Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 0001/CSA del 5 Luglio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. uff. n. 249/DIV del 1 giugno 2023
Impugnazione – istanza: – F.C. CROTONE
Massima: Confermata al calciatore la squalifica per 4 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 500,00 “A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e, con reiterati gesti osceni, proferiva nei suoi confronti frasi offensive; B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione e mentre veniva scortato fuori dal recinto di gioco, trattenuto dai propri dirigenti, sotto il tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il suo comportamento, pronunciando nei confronti del IV Ufficiale frasi offensive e minacciose; C) per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto un comportamento ingiurioso e gravemente irriguardoso nei confronti del IV Ufficiale e della Squadra Arbitrale, avvicinandosi allo stesso in modo minaccioso, puntando il dito contro il suo petto e pronunciando frasi offensive ed irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale; D) per avere, al termine della gara, colpito, rompendolo, un pannello in policarbonato presente nell’area antistante gli spogliatoi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. A) e B), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il minimo edittale previsto ex art. 36 cit. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.)”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 251/CSA del 15 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.141 del 16.05.2023
Impugnazione – istanza: – F.C. SCANDICCI 1908 SSD a r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”. Nel rapporto arbitrale è riferito che al minuto 44’ del 2T il suddetto calciatore veniva espulso poiché: “Mentre si riscaldava nel campo per destinazione, a gioco fermo mi si rivolgeva urlando: Arbitro non ci stai capendo un cazzo”…La Corte, infatti, nel richiamare il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la prova testimoniale offerta a confutazione dalla reclamante, oltre che inconferente sia anche inammissibile. È infatti evidente come le dichiarazioni del preparatore atletico e del compagno di squadra del sig. …. siano prive di alcun rilievo probatorio, non solo per la valenza di “piena prova” (ex art. 61, 1° comma, C.G.S.) che assume il referto di gara, ma anche perché trattasi di mere dichiarazioni non assunte con le modalità di cui all’art. 60 C.G.S., ferma restando la dubbia ammissibilità della prova testimoniale nei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi e nei gradi successivi. D’altra parte, la refertazione del Direttore di gara è molto dettagliata sul punto, avendo egli riportato puntualmente non soltanto le parole profferite dal calciatore, ma anche la circostanza che il giocatore gli si è rivolto “urlando”, così potendosi escludere in radice ogni ipotesi di fraintendimento dovuto alla distanza. In disparte la superiore e assorbente considerazione, deve anche rilevarsi che nel caso in esame non è contestato il travisamento di una singola parola, ma di un intera frase; sicché non appare ultroneo rilevare che non è nemmeno ravvisabile una qualche assonanza fonetica tra la frase per come udita e puntualmente refertata dall’arbitro, e quella invece descritta dalla reclamante; e che, peraltro, anche il movimento labiale che accompagna la pronuncia di dette frasi non appare ictu oculi sovrapponibile e tale da ingenerare l’equivoco dedotto dalla reclamante, rendendo così a fortiori superfluo sentire, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione. Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che: “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara:”
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 248/CSA del 15 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio A Cinque, di cui al Com. Uff. n. 1081 del 16.05.2023
Impugnazione – istanza: – Mediterranea Calcio a 5
Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara, alla calciatrice "Per avere rivolto frase gravemente offensiva all’indirizzo dell’arbitro"…."Protestava contro l’arbitro n. 2 alzando il braccio e proferendo testuali parole ‘Ma vaffanculo’”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 246/CSA del 9 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 139 del 15 maggio 2023
Impugnazione – istanza: – S.S.D. Catania a R.L.
Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara, al calciatore: "Per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna arbitrale"….Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, attesta quanto segue: "In occasione della rete ospite, invadeva il mio spazio prossemico, urlando offese a gran voce, es. vaffanculo, fate schifo, coglioni”.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 242/CSA del 8 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. 232/DIV del 12.05.2023
Impugnazione – istanza: – Sig. D.F.
Massima: Rigattato il reclamo del calciatore tendente ad ottenere la riduzione della squalifica inflittagli di 3 giornate e riformata in pejus la sanzione inflitta la squalifica per 4 giornate “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario in quanto, si avvicinava allo stesso e gli stringeva con le mani il collo per circa cinque secondi, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, la riprovevolezza del gesto posto in essere da una parte e considerato, dall’altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario”….Nel referto ufficiale di gara si legge: “Al termine della partita il n. 16 Franco Domenico si dirigeva verso il calciatore avversario n. 14 Paolucci Lorenzo, arrivati a faccia a faccia, il signor Franco metteva due mani al collo del calciatore avversario, stringendo le stesse per circa 5 secondi, per poi allontanarsi. Il calciatore Paolucci Lorenzo non ha riportato conseguenze”. Si tratta, dunque, di un comportamento – potenzialmente lesivo dell’altrui sfera psicofisica – assunto al di fuori del (anzi, conclusosi il) contesto di gioco, connotato da violenza e intenzionalità e che non può, dunque, essere qualificato in termini di mera condotta, seppur gravemente, antisportiva. Ne consegue che la condotta è stata correttamente inquadrata dal G.S. nell’ambito delineato dall’art. 38 CGS e, per l’effetto, il reclamo non può trovare accoglimento. Peraltro, rileva, la Corte, come il reclamo non si confronti con la ratio decidendi di cui alla pronuncia impugnata, limitandosi, le motivazioni del reclamo medesimo, a reiterare argomentazioni di carattere generale, senza contrastare, in modo specifico, la ragione sostanziale – basata sul pacifico dato normativo e su consolidata giurisprudenza federale – posta a fondamento della decisione impugnata. Considerata, altresì, la gravità della condotta censurata e tenuto conto, alla luce della particolare emotività del contesto di riferimento in cui la stessa è stata adottata (gara appena terminata, che sanciva la esclusione dai play off) - con conseguente rischio di alimentare disordini tra le tifoserie o dei sostenitori dell’una o dell’altro squadra – la Corte, avvalendosi della facoltà di reformatio in pejus, prevista e disciplinata dal codice di giustizia sportiva, reputa di dover qualificare la circostanza addotta a titolo di attenuante, quale, invece, circostanza aggravante.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 234/CSA del 25 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 132 del 02.05.2023
Impugnazione – istanza: FBC Gravina SCSD
Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara, al calciatore “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un A.A.”… “Al termine della gara, dopo il fischio finale, ancora sul terreno di gioco, mi insultava dicendomi che ero un coglione protagonista del cazzo”,
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 230/CSA del 25 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 130 del 26 aprile 2023
Impugnazione – istanza: SSD Nocerina Calcio 1910
Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara, al calciatore “Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”…“a gioco fermo, a seguito di una mia decisione tecnica, mi rivolgeva parole offensive come: sei un coglione, che cazzo fai!”. Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori e tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 228/CSA del 23 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 132 del 02.05.2023
Impugnazione – istanza: ACD Città Di S. Agata
Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara, al calciatore “Per avere rivolto espressione gravemente minacciosa all'indirizzo del Direttore di gara” e confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara, al calciatore “Per avere rivolto espressione gravemente minacciosa all'indirizzo del Direttore di gara”… le condotte refertate risultino indubbiamente sanzionabili nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, sia per l’indubitabile contenuto ingiurioso delle espressioni proferite dai tesserati, sia in termini di loro quantificazione, in ragione della recente modifica apportata all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 223/CSA del 17 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo del Torneo delle Regioni presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta LND Figc di cui al Com. Uff. n. 9 del 26.04.2023
Impugnazione – istanza: A.S.D. Savio s.r.l.
Massima: Ridotta a 4 giornate l’originaria squalifica inflitta al calciatore fino al 19.05.2023 “Per condotta gravemente antisportiva, consistita in minacce rivolte ai giocatori avversari al termine della gara”… “A fine partita il n°12, I., si rivolgeva agli avversari dicendo: "Hai paura? Vieni qui che ti sparo”..La sanzione deve tuttavia essere quantificata in giornate di squalifica e non a tempo. Giova osservare, infatti, come, se da un lato, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa o di contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, l'art. 36 del C.G.S. preveda la sanzione della squalifica in giornate o a tempo determinato, analogamente a quanto previsto per la fattispecie di condotta violenta verso altri calciatori, come sanzionata dall'art.38 del C.G.S., d’altro lato, per il caso di condotta gravemente antisportiva posta in essere da parte di calciatori, l’art.39, comma 1, del C.G.S. contempli la sanzione nella squalifica in giornate (“Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”), nulla disponendo in termini di squalifica a tempo, che è invece prevista, alternativamente a quella in giornate, per le ipotesi - di cui al comma 2 dello stesso art.39 - di condotta gravemente antisportiva posta in essere da parte di tecnici.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 218/CSA del 11 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n.127 del 18.04.2023
Impugnazione – istanza: S.S.D. F.B.C. Portici a.r.l.
Massima: Ridotta la squalifica da 5 a 4 giornate di gara al calciatore “Per essere entrato in contatto spalla a spalla con un A.A. e avere proferito al suo indirizzo espressione irriguardosa. Veniva allontanato a forza da un proprio dirigente"”….il sig. ….., assistente 1 della gara in questione, il quale ha confermato che la condotta del calciatore era consistita in un contatto, non violento ma voluto, con la spalla contro la sua spalla, nonché il contenuto del suo rapporto quanto alle frasi offensive (come da referto: “Ma che cazzo vuoi coglione” e “Sei proprio scarso”). Ai fini della decisione della presente controversia, pertanto, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lettera b), C.G.S., che prende in considerazione la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzi in un contatto fisico e che prevede una sanzione minima edittale di 4 giornate.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 215/CSA del 9 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26.04.2023
Impugnazione – istanza: A.C. Este S.S.D. a.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara, al calciatore “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”… “A gioco fermo, dopo un contatto di gioco non sanzionato, urlava verso di me ad alta voce ed in modo udibile in tutto lo stadio: 'Ma vaffanculo va'”, mentre il calciatore M… “Dopo aver subito un colpo alla testa dal calciatore n. 5 della società ospitata (…), reagiva colpendo all'altezza della tibia, con un calcio di medio-bassa intensità, lo stesso calciatore (n.5 ospite).”. …questa Corte Sportiva ritiene che, dai documenti ufficiali di gara, emerga come la condotta refertata risulti indubbiamente sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, sia per l’indubitabile contenuto ingiurioso dell’espressione proferita a voce alta dal calciatore, sia in termini di sua quantificazione, in ragione della recente modifica apportata all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 213/CSA del 5 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 181 del 04.04.2023
Impugnazione – istanza: Torino FC S.p.a.
Massima: Ridotta la squalifica da 5 a 4 giornate di gara al calciatore “Par avere, al 33° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria causandogli perdita di sangue dal naso”. Il Direttore di gara testualmente riporta: “Condotta violenta. A seguito di un fallo di gioco sanzionato in favore della propria squadra, nel quale cadeva a terra insieme al calciatore avversario n. 33…., si rialzava e a seguito di un contatto ravvicinato “faccia a faccia” con lo stesso e a seguito di uno schiaffo ricevuto sul collo da parte dell’avversario, reagiva colpendo l’avversario con una testata sul viso il quale restava a terra per circa un minuto. Il calciatore colpito n. 33…., rialzandosi dopo circa un minuto, aveva una perdita di sangue dal naso.”. In punto di qualificazione giuridica, la materia relativa alla condotta violenta è disciplinata in termini puntuali e, nello specifico, l’articolo 38 C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”. In particolare, la condotta violenta si qualifica, per costante giurisprudenza di questa Corte, come comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri», alla quale è certamente riconducibile il gesto del calciatore ….Tale comportamento si distingue dalla meno grave condotta antisportiva regolata dall’art. 39 C.G.S. che testualmente recita “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”, dando così risalto a un’azione meramente negligente e/o imprudente nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco. La sanzione inflitta nella specie dal Giudice Sportivo appare, quindi, a questa Corte conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come narrato nel referto arbitrale. La testata con la quale il calciatore …. ha colpito al volto un avversario, peraltro con conseguenze lesive, risolvendosi nell’aggressivo impiego di forza fisica, assorbe di per sé il predicato tipico della condotta regolata dall’art. 38 C.G.S.. In ragione di quanto sopra dedotto, nessun dubbio può sussistere, quindi, riguardo alla natura particolarmente violenta dell’azione che deve, a parere di questa Corte, essere considerata quale indice di maggiore gravità, perché connotata da più elevata potenzialità dannosa. La sanzione disciplinare in esame, può, tuttavia, alla luce della ricostruzione offerta dall’arbitro, trovare temperamento ai sensi dell’art. 13, Comma 1, lett. a), C.G.S.. Il direttore di gara, nel proprio rapporto, ha precisato che il Sig. … “A seguito di un fallo di gioco sanzionato in favore della propria squadra, nel quale cadeva a terra insieme al calciatore avversario n. 33 …., si rialzava e a seguito di un contatto ravvicinato “faccia a faccia” con lo stesso e a seguito di uno schiaffo ricevuto sul collo da parte dell’avversario, reagiva colpendo l’avversario con una testata sul viso”, ravvisando in tali termini un precedente comportamento ingiusto, che ha determinato la reazione del tesserato della Società ricorrente.
DECISIONE C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0143/CSA del 18 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 95 del 26.11.2019
Impugnazione – istanza: CAGLIARI CALCIO S.P.A.
Massima: Confermata la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 al calciatore “per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto e colpito con una spallata veemente al petto un calciatore avversario e, dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso; per avere inoltre, mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la conseguenziale espulsione, indirizzato al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 023/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 158/CSA del 21 Giugno 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 196 del 04.06.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE S.S. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF CITTADELLA/BARI DEL 03.06.2018
Massima: Confermate quattro giornate di squalifica, ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 al calciatore perché non si è affatto prodigato a dividere i propri compagni dagli avversari ma, in occasione dell’espulsione di un proprio compagno di squadra, si è alzato dalla propria panchina e, raggiunta quella avversaria, ha assunto un comportamento minaccioso, aggressivo e intimidatorio nei confronti dei giocatori avversari, spingendoli e compiendo un gesto inequivocabilmente minaccioso.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite:C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 126 del 27.12.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE AL CALC. G.D.S.G.J.P. SEGUITO GARA CAGLIARI/FIORENTINA DEL 22.12.2017
Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore per “avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione)”, nonché per aver, “volontariamente pestato il piede di un calciatore avversario, a giuoco fermo, procurandogli danni fisici”. Ferma restando l’applicazione della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara irrogata in ragione della simulazione effettuata dal predetto calciatore, già diffidato - la squalifica, pari a tre giornate effettive di gara, applicata dal Giudice Sportivo per la condotta violenta dello stesso giocatore posta in essere, debba essere ritenuta congrua ai sensi dell’art. 19, comma IV, lett. “b” C.G.S., in quanto corrispondente al minimo edittale previsto da tale norma per tale tipologia di condotta.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 144/CGF Riunione del 20 marzo 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale . 241/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell’11.3.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso della F.C. Esperia Viareggio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore B.S. e dell’ammenda di € 1.500,00 alla reclamante inflitte seguito gara Bellaria Igea M./Viareggio del 9.3.2008
Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica e con l’ammenda per aver ripetutamente rivolto frasi offensive all’arbitro e per averlo strattonato per un braccio”.