. Tale sanzione, alla luce di quanto detto, ad avviso di questa Corte trova temperamento ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., essendo i fatti avvenuti nel corso di una azione di gioco e comunque posti in essere al fine di non subire l’azione fallosa dell’avversario, giustificando una rideterminazione della sanzione inflitta e commutando la seconda giornata di squalifica in una ammenda.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 078/CSA del 16 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 80/DIV del 15.11.2022
Impugnazione – istanza: - Sig. M.C.
Massima: Confermata la squalifica per 1 gara ma ridotta l’ammenda da € 1.000,00 ad € 500,00 al calciatore “per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario …. in quanto dopo essere stato colpito con una testata sul petto reagiva colpendolo a gioco fermo con una spallata sul petto…. s’osserva che non solo in termini generali i commi 1 e 2 dell’art. 12 riconoscono agli organi di giustizia sportiva di stabilire, a tutto tondo, la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, expressis verbis soggiungendo che queste ultime possono essere applicate anche congiuntamente; ma anche che, applicando il meccanismo riduttivo sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione ex art. 15, la parte frazionale della squalifica non può non essere di necessità convertita nella misura dell’ammenda. Quanto invece al calcolo dosimetrico di quest’ultima – ribadendo che la valutazione di maggiore afflittività va operata in astratto (prescindendo, cioè, dalla situazione contingente del sanzionato) e che la sanzione pecuniaria, anche per fungibilità del suo adempimento, deve qualificarsi come meno afflittiva della squalifica, che incide specificamente sulla partecipazione all’attività sportiva – può condividersi nel caso di specie la residua doglianza sulla eccessiva quantificazione dell’importo dell’irrogata ammenda, risultando maggiormente congrua, in considerazione di tutte le modalità della condotta de qua, la misura dimidiata in € 500,00.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 077/CSA del 13 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 54 del 15.11.2022
Impugnazione – istanza: - calciatore M.C.
Massima: Ridotta la squalifica per 2 giornate in 1 giornata e l’ammenda di € 5.000,00 al calciatore che si rivolgeva al direttore di gara – dopo una decisione tecnica che quest’ultimo aveva preso – dicendogli “…ma che cazzo fai… … …stai facendo il fenomeno cazzo…” e l’arbitro lo espelleva….A parere di questa Corte, le espressioni sono sicuramente scurrili ed inurbane e seppur in un alveo teso alla protesta - a seguito di una decisione del direttore di gara, ritenuta erronea - non possono trovare giustificazione, essendo comunque irrispettose della figura dell’arbitro. Non di meno le stesse non paiono assumere quelle caratteristiche tali da integrare profili di lesività diretta nella sfera soggettiva del direttore di gara, che non è stato attinto né da insulti né da offese alla sua persona, e va considerato, tra l’altro, che la frase stessa non può non essere letta nel contesto agonistico in cui è stata pronunciata.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 033/CSA del 1 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 65 del 18.10.2022
Impugnazione – istanza: - A.C. Monza S.p.A.
Massima: Ridetermina la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara in quella della squalifica per 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00 a carico del calciatore “per avere, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, in reazione ad una spinta subita, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”….La suddetta sanzione disciplinare può tuttavia essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a), C.G.S., in quanto il calciatore della società reclamante, Sig. …., ha agito in reazione immediata ad un comportamento ingiusto altrui, come attestato dallo stesso direttore di gara nel suo rapporto.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 310/CSA del 24 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 280 del 10 maggio 2022
Impugnazione – istanza: - sig. B.R.
Massima: Confermata l’ammenda di € 5.000,00, oltre alla squalifica per una giornata effettiva di gara, al calciatore “per essere, al 24° del secondo tempo, abbandonando la propria panchina, e dirigendosi verso la panchina avversaria, venuto ripetutamente a contatto con un avversario, provocando tensione tra i componenti delle due panchine.”
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 285/CSA del 11 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo nazionale presso Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 254 del 19.04.2022
Impugnazione – istanza: - sig. M.S.G.A.
Massima: Confermata l’ammonizione e l’ulteriore ammenda di € 5.000,00 a carico del calciatore, ma ridotta da 2 a 1 gara effettiva al calciatore per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (settima sanzione); per avere, inoltre, al 40° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, continuato a protestare in maniera plateale anche con gesti inequivocabili nei confronti del Direttore di gara, toccandogli lievemente il braccio alla notifica del provvedimento di espulsione (Com. Uff. n. 254 del 19.04.2022)….Nel caso di specie, la Corte deve riconoscere l’applicabilità di un’attenuante generica, di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., in quanto, dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi, è possibile desumere come il calciatore M., pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo. Appare, infatti, importante sottolineare come M. abbia poi alla fine protestato per un rigore che non era stato concesso, avendo quindi chiaramente equivocato la decisione dell’arbitro. Ciò è imputabile, quindi, alla particolare carica agonistica del momento. Ma vi è di più. Vi è, infatti, un’attenuante specifica: l’arbitro ha confermato che il calciatore a fine partita ha chiesto scusa per l’atteggiamento avuto.Tali scuse, sintomo chiaro di resipiscenza del calciatore, integrano la circostanza attenuante specifica di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), C.G.S. e legittimano la riduzione della squalifica in senso meno afflittivo per il calciatore. In conclusione, sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale e come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. C.U. n. 75/CSA, Sez. III, del 18 gennaio 2018; C.U. n. 39/CSA, Sez. II, del 31 ottobre 2017; C.U. n. 100/CSA, del 23 marzo 2016; C.U. n. 50/CSA, del 16 gennaio 2015), appare dunque appropriato riqualificare e riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 1 (una) giornata effettiva di gara, commutando la seconda giornata in ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00), con conferma dell’ammonizione e dell’ulteriore ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
Pertanto, in conclusione, la sanzione consisterà in una giornata di squalifica, un’ammenda complessiva di € 10.000,00 e la conferma dell’ammonizione.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 256/CSA del 15 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 149 del 14.03.2022
Impugnazione – istanza: - Ternana Calcio S.p.A.
Massima: Rideterminata la squalifica per 2 giornate di gara in 1 giornata di gara ed € 5.000,00 a carico del calciatore “per avere, al 32° del primo tempo, con il pallone lontano, colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario”……Nello specifico, l’articolo 38 C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”. In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). Tale condotta si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive. Tanto premesso, dalla documentazione arbitrale presente in atti è dato evincersi come la condotta ascritta al calciatore …. sia stata qualificata come violenta dallo stesso Direttore di Gara il quale, tuttavia, ha altresì scritto nel proprio referto, che, come noto, gode di fede privilegiata: “In azione di gioco ma con pallone distante colpiva un avversario alla schiena con il pugno chiuso”……Nel caso che ci occupa, invece, il pugno è stato sferrato durante l’azione di gioco e tale circostanza legittima un’interpretazione meno rigorosa del fatto, in quanto “mediato” dal momento agonistico e consente a questa Corte di valutare in termini di minore gravità la condotta ascritta al calciatore …. con contestuale derubricazione della stessa da violenta a gravemente antisportiva. A tal riguardo l’articolo 39 C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.Anche l’assoluta mancanza di conseguenze a seguito del pugno, rafforza la configurabilità della fattispecie in quella prevista dall’art. 39 C.G.S., così come confermato da recente giurisprudenza. Si è, infatti, riconosciuto il carattere dell’antisportività, e non già della violenza, nell’ipotesi di giocatore che colpisce violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra laddove si sia accertato che un simile comportamento non abbia arrecato danno all’avversario e non sia stato determinato da una volontà lesiva (Corte app. fed., dec., 23 dicembre 2020, n. 42). La sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara irrogata dal Giudice Sportivo risulta, per tutto quanto esposto, non proporzionata alla violazione contestata, dovendosi per l’effetto ridurre a due giornate effettive di gara in ragione della diversa e più mite qualificazione dei fatti operata, commutando la terza giornata in un’ammenda di € 5.000,00.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 253/CSA del 13 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 169 del 07.04.2022
Impugnazione – istanza: - Cosenza Calcio S.r.l.
Massima: Rideterminata la squalifica per 2 giornate di gara in 1 giornata di gara ed € 10.000,00 a carico del calciatore per aver «rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa». Il Collegio, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dal R., che deve senz’altro essere considerato irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, ritiene di dover applicare alla fattispecie in esame le attenuanti di cui all’art. 36, comma 1, C.G.S., valorizzando in particolare l’assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione sportiva e la resipiscenza mostrata in giudizio (in tale direzione, cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, dec. n. 218 del 23 marzo 2022; similmente, Corte sportiva d’appello nazionale, dec. n. 134 del 4 gennaio 2022). Tali circostanze portano ad ammettere una riduzione della sanzione che può, pertanto, essere determinata nella misura di una squalifica per una sola giornata effettiva di gara con commutazione della seconda in un’ammenda di € 10.000,00 (diecimila,00).
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 252/CSA del 13 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 169 del 07.04.2022
Impugnazione – istanza: - Cosenza Calcio S.r.l.
Massima: Rideterminata la squalifica per 2 giornate di gara in 1 giornata di gara ed € 10.000,00 a carico del calciatore per aver «rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa». Il Collegio, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dal C., che deve senz’altro essere considerato irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, ritiene di dover applicare alla fattispecie in esame le attenuanti di cui all’art. 36, comma 1, C.G.S., valorizzando in particolare l’assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione sportiva e la resipiscenza mostrata in giudizio (in tale direzione, cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, dec. n. 218 del 23 marzo 2022; similmente, Corte sportiva d’appello nazionale, dec. n. 134 del 4 gennaio 2022). Tali circostanze portano ad ammettere una riduzione della sanzione che può, pertanto, essere determinata nella misura di una squalifica per una sola giornata effettiva di gara con commutazione della seconda in un’ammenda di € 10.000,00 (diecimila,00).
Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 218/CSA del 23 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 199 del 01.03.2022
Impugnazione – istanza: - ACF Fiorentina S.r.l.
Massima: Rideterminata la squalifica di 2 giornate a carico del calciatore in quella della squalifica per 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00 “per comportamento in campo (Sesta ammonizione) per avere inoltre, al 35 del secondo tempo dopo la notifica dell’ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara rivolgendo al medesimo per svariate volte un epiteto offensivo ”.……il Collegio ritiene che sia comunque possibile attenuare il rigore sanzionatorio della imputazione in addebito ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Codice, a mente del quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 052/CSA del 29 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Serie A, di cui al Com. Uff. n. 59 del 05.10.2021
Impugnazione – istanza: - Spezia Calcio S.r.l.
Massima: Rideterminata la squalifica di 2 giornate a carico del calciatore in quella di 1 giornata + € 15.000,00 di ammenda “per avere, al 36° del secondo tempo, col pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una gomitata”.…Il colpo inferto dal B. non ha, effettivamente, arrecato alcun danno fisico all’avversario tanto che lo stesso ha ripreso regolarmente il gioco. Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, questa Corte ritiene di qualificare la condotta posta in essere dal calciatore S. B., come gravemente antisportiva e, come tale, da sanzionare, ex art. 39 C.G.S., con la squalifica per due giornate effettive di gara. La predetta sanzione disciplinare, sempre alla luce della ricostruzione offerta dall’arbitro, nel caso di specie, può in ogni caso essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, come richiesto dalla parte reclamante, in quanto l’arbitro ha, in effetti, ravvisato un precedente comportamento ingiusto, (una spinta), da parte del calciatore dell’Hellas Verona, comportamento che ha determinato la reazione del tesserato della società ricorrente.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 039/CSA del 22 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 49/DIV del 30.09.2021
Impugnazione – istanza: U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.
Massima: Rideterminata la squalifica di 2 giornate inflitta al calciatore in quella di 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 1.000,00 per aver pronunciato ripetutamente, al 24° ed al 43° II tempo, espressioni blasfeme e per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara pronunciando al suo indirizzo espressioni sconvenienti ascoltate dai componenti della Procura federale e dal Commissario di campo…..In effetti dai referti ufficiali di gara si evince che le espressioni censurate non venissero direttamente rivolte all’arbitro, che neppure se ne avvedeva. In particolare, una delle due espressioni riportate dai collaboratori di campo descrivono un colloquio che sicuramente era indirizzato a persone diverse dall’arbitro, e ciò si evince dalla stessa struttura grammaticale della frase (“espressione blasfema, come c++++ arbitra questo”) che evidentemente era rivolta a soggetti diversi dall’arbitro. L’art. 36, comma 1, lett. a) del CGS, sanziona l’espressione ingiuriosa o irriguardosa qualora sia tenuta “nei confronti” degli ufficiali di gara. Da un punto di vista interpretativo, tale norma sembra riposare sul presupposto penalistico secondo il quale l’espressione deve essere rivolta direttamente contro il soggetto passivo e deve da questi essere percepita. Il fatto stesso che l’arbitro non abbia assunto provvedimenti in quanto non avrebbe percepito la espressione, ma che i provvedimenti siano stati assunti dal Giudice Sportivo sulla base dei referti dei collaboratori della procura federale e del commissario di campo, permette di ritenere che i presupposti penalistici, cui è legata la figura sanzionatoria, non si siano perfezionati. Si ritiene, quindi, che il ricorso possa essere parzialmente accolto nei seguenti termini: la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata per aver tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore può essere commutata in una sanzione pecuniaria.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 014/CSA del 16 Settembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 27 del 24.08.2021
Impugnazione – istanza: S.S.C. Napoli S.p.A.
Massima: Accolto il ricorso e per l’effetto rideterminata la squalifica per 2 giornate di gara e l’ammenda di € 5.000,00 in quella di 1 giornata oltre l’ammenda di € 15.000,00 per aver il calciatore colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco”….Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene, in via pregiudiziale, che non siano ammissibili l’acquisizione e l’esame delle immagini e dei filmati prodotti dalla società reclamante.Sul punto, infatti, corre l’obbligo di rammentare quanto previsto dall’art. 58 comma 1, CGS ossia che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale” (n.d.r. sottolineatura aggiunta); l’art. 61 CGS, poi, individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2), e dei soli fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi. Orbene, nel caso che ci occupa, la circostanza che la condotta del calciatore O. sia stata effettivamente percepita e sanzionata dall’arbitro esclude di per sé, dunque, l’esperibilità del mezzo di prova audiovisivo.Quanto sopra implica che, nel valutare il merito del presente ricorso, questa Corte ha potuto e dovuto attenersi a quanto emerso dagli atti ufficiali di gara e dalle dichiarazioni integrative rese dall’arbitro durante la riunione del 7.09.2021….Dalle dichiarazioni integrative rese dal Direttore di gara, si evince che lo scontro tra l’atleta O. e l’avversario è avvenuto all’interno dell’area di rigore, in occasione di un corner battuto dalla compagine napoletana; e ancora, che con l’espressione “con il pallone non a distanza di gioco” contenuta nel rapporto di gara, l’Arbitro abbia in realtà voluto significare unicamente che, nell’esatto momento in cui è stata commessa la condotta sanzionata, il pallone aveva sorvolato la zona dei due contendenti, e non era perciò nella immediata portata dell’attaccante O.. In realtà, quindi, l’intervento sanzionato risulta esser stato commesso dal tesserato O. nel corso dello sviluppo dell’azione, al fine di guadagnare una posizione di vantaggio (rispetto alla possibile sponda o ribattuta della sfera in area di rigore). Quanto osservato, unito alla circostanza – rilevata dall’Arbitro – che lo scontro tra i giocatori è avvenuto “senza conseguenze fisiche per l’avversario e senza necessità dell’ingresso dei sanitari”, induce a concludere che la condotta in questione vada qualificata non già come gravemente sportiva, bensì come meramente antisportiva.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 011/CSA del 24 Agosto 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico di cui al Com. Uff. n. 2/DIV del 17.08.2021
Impugnazione – istanza: U.S. Vibonese Calcio S.r.l.
Massima: Rideterminata la squalifica per 2 giornate di gara in quella della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 500,00 a carico del calciatore “per avere tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario Montalto Adriano, colpendolo con uno schiaffo al volto durante un’azione di gioco…. occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (da ultimo, cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Orbene, osserva il collegio che la fattispecie in esame può rientrare nella fattispecie di “condotta violenta”, a maggior ragione a seguito delle dichiarazioni rese dall’assistente di gara, in sede di audizione in camera di consiglio da parte del collegio, avendo questi rimarcato la natura volontaria dello schiaffo, succedutosi a vari “battibecchi” da lui rilevati nel corso della partita, precisando il medesimo che comunque il colpo è stato sferrato nell’ambito di movimenti finalizzati a conseguire una migliore posizione di gioco. Conseguentemente ritiene la Corte che la sanzione di due giornate di squalifica – irrogata dal primo giudice in ragione del fatto che il gesto non ha cagionato un’alterazione dell’equilibrio fisico od una lesione personale al giocatore che l’ha ricevuta, il quale ha regolarmente proseguito la gara – ben può essere ridotta ad una giornata di squalifica effettiva di gara ed a 500,00 euro di ammenda, proprio tenendo conto del fatto che l’azione si è verificata in corso di gioco e quindi in un particolare momento di foga agonistica. Non sussistono, viceversa, ragioni per accogliere la richiesta di commutazione della pena, principalmente per la natura violenta del gesto, mentre non ricorre l’ulteriore attenuante ex art. 13, comma 1, lett. e), CGS, per avere il trasgressore ammesso la propria responsabilità, atteso che tale ammissione avrebbe dovuto emergere dai documenti ufficiali di gara e, in ogni caso, non può essere contenuta in un atto postumo non riconducibile al diretto interessato (il reclamo proposto dalla compagine di appartenenza).
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 187/CSA del 14 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 20.04.2021 di cui al Com. Uff. n. 434/DIV
Impugnazione – istanza: Calcio Padova S.P.A.
Massima: Ridotta la squalifica da 2 ad 1 giornata di gara con l’ammenda di € 500,00 al calciatore perché si legge nel referto arbitrale che “in seguito ad una mia decisione, il calciatore in oggetto alzava un braccio verso l’alto mi urlava la seguente frase. Ma va a cagare!!”…Va difatti premesso che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di attenuante specifica prevista dal comma 1 dell’art. 13 C..G.S.: né l’importanza di una gara può mai costituire motivo, ai sensi della comma 2 della medesima disposizione, per giustificare un’infrazione disciplinare. Ne consegue che nessuna valutazione in chiave attenuativa della sanzione può essere operata ex art. 16 C.G.S.. Viceversa, la tenuità della specifica infrazione consente di confermare l’orientamento di questa Corte Sportiva in casi consimili, circa la possibilità di commutare in ammenda una delle due giornate di squalifica. E difatti, se è ben vero che l’art. 36 C.G.S. punisce con la sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di gara il comportamento del calciatore offensivo o irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara, nel caso di specie la frase pronunciata appare solo moderatamente irriguardosa e comunque priva di una reale portata offensiva, sembrando piuttosto espressione, quantunque volgare, di una stizzita contrarietà rispetto alla decisione assunta dall’arbitro, resa eloquente dal braccio alzato verso l’alto.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 180/CSA del 14 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 440/DIV del 27.04.2021
Impugnazione – istanza: Calcio Lecco 1912 S.R.L.
Massima: Ridotta la squalifica da 2 ad 1 giornata di gara con l’ammenda di € 500,00 al calciatore “per comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro al termine della gara (r. proc. fed.).”. ….tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di quest’organo giudicante, ridurre la sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara con ammenda di € 500,00. Questa riduzione della sanzione viene effettuata anche ai sensi del comma 2 dell’art. 13 C.G.S., in forza del quale la complessiva condotta, in particolare le parole proferite, merita una valutazione attenuata.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 147/CSA del 08 Aprile 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico Serie A, di cui al Com. Uff. n. 223 del 16.03.2021
Impugnazione – istanza: A.C. Milan
Massima: Ridotta la squalifica da 2 a 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 15.000,00 al calciatore “per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose”….Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che l’espressione pronunciata dal calciatore R.non possa essere ritenuta ingiuriosa e, quindi, lesiva del ruolo e operato dell’Arbitro. Nonostante la condotta del calciatore sia, comunque, rilevante e censurabile da punto di vista giuridico-sportivo, le parole pronunciate da quest’ultimo non sono, infatti, idonee ad offendere, potendo tuttalpiù essere considerate come meramente irriguardose e, quindi, non tali da giustificare l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. L’assenza di intento offensivo è avvalorata anche dall’atteggiamento pacato e non aggressivo tenuto dal Sig. R. nel pronunciare la predetta espressione ed all’atto dell’espulsione, circostanza questa che deve essere intesa come attenuante da prendere in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 131/CSA del 30 Marzo 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 353/DIV del 09.03.2021
Impugnazione – istanza: S.S. Monopoli 1966 S.r.l.
Massima: Ridotta la squalifica da 2 giornate di gara ad 1 gara con l’ammenda di € 10.000,00 al calciatore “per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara.”. “Ti vuoi svegliare, che cazzo fai”….Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, sicuramente, irriguardoso ed ingiurioso, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, di commutare la seconda giornata di squalifica in un’ammenda di € 500,00. L’attenuazione della sanzione viene effettuata ai sensi del 2° comma dell’art. 13 C.G.S. in forza del quale la complessiva condotta, in particolare le parole proferite, meritano una valutazione mitigata, anche alla luce dei già richiamati precedenti. Viceversa questa Corte non ritiene di dover dare ingresso a circostanze attenuanti, ex art. 13, comma 1, C.G.S., in quanto dagli atti di gara non emergono fatti e circostanze in tal senso.
Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 115/CSA del 19 Marzo 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 324/DIV del 23.02.2021
Impugnazione – istanza: - Potenza Calcio S.R.L.
Massima: Ridotta la squalifica da 2 a 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 500,00 al calciatore “per comportamento offensivo verso l’arbitro.”, “mamma mia come cazzo sei scarso”….Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, perché l’espressione formulata nei confronti del direttore di gara, da parte del tesserato della società Potenza Calcio s.r.l., non può essere ritenuta una critica legittima alla luce del dato normativo, perché lede la dignità dell’arbitro, sia sul piano della sua moralità, sia sul piano della sua professionalità. Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, sicuramente, irriguardoso ed ingiurioso, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, di commutare la seconda giornata di squalifica in un’ammenda di € 500,00. Tale attenuazione viene effettuata ai sensi del 2° comma dell'art. 13 cgs, in forza del quale la complessiva condotta, in particolare le parole proferite, merita una valutazione attenuata, anche alla luce dei gia' richiamati precedenti. Viceversa questa corte non ritiene di dare ingresso a circostanze attenuanti, ex art. 13, comma 1, lettere c) ed e), C.G.S., perché dagli atti di gara non emergono fatti e circostanze in tal senso.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 099 CSA del 25 Febbraio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, di cui al Com. Uff. n. 166 del 02.02.2021
Impugnazione – istanza: A.C.F. Fiorentina S.P.A.
Massima: Ridotta da due ad una giornata la squalifica al calciatore con l’ammenda di € 10.000,00 “per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26° del secondo tempo, testa a testa con un avversario provocandone la caduta.”…Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva dei calciatori in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara. La predetta sanzione disciplinare, può essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera b), CGS, in quanto a determinare l’evento ha concorso fattivamente anche il calciatore del Torino, che ha partecipato in modo attivo al “testa a testa”, di talché veniva ammonito dall’arbitro, nella medesima circostanza, al 26° minuto del secondo tempo, per questo comportamento. In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dalla società dell’A.C.F. Fiorentina S.p.A., deve essere accolto e la sanzione della squalifica, irrogata dal Giudice Sportivo, rideterminata e ridotta a una giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00.
DECISIONE C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0136/CSA del 24 Gennaio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. uff.. n. 135 dell’8 Gennaio 2020
Impugnazione – istanza: U.S. SASSUOLO CALCIO
Massima: Rideterminata la sanzione nella squalifica di 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 5.000,00. al calciatore «per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, affrontato in maniera veemente un Assistente indirizzando espressioni gravemente irriguardose agli Ufficiali di gara». («siete uno scandalo, siete una vergogna»). Sì che, se per un verso va ribadito che i calciatori hanno il dovere di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara (art. 4 C.G.S.), e di frenare i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte azioni e in espressioni non rispettose; per altro verso, in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, è vero altresì che è possibile convenire, pur stigmatizzando il comportamento del Berardi, che la sanzione deliberata in primo grado possa essere proporzionalmente ridotta (ex plurimis, nella prospettiva di distinguere le tipologie di condotta, cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. n. 236/CGF, del 28 aprile 2010; nonché, Corte giust. fed., in Com. Uff. n. 130/CGF, del 19 Gennaio 2010; e Corte giust. fed., in Com. Uff. n. 121/CGF del 19 Gennaio 2010; più di recente – sempre in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose – v. anche Corte sportiva d’appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, n. 113/CSA del 15 aprile 2016 e Corte sportiva d’appello in C.U. n. 122/CSA del 10 aprile 2018).
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 035 CSA del 17 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Nazionale di cui al Com. Uff. n. 109 del 1° Dicembre 2020
Impugnazione – istanza: JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA
Massima: Rideterminate le due giornate di squalifica in una giornata effettiva di gara con ammenda di € 8.000,00 al calciatore “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo” come da commutazione richiesta..La Corte, visto l’art. 36 comma 1 del C.G.S., e tenuto conto delle circostanze attenuanti in relazione alla condotta assunta dal calciatore.., ritiene, in parziale accoglimento del reclamo, riformare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 027 CSA del 9 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 78 del 01.12.2020
Impugnazione – istanza: Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.
Massima: Ridotta da due ad 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 3.000,00 la squalifica al calciatore “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa all'Arbitro”. “Ma quanto sei scarso”…Come è stato già chiarito dalla Corte in alcuni precedenti analoghi (i cui tratti essenziali ben possono qui essere riproposti per ampi stralci, non intendendo il Collegio allontanarsi da tale solco interpretativo), peraltro invocati a sostegno della richiesta di reclamo dalla odierna parte reclamante, va precisato che, ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. nella parte in cui prevede la sanzione della squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, ove l’infrazione sia stata commessa (in occasione o durante la gara) da calciatori e da tecnici responsabili, fatta “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti” (art. 36, comma 1, C.G.S.). Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al signor …, ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il predetto, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzatile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il giudice sportivo. Infatti, al calciatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione inopportuna, nemmeno ingiuriosa od offensiva, ma meramente irriguardosa, senza un particolare intento lesivo del prestigio dell'arbitro. L'atteggiamento ascrivibile al calciatore dell’Ascoli Calcio, nel caso di specie, può e deve essere qualificato, quindi, come meramente irrispettoso ma non anche irriguardoso e comunque meritevole di considerazione di “circostanze attenuanti”, essendosi concretato in una articolata manifestazione di forte disappunto ma senza che fosse oltrepassata in modo evidente la soglia della offensività.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0244CSA del 13 Luglio 2020
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 255/DIV del 06.07.2020
Impugnazione – istanza: Calc. S.R..
Massima: Al posto di due giornate di squalifica, rideterminata la sanzione nella squalifica per 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 5.000,00 a carico del calciatore “per avere, al 12° del secondo tempo, rivolto al Direttore di Gara un’espressione irriguardosa”. Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello che la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta nei confronti del calciatore S.R. debba essere riformata in ottemperanza al principio di proporzionalità. In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica dei fatti che ha portato all’espulsione del calciatore S. al 12° minuto del secondo tempo regolamentare, osserva che sebbene sia stata proferita nei confronti dell’Arbitro, Sig. L. P., l’espressione irriguardosa “mamma mia che scarso”, la condotta complessivamente valutata non possa essere valutata come “gravemente irriguardosa”, dovendosi, per l’effetto, rimodulare la sanzione a questi irrogata. Ed infatti per quanto concerne la determinazione della misura della sanzione le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. La sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara risulta pertanto non opportunamente commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati. Occorre ricordare che la condotta irriguardosa consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 Gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 Gennaio 2010, cit.). La condotta in questione, dunque, richiede che l’espressione utilizzata oltrepassi i limiti del cd. diritto di critica. Infatti, sul piano dell’ordinamento generale, la tutela dell’integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell’opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell’attendibilità dei fatti narrati e riferiti. La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabile anche nel caso del diritto di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa. Sulla base di tali premesse, si può quindi concludere che non potrebbe mai sussistere l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata. Nel caso de quo l’espressione “mamma mia che scarso” profferita all’indirizzo dell’Arbitro certamente non può essere ritenuta una critica legittima alla luce del dato normativo e dei limiti testé evidenziati poiché atta a ledere la dignità del Direttore di Gara sia sul piano della sua moralità sia sul piano della sua professionalità, tuttavia i modi non aggressivi e la singolarità del gesto consentono di rimodulare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. La fattispecie, infatti, si differenzia dai precedenti riportati nel corpo del reclamo, in quanto, come giustamente sottolineato dalla difesa in sede di discussione, in questo caso manca anche il verbo “sei”, che avrebbe conferito all’espressione una Maggiore capacità lesiva, in quanto avrebbe indirizzato in modo chiaro un‘espressione di disvalore all’indirizzo dell’arbitro. Nel caso di specie il “che” se da un lato non “indirizza”, dall’altro, però, dà l’idea di un’espressione comunque dispregiativa, quasi da sembrare un po' “spocchiosa” nei confronti del direttore di gara. I casi citati di Perisic (decisione n. 077/17 CSA) e di Marchetti (decisione n. 175/19 CSA) riguardavano casi in cui vi era l’uso del verbo e le frasi erano accompagnate da una gestualità non consona. Nel caso in questione la frase è stata solo proferita al momento del fischio dell’arbitro e va valutata in quell’atto (poco rileva, in verità, che la frase fosse stata ascoltata solo grazie al “silenzio” dello stadio, attesa la particolare condizioni di stadi senza pubblico, in cui si è costretti a giocare in questo periodo post- COVID 19). Ad ogni modo, i casi citati portarono comunque ad commutazione della seconda giornata in ammenda di € 10.000; nel caso di specie questa Corte, ritiene che, date le circostanze (ivi compresa la dichiarazione di “resipiscenza” resa dal calciatore in udienza), la commutazione vada comunque effettuata in un’ammenda, ma di importo inferiore e cioè in € 5.000,00 in considerazione del fatto che il comportamento di un professionista non debba mai sfociare in offese, ancorchè non “scomposte”, ma comunque inopportune. Ritenuto pertanto che la protesta posta in essere dal calciatore S. R., conformemente a quanto osservato dal Giudice Sportivo, ecceda comunque i limiti naturali del cd. diritto di critica, questa Corte, pur qualificando tale condotta come irriguardosa ritiene equa e opportuna l’applicazione della meno gravosa sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 5.000,00.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II : DECISIONE N. 195 CSA del 25 Febbraio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 115/DIV del 04.02.2020
Impugnazione – istanza: Ternana Calcio S.p.A.
Massima: Rideterminata la sanzione nella squalifica ad 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 2.000,00 a carico del calciatore “perché al termine della gara rivolgeva ad un assistente arbitrale espressioni offensive (r.A.A., r.proc.fed., r.c.c.).” Quanto esposto dall’assistente dell’arbitro nel suo referto risulta confermato dal collaboratore della Procura Federale e dal Delegato di Lega (cfr. rapporti di gara in atti), che hanno altresì riferito che oltre all’epiteto “Sei senza palle”, all’indirizzo dell’assistente sarebbe stata proferita anche la parola “cacasotto”. Entrambi confermano che le espressioni erano indirizzate, senza dubbio alcuno, nei confronti dell’assistente dell’arbitro. La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della Ternana Calcio S.p.A. deve essere qualificata come irriguardosa e sanzionata, anche alla luce dei precedenti di questa stessa Corte, con la squalifica per 1 giornata effettiva di gara con ammenda di €2.000,00, trattandosi di espressioni non particolarmente gravi. Conseguentemente, la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al Sig. G. T. deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della sua condotta e quindi ridotta a 1 giornata effettiva di gara con ammenda di €2.000,00.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0078/CSA del 30 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n 55 del 12.11.2019
Impugnazione – istanza: TRAPANI CALCIO SRL
Massima: Confermata la squalifica per 1 giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 3.000,00 inflitta al calciatore per avere lo stesso “al quarantatreesimo del secondo tempo, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario rivolgendogli epiteti insultanti”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 175/CSA del 17 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 74 del 31 Ottobre 2019
Impugnazione – istanza: CALC. F.M..
Massima: Rideterminata la sanzione nella squalifica per 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 10.000,00 a carico del calciatore per i seguenti fatti: al 12° del secondo tempo, il direttore di gara, signor A.G., espelleva il calciatore del Genoa signor F. M., che era in panchina, su segnalazione del Quarto Ufficiale. Quest’ultimo nel referto successivamente redatto segnalava (testualmente) che “al 12' del II tempo richiamavo l'attenzione dell'arbitro per far espellere il n. 22 M. F. (calciatore di riserva Genoa) in quanto dopo una decisione tecnica dell'arbitro si alzava dalla panchina e rivolgendosi verso di me urlava a gran voce per due volte: "siete scarsi, siete scarsi", il tutto accompagnato dal gesto del braccio dall'alto verso il basso”. In seguito a detti fatti e alla espulsione del predetto calciatore, il giudice sportivo infliggeva all’odierno reclamante la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per avere, al 12° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al calciatore M.risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del Quarto Ufficiale che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor M.ha indirizzato nei confronti dell’arbitro parole la cui valenza è sicuramente da considerarsi, secondo il comune sentire, irrispettosa ed irriguardosa. Nello stesso tempo deve rilevarsi come, grazie alla minuziosa descrizione operata dal Quarto Ufficiale in ordine all’episodio e plasticamente riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza come le espressioni rivolte al direttore di gara non superano la soglia della irriguardosità e quindi non raggiungono effettivamente il livello di una vera e propria capacità offensiva. La Corte, in primo luogo, precisa che ai fini della decisione non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 21, comma 2, C.G.S. nella parte in cui prevede, per tutti i tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, la sanzione della squalifica "per una o più giornate di gara" ove vi sia stata una violazione delle norme federali. Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al signor M., ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il predetto, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzatile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il giudice sportivo. Infatti, al calciatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione inopportuna, nemmeno ingiuriosa od offensiva, ma meramente irriguardosa, senza un particolare intento lesivo del prestigio dell'arbitro. L'atteggiamento ascrivibile al calciatore del Genoa può e deve essere qualificato, quindi, come meramente irriguardoso e/o irrispettoso, essendosi concretato in una articolata manifestazione di forte disappunto ma senza che fosse oltrepassata in modo evidente la soglia della offensività. Nondimeno l’espressione è stata accompagnata da un gesto plateale che merita comunque l’inflizione di una sanzione pecuniaria che può congruamente individuarsi nella misura pari a € 10.000,00. Consegue a quanto sopra che il reclamo, proposto dal calciatore F. M.avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara in seguito all’incontro di calcio Genoa/Juventus del 30 Ottobre 2019, può essere accolto in parte qua, ritenendosi congrua la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara accompagnata dalla sanzione dell’ammenda pari a € 10.000,00, rideterminandosi in tal modo la sanzione inflitta dal Giudice sportivo (della squalifica per 2 giornate effettive di gara).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRUNA ALJAZ SEGUITO GARA CITTADELLA/CARPI DEL 22.04.2017
Massima: La Corte, riduce la sanzione inflitta al calciatore alla squalifica di 1 giornata con commutazione del secondo turno di squalifica nell’ammenda di € 3.000,00 per “avere, al 12° del secondo tempo, rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose”. Infatti la Corte, esaminati gli atti, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dallo – omissis -, rileva che le espressioni pronunciate dallo stesso nei confronti del Direttore di gara non posseggono le caratteristiche richieste per essere qualificate come ingiuriose e, quindi, per essere sanzionate come deciso dal Giudice Sportivo. Condotte antiregolamentari che, peraltro, poiché contestuali e ripetitive della stessa espressione, possono essere riunite sotto il vincolo della continuazione.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.078/CSA del 16 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 09 Maggio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 12.02.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CALC. PROVEDEL IVAN CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DELL’11.2.2017
Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 1 giornata effettiva di gara e commuta la seconda giornata nell’ammenda di € 2.000,00 “per avere, al 9° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione irriguardosa”. Non sono difatti condivisibili quelle argomentazioni difensive finalizzate a qualificare in termini di mera critica all’operato dell’arbitro la frase: “siete scarsi”. Essa difatti, lungi dal limitarsi ad esprimere disaccordo o disapprovazione rispetto alla singola decisione assunta dal Direttore di Gara, manifesta invece un giudizio generale di aperto disvalore in ordine alle stesse capacità tecniche dell’arbitro e dei suoi assistenti, come tale irriguardoso e pacificamente riconducibile alla fattispecie punitiva di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), C.G.S., con conseguente applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale. Non può tuttavia ignorarsi che tale frase, l’unica, è stata pronunciata dal – omissis - senza alcuna particolare enfasi e non accompagnata da alcuna altra intemperanza verbale, il tutto nel contesto del comprensibile disappunto per una rete da lui stesso subìta, quale portiere, in circostanze a dir poco rocambolesche, indipendentemente dalla sussistenza o meno della posizione di fuorigioco dell’avversario.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 25 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 16.2.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. K.G. SEGUITO GARA FIORENTINA/INTER DEL 14.2.2016
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione inflitta al calciatore alla squalifica per 1 giornata effettiva di gara più l’ammenda di € 10.000,00 perché si legge nel referto: “al termine della gara sul terreno di gioco si avvicinava il numero 7” (della soc. Inter) “- omissis -che mi applaudiva in modo plateale ed ironico per circa 10 secondi”. In effetti, l’applauso ironico al direttore di gara è stato perlopiù qualificato, dagli Organi della giustizia sportiva, in particolare con le decisioni richiamate in reclamo, quale condotta irriguardosa, attenuando, tuttavia, la relativa sanzione, come dimostrano, in particolare, i precedenti relativi al calciatore Keita (Com. Uff. n. 180 del 17.5.2015), nell’occasione capitano della squadra, ovvero Vidic (Com. Uff. n. 31 del 1.9.2014), sanzionato per applauso ironico e plateale.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL CALC. P.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/TORINO DELL’11.5.2015
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso come proposto dal calciatore, commuta la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara nell’ammenda di € 10.000,00 “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”. Il Collegio di appello, viceversa, ritiene di accogliere l’istanza subordinata del reclamante, in quanto la localizzazione dell’episodio all’interno degli spogliatoi e cioè in luogo privato, riservato, non dunque sul terreno di giuoco o nelle aree di accesso agli spogliatoi, ne riduce indubbiamente la portata, nel senso che l’espressione blasfema, pur sanzionabile in quanto percepita e riportata, non debba essere necessariamente punita con la squalifica, restando proporzionata l’ammenda.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CALC. G.K. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 5.10.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 1 giornata effettiva di gara e l’ ammenda di € 5.000,00 e precisamente “vergogna, vergogna”, non “vergognatevi, vergognatevi”. La frase pronunciata dal calciatore – omissis -, a differenza di quella rivolta direttamente all’arbitro dall’altro sanzionato– omissis -, per di più con indubbia platealità, ha portata offensiva ridotta in quanto generica e non rivolta a singola persona, determinando conseguentemente una sanzione minore rispetto a quella irrogata, ancorchè in misura non conforme alla richiesta del reclamante, risultando più appropriato, anche in base ai precedenti dallo stesso richiamati, la squalifica limitata ad una sola giornata di gara, mutando l’altra giornata nell’ammenda di €. 5.000,00.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 07 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 69 del 27.10.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. L.N. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CESENA/INTERNAZIONALE MILANO DEL 26.10.2014
Massima: La Corte, ritiene che la sanzione adeguata alla fattispecie sia la squalifica per una ulteriore giornata (oltre a quella disposta in seguito al provvedimento di espulsione dal terreno di giuoco), potendosi irrogare, in luogo della seconda giornata (rectius: terzo turno di sospensione), la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00 come richiesto in reclamo “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete (una giornata); per avere inoltre, all’atto della consequenziale espulsione, uscendo dal recinto di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara”. Nel merito il ricorso appare fondato. In effetti l’espressione proferita dal - omissis - al momento dell’uscita dal campo, adeguatamente contestualizzata in un frangente di grande tensione agonistica (per la gravità delle decisioni assunte dal direttore di gara in seguito al fallo commesso dal medesimo - omissis - quando la gara era ancora in equilibrio), pur risultando particolarmente censurabile, non assume la connotazione direttamente ingiuriosa ed offensiva nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 25 Marzo 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CALC. P.F.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 12.1.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore per 1 giornata effettiva di gara unitamente all’ammenda di € 10.000,00 per aver rivolto all’arbitro espressione ingiuriosa, con conseguente espulsione. La medesima reclamante, a sostegno del proprio assunto, ha richiamato numerosi precedenti in termini di questa Corte, (ex multis, 26.6.2013 in Com. Uff. n. 315) con i quali comportamenti sostanzialmente identici a quello tenuto dal – omissis - sono stati, appunto, ritenuti irriguardosi, ed ha concluso in via principale per la riduzione della squalifica ad una sola giornata, in subordine per la stessa riduzione con ammenda. A parere della Corte il reclamo, proprio in conformità alle statuizioni già rese e richiamate nell’atto di parte, è parzialmente fondato, potendosi derubricare la condotta sanzionata da ingiuriosa a irriguardosa, peraltro accompagnando la riduzione della squalifica ad una sola giornata con la sanzione dell’ammenda in € 10.000,00, così determinata per la reiterazione dell’espressione rivolta dal calciatore all’arbitro della gara.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 69 del 5.11.2013
Impugnazione – istanza: 10. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37,COMMA 7 C.G.S. DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAAL CALCIATORE D.G.G. SEGUITO GARA LIVORNO/ATALANTA DEL 3.11.2013
Massima: La Corte infligge al calciatore la sanzione di 1 giornata di squalifica unitamente all’ammenda di € 10.000,00 “ per avere, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose”. Il comportamento del calciatore, infatti, sia per il tenore dell’espressione usata, puntualmente riportata nel referto arbitrale, sia per le modalità con le quali e’ stata formulata, mentre le squadre e gli Ufficiali di gara stavano rientrando negli spogliatoi, senza modalità aggressive o tono di voce particolarmente alterato, come può agevolmente dedursi dalla stessa refertazione nella quale si legge testualmente: ” si rivolgeva nei miei confronti dicendo”, assume effettivamente il carattere di atteggiamento meramente irrispettoso più che ingiurioso. Ci si trova di fronte, cioè, non all’attribuzione di una connotazione offensiva per il prestigio o la personalità del destinatario, caratteristiche queste proprie dell’ingiuria, ma, piuttosto, all’espressione di una critica seppur non garbata circa l’operato concreto degli Ufficiali di gara, sicuramente inopportuna e male espressa, ma priva dell’intento denigratorio sul piano personale che è appunto tipico dell’espressione ingiuriosa, circostanze queste che consentono di ritenere il comportamento del calciatore irrispettoso e non propriamente ingiurioso. In conformità alla giurisprudenza sul tema di questa Corte, è possibile, allora, ridurre la squalifica di due giornate effettive di gara ad una giornata più l’ammenda di euro diecimila, così accogliendo, in parte, le motivazioni defensionali.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 26 Febbraio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 29 Aprile 2010 n. 4 e su www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010
Impugnazione – istanza: Reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza dell’F.C. Internazionale Milano S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore M. S. Ali seguito gara Internazionale/Sampdoria del 21.2.2010
Massima: La sanzione della squalifica per 2 giornate effettive inflitta al calciatore per aver “al 35° del primo tempo, uscendo dal terreno di giuoco per la sostituzione, rivolto ripetutamente un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara” può essere ridotta ad 1 giornata con l’aggiunta di un’ammenda di € 10.000,00, quando l’espressione non ha carattere ingiurioso, secondo il concetto tipicamente penalistico cui non può non farsi riferimento per qualificare l’ingiuria nell’ambito del procedimento sportivo.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 67/CGF Riunione del 21 dicembre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 278/CGF Riunione del 16 settembre 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 132 del 4.12.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso del calciatore L.R.F. avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara dell’ammenda di € 3.000,00 inflitte seguito gara Ravenna/Rimini dell’1.12.2007 Massima: Il calciatore è sanzionato con una giornata di squalifica e con l’ammenda in ragione di una “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per aver, al 42° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, toccato la mano dell’arbitro che impugnava il cartellino”. Sul punto non è possibile valorizzare le osservazioni censoree che impongono nella necessità di salvaguardare i minimi livelli retributivi assicurati ai calciatori dai vigenti accordi collettivi, che, secondo la prospettazione del ricorrente, potrebbero restare compromessi dalla possibile riduzione della retribuzione fino ad un massimo del 50% del compenso annuo lordo dovuto per il periodo di squalifica. Ed invero, le divisate implicazioni, afferenti alla possibile riduzione della retribuzione dovuta al ricorrente, investono esclusivamente i rapporti con la società di appartenenza e si rivelano, pertanto, non decisive rispetto alla diversa questione della commisurazione della sanzione concretamente applicabile, per la quale assumono primario rilievo elementi circostanziali già verificatisi ed immediatamente apprezzabili per la loro concreta incidenza sulla gravità dei fatti consumati.