F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/FTN del 25 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICODI: PREZIOSI ENRICO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società Genoa C. and FC Spa), SOCIETÀ GENOA C. AND FC SPA – (nota n. 7061/603 pf18-19 GP/GT/ag del 16.1.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE A CARICODI: PREZIOSI  ENRICO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società Genoa C. and FC Spa), SOCIETÀ GENOA C. AND FC SPA - (nota n. 7061/603 pf18-19 GP/GT/ag del 16.1.2019).

Il deferimento

Con nota Prot. 7061/603 pf18-19 GP/GT/ag del 16.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Preziosi Enrico, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore  della società Genoa C. and FC Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un intervento nel corso del programma radiofonico “Radio Anch’io Sport” in onda sulle frequenze di “Radio Rai Uno” in data 17/12/2018, riportato in pari data sul sito web “www.tuttomercatoweb.it”, nonché in data 18/12/2018 sul quotidiano “Corriere  dello  Sport”  e  sul  sito  web “www.buoncalcioatutti.it”, con riferimento alla direzione arbitrale della gara Roma - Genoa disputata in data 16/12/2018 e valevole per il Campionato di Serie A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Marco Di Bello arbitro del citato incontro; nell’intervento sopra indicato,  in  particolare,  si  utilizzavano  le  seguenti  testuali  espressioni: “Ci sono voluti 4 minuti per vedere un centimetro in più di un nostro giocatore per annullarlo. Poi su un rigore clamoroso l'arbitro si è tirato indietro e non  è  andato  a  vedere  niente.  Mi vengono cattivi pensieri e basta. Non mi parlate di percentuali: a me interessa che una partita che potevamo vincere, l'abbiamo persa. Noi non possiamo perdere punti perché un arbitro si rifiuta di usare il Var. Mi deve spiegare il perché ha preso questa decisione. …….. Perché hanno speso 4 minuti per un centimetro di fuorigioco e non 30 secondi per un rigore? Non mi pare che sia un errore fatto a caso. C'era un clima di contestazione  e  in  questo  modo  hanno mandato tutti a casa felici e contenti  a  danno  del  Genoa.  Noi  abbiamo  lasciato  almeno  un punto sul campo. L'arbitro ha il dovere di consultarsi con il Var, perché in quel caso avrebbe fischiato  sicuramente  il  calcio  di  rigore.  L'uomo  in  quanto  uomo  è  soggetto  a  sbagliare,  ma davanti all'utilizzo differente del Var nella stessa partita, io non posso altro che sospettare che la scelta venga fatta ad hoc. Si è rifiutato di consultare il video con il Var che non è intervenuto. Sono in malafede. Io a 70 anni voglio sentirmi libero di dire ciò che penso e in quell'episodio c'è stata solo una grandissima malafede con un arbitro che si è rifiutato di guardare il video davanti a un errore evidente. Bisogna capire quali sono i motivi. Di Bello? Non dovrebbe più arbitrare”;

- la società Genoa C. and FC Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 5, comma     2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità  diretta  per  le  azioni  e  i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Preziosi Enrico.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Cons. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa e Dott. Mauro De Dominicis) e per entrambi i deferiti l’Avv. Mattia Grassani, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Enrico Preziosi, sanzione base ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita di 1/3 – € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) – sanzione finale ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); per la società Genoa C. and FC Spa, sanzione base ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita di 1/3 –  € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) – sanzione finale ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Sig. Enrico Preziosi e la società Genoa

C. and FC Spa, a mezzo del proprio difensore, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Enrico Preziosi, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

- per la società Genoa C. and FC Spa, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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